L’Irap dovuta sugli incentivi tecnici e dell’avvocatura non può essere a carico dell’ente

il sole24ore
29 Agosto 2019
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di Vincenzo Giannotti
Mentre non vi è alcun dubbio sul fatto che gli incentivi tecnici e quelli corrisposti alle avvocature interne debbano essere distribuiti ai dipendenti al netto degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dell’ente, la giurisprudenza amministrativa (tra le tante Consiglio di Stato, sentenza n. 4970/2017) e parte di quella contabile hanno invece ritenuto che l’Irap dovesse restare a carico solo dell’ente. Di contrario avviso, su questa posta fiscale, è la Cassazione (sentenza n. 21398/2019) secondo la quale non è ammissibile che una parte del costo resti a carico dell’ente locale, con la conseguenza che le amministrazioni dovranno quantificare le somme che gravano sull’ente a titolo di Irap, rendendole indisponibili, e successivamente procedere alla ripartizione dell’incentivo, corrispondendo lo stesso ai dipendenti interessati al netto degli oneri assicurativi e previdenziali. Questa è la corretta interpretazione della normativa, a suo tempo già indicata dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti (deliberazione n. 33/2010) secondo la quale, le disposizioni sulla provvista e la copertura degli oneri di personale (tra cui l’Irap) si riflettono in sostanza sulle disponibilità dei fondi per la progettazione e per l’avvocatura interna, ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, da calcolare al netto delle risorse necessarie alla copertura dell’onere Irap gravante sull’amministrazione. In altri termini, la percentuale di incentivazione prevista dai regolamenti interni deve prevedere l’iniziale scorporo dell’Irap per essere successivamente distribuita ai dipendenti al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Eventuali disposizioni che prevedono spese ulteriori per gli enti locali, con l’Irap a loro carico, sono da considerare nulle per violazione di norme imperative. La questione controversa Alcuni dipendenti comunali hanno chiesto la restituzione dell’Irap, indebitamente trattenuta dall’ente locale, sugli incentivi ai lavori pubblici loro liquidati in diversi anni. La Corte d’appello, in riforma della sentenza del tribunale di primo grado, ha rigettato la domanda dei ricorrenti ritenendo che le disposizioni legislative prevedono che gli accantonamenti disposti dall’ente locale per gli incentivi tecnici devono essere comprensivi di tutti gli oneri accessori gravanti sul datore di lavoro pubblico, inclusa la componente fiscale. In considerazione di una errata lettura delle disposizioni legislative, per non avere correttamente valorizzato la distinzione fra oneri fiscali e oneri contributivi e previdenziali, escludendo che l’Irap possa essere ricompresa negli oneri riflessi inclusi nel fondo incentivante, la questione è giunta in Cassazione. Infatti, per i ricorrenti gli obblighi di copertura finanziaria, che certamente gravano sull’ente, impongono a quest’ultimo di accantonare anche la provvista necessaria al pagamento dell’Irap, ma non incidono sull’ammontare del compenso spettante ai lavoratori che va determinato nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento. Le indicazioni della Cassazione Secondo i giudici di legittimità, l’onere fiscale dell’Irap non potrà mai essere posto a carico del dipendente pubblico, ma questo non significa che la quantificazione dell’incentivo non risenta della necessità di tener conto della maggiore imposta che verrà a gravare sull’ente, quale conseguenza indiretta dell’erogazione del trattamento retributivo speciale e aggiuntivo, che comporta un innalzamento della base imponibile. Infatti, ogni incremento della retribuzione accessoria determina anche una maggiorazione del tributo, della quale non può non tenersi conto ai fini del rispetto del tetto massimo delle risorse disponibili. Sulla questione si è già espressa la Corte dei conti a Sezioni Riunite (deliberazione n. 33/2010) precisando che
«le disposizioni sulla provvista e la copertura degli oneri di personale (tra cui l’IRAP) si riflettono in sostanza sulle disponibilità dei fondi per la progettazione e per l’avvocatura interna, ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, da calcolare al netto delle risorse necessarie alla copertura dell’onere IRAP gravante sull’amministrazione». Nel caso di specie, le aliquote previste sono state determinate dall’ente nel limite massimo previsto dalla normativa, con la conseguenza che l’eventuale risorsa addizionale dell’Irap corrisponderebbe a una spesa disposta in violazione della normativa e della contrattazione collettiva. In altri termini, eventuali regolamenti dell’ente, che dovessero disciplinare la distribuzione di risorse addizionali, non potranno essere considerati sufficienti a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al dipendente medesimo, occorrendo anche la conformità alle previsioni della legge e della contrattazione collettiva, in assenza della quale l’atto risulta essere affetto da nullità, con la conseguenza che la Pa, a ciò tenuta in forza dell’articolo 97 della Costituzione, sarà obbligata a ripristinare la legalità violata.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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