L’incremento della spesa per energia non è finanziabile con l’avanzo libero

A seguito dell’approvazione del rendiconto dell’anno 2021, il Sindaco di un ente locale ha chiesto ai magistrati contabili se fosse possibile, in tutto o in parte, fornire copertura agli incrementi delle spese delle utenze energetiche dovuti all’aumento delle tariffe dei combustibili, limitatamente all’esercizio 2022, richiamando le previsioni di cui alla lettera b) e/o alla lettera d) del comma 1 dell’art. 187, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel).

1 Agosto 2022
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Tra le varie misure previste dal legislatore non rientra l’ipotesi di utilizzazione della quota di avanzo libero, di cui all’art.187, comma 2, del Tuel. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti del Veneto contenute nella deliberazione n.111 del 25 luglio 2022.

La domanda del Sindaco

A seguito dell’approvazione del rendiconto dell’anno 2021, il Sindaco di un ente locale ha chiesto ai magistrati contabili se fosse possibile, in tutto o in parte, fornire copertura agli incrementi delle spese delle utenze energetiche dovuti all’aumento delle tariffe dei combustibili, limitatamente all’esercizio 2022, richiamando le previsioni di cui alla lettera b) e/o alla lettera d) del comma 1 dell’art. 187, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel).

La risposta del Collegio contabile

Il Collegio contabile ha ricordato, in via preliminare, come il comma 2 dell’art.187 de Tuel disciplini le priorità di intervento e le procedure per l’utilizzo della quota libera del risultato di amministrazione, accertato con l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso. In particolare gli enti locali, con specifico provvedimento di variazione di bilancio, hanno la facoltà di utilizzare tale quota libera per le finalità specificatamente elencate dal medesimo comma 2, in ordine di priorità e, in particolare: per la copertura dei debiti fuori bilancio (lett. a); per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari (lett. b); per il finanziamento di spese di investimento (lett. c); per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente (lett. d); per l’estinzione anticipata dei prestiti. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l’ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all’utilizzo di quote dell’avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi (lett. e). In modo non diverso la questione è prevista anche dal principio contabile applicato di cui all’allegato 4.2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, al paragrafo 9.2.

Nel parere dell’ente locale, inoltre, non ha ad oggetto spese correnti nuove o straordinarie, ma più specificatamente riguarda i maggiori oneri evidenziatisi su spese già presenti in bilancio, dovuti al rincaro non previsto delle tariffe energetiche. Tali oneri, che possono qualificarsi come passività pregresse, non hanno evidentemente trovato adeguata copertura nell’importo appostato in bilancio per le ordinarie spese energetiche. Per tale motivo essi non possono correttamente ascriversi alla previsione di cui al comma 2 dell’art. 187, Tuel che fa riferimento a fattispecie del tutto diversa, autorizzando l’utilizzo della quota libera dell’avanzo “per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente” (lett. d). In questo caso, gli oneri emersi non riguardano la spesa in sé stessa considerata, che rimane a carattere ordinario, ma la sua quantificazione, che evidenzia un fabbisogno incrementato il quale, peraltro, in assenza di una riduzione dei prezzi, potrebbe addirittura consolidarsi nel tempo.

Tali conclusioni sono state espressamente considerate dal legislatore, tanto che, al fine di supportare le amministrazioni colpite dai maggiori oneri energetici, lo ha fatto con una specifica previsione normativa recata dall’art. 37-ter, d.l. 21 marzo 2022, n. 21, inserita dalla legge di conversione 20 maggio 2022, n. 5, che ha modificato il già citato comma 6 dell’art. 13, d.l. n. 4/2022, in tal modo estendendo la facoltà di impiegare, nel 2022, le risorse contemplate da quest’ultimo articolo al comma 1, per “la copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019”. Si tratta, in particolare delle risorse del fondo di cui all’art. 1, co. 822, legge 30 dicembre 2020, n. 178, vincolate alla finalità di ristorare l’eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché delle risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all’art. 1, co. 827, legge n. 178/2020, e all’art. 39, co. 2, d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il cui utilizzo è esteso anche al 2022. Tali risorse, ove non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell’articolo 109, co. 1-ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall’art. 1, cc. 897 e 898, legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all’entrata del bilancio dello Stato (comma 1 dell’art. 13, d.l. n. 4/2022 come modificato dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25).

Non avendo il legislatore previsto alcuna deroga all’utilizzo della quota libera, il Collegio contabile ha concluso sulla non possibilità di utilizzare anche in parte la quota di spese per incremento energetico.

prontuario per lufficio ragioneria QUECCHIA

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