L’indennità del Sindaco trascina anche il trattamento mensile dei consiglieri ma con occhio agli equilibri di bilancio

La rideterminazione dell’importo delle indennità dei sindaci comporta indirettamente anche un adeguamento del trattamento mensile dei consiglieri, spettando all’ente locale assicurare la salvaguardia degli equilibri pluriennali dei bilanci. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti della Sardegna (deliberazione n.151/2022) che ha risposto ad un quesito posto da un ente locale.

21 Ottobre 2022
Modifica zoom
100%
La rideterminazione dell’importo delle indennità dei sindaci comporta indirettamente anche un adeguamento del trattamento mensile dei consiglieri, spettando all’ente locale assicurare la salvaguardia degli equilibri pluriennali dei bilanci. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti della Sardegna (deliberazione n.151/2022) che ha risposto ad un quesito posto da un ente locale.

La domanda

Un Sindaco ha chiesto al Collegio contabile la sorte dei compensi dei consiglieri comuni a seguito dell’incremento della indennità del Sindaco disposta dall’art. 1 comma 583 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).

La norma sui compensi dei consiglieri

L’articolo 82 comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che “i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8”. Il successivo comma 8 dell’art. 82 stabilisce che “la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”.

La risposta

L’art. 1, comma 583 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha previsto che “a decorrere dall’anno 2024, l’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni”, introducendo una disciplina transitoria prevista dal comma 584 secondo cui “l’indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell’anno 2022 e al 68 per cento nell’anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall’anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio”.

Per quanto riguarda le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali, il comma 585 ha previsto che le stesse devono essere adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai precedenti commi, con l’applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal d.m. n. 119/2000.

La normativa, pertanto, nulla dispone con riferimento all’ammontare dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali e provinciali, cui continua ad applicarsi la previgente disciplina.

Pertanto, secondo il Collegio contabile, ai fini del calcolo del tetto massimo mensile previsto per i consiglieri comunali non può non tenersi conto dell’intervenuta rideterminazione dell’indennità di funzione del sindaco operata dalla menzionata normativa medio tempore intervenuta. Tuttavia, concludono i giudici contabili, come in sede di concreta applicazione, da parte del singolo ente, dovrà necessariamente essere assicurata la salvaguardia degli equilibri pluriennali dei bilanci.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento