di Ciro D’Aries (03/06/2024)
Sono stata nominata revisore dei conti (con durata dell’incarico triennale) in un Comune, sulla base di una delibera del consiglio dell’ente. Non sono titolare di partita Iva né sono iscritta ad alcun albo professionale. Sono invece iscritta al registro dei revisori tenuto dal ministero dell’Economia e delle finanze. A quale inquadramento contrattuale e previdenziale occorre fare riferimento, posto che le normative vigenti vietano il ricorso ai contratti di collaborazione per le pubbliche amministrazioni? La modifica dell’articolo 7 del Dlgs 165/2001, che ha introdotto il comma 5-bis, comporta il divieto (dal 1° luglio 2019), per le pubbliche amministrazioni, di stipulare contratti di collaborazione che si sostanziano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Non rientrano in tale ambito le prestazioni rese dal soggetto incaricato della revisione dei conti, in quanto la sua non è una consulenza, bensì un incarico di tipo istituzionale. Nel caso in esame, su dichiarazione dell’interessata di non essere in possesso di partita Iva, il compenso rientra nella previsione della lettera c-bis dell’articolo 50 del Dpr 917/1986 (Tuir) e, quindi, la prestazione è considerata collaborazione coordinata e continuativa, e il reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente. In tale caso, il revisore non professionista è soggetto agli obblighi di iscrizione e versamento del contributo alla gestione separata Inps, ex legge 335/1995, per un terzo a carico del revisore medesimo e per due terzi a carico dell’ente per compensi superiori a cinquemila euro annui.
* In collaborazione con Mimesi s.r.l. – Articolo integrale pubblicato su Ilsole24ore del 28 maggio 2024
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento