di Daniela Ghiandoni e Elena Masini
Mai come quest’anno l’incertezza sull’approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali pesa sull’imminente approvazione dei bilanci comunali, di cui questi atti costituiscono allegato fondamentale e obbligatorio in base all’articolo 172 del Tuel. La prospettata unificazione – a partire dal 2020 – di Imu e Tasi, contenuta nel Ddl di bilancio in discussione in Parlamento, non può ovviamente essere presa in considerazione dagli enti tenuto conto che, stando a quanto dichiarato dal Governo, la modifica non dovrebbe impattare sugli equilibri di bilancio. Gli enti quindi dovranno assumere le decisioni circa l’eventuale aumento delle aliquote a legislazione vigente, per poi ritornare sulle proprie scelte da gennaio, quando il provvedimento normativo sarà approvato. É sul versante dei piani economici finanziari e delle tariffe della Tari che si snodano le maggiori preoccupazioni dei Comuni, perché la delibera n. 443/2019 con cui Arera ha approvato il nuovo metodo tariffario dei rifiuti è già in vigore e impone un rapido recepimento in vista dell’esercizio 2020 al quale gli enti e i gestori non sono ancora pronti. Che fare? A poche settimane dalla scadenza del termine per l’approvazione dei bilanci mancano ancora indicazioni ufficiali su come comportarsi. C’è chi, fiducioso della consueta proroga dei termini, sta alla finestra ad aspettare, confidando in un generale rinvio dei nuovi obblighi. Ma chi invece intende approvare il bilancio entro la fine dell’anno, anche per non perdere le premialità previste dal legislatore in ordine al superamento dei limiti di spesa o per avviare la programmazione dei lavori pubblici, quali soluzioni potrebbe adottare? Come rispettare l’articolo 172 del Tuel se non sono ancora disponibili i nuovi Pef redatti secondo i criteri Arera? Una prima soluzione potrebbe essere quella di approvare il Pef con i dati dello scorso anno (2019), con correlate tariffe della Tari, per poi riservarsi una loro riapprovazione quando saranno rielaborati in base alla delibera n. 443/2019. Questa ipotesi non convince però per diversi motivi: a) innanzitutto nei territori in cui, secondo la legislazione regionale, è l’agenzia di ambito territoriale competente ad approvare i piani economico-finanziari, una delibera di approvazione del Pef adottata dall’ente sarebbe viziata per incompetenza; b) laddove invece la competenza sia posta in capo ai Comuni, la proposta di delibera che approva un Pef non conforme ai criteri Arera non potrà ottenere il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile; c) le tariffe Tari deliberate sulla base di quel Pef sarebbero di conseguenza illegittime e qualsiasi contribuente potrebbe eccepirlo dinanzi a un giudice; d) questa scelta sarebbe inoltre contraria ai principi di efficacia e snellimento dell’azione amministrativa, in quanto presuppone che l’ente approvi nuovamente tali atti una volta che saranno disponibili secondo le nuove regole. L’alternativa Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di non deliberare alcunché in ordine alla Tari e quindi approvare un bilancio di previsione senza questo allegato, ma con le sole previsioni di entrata (basata sull’ultrattività delle tariffe) e di spesa (basate sulle reali spese già contrattualizzate) che saranno poi oggetto di aggiornamento in variazione. L’approvazione del Pef e delle relative tariffe verrebbe così rinviata a una fase successiva, quando saranno effettivamente allineabili ai criteri Arera, scommettendo sulla proroga del termine di approvazione dei bilanci . Anche questa soluzione, già largamente adottata in passato dagli enti, contrasta con l’obbligo normativo di approvare contestualmente al bilancio le tariffe dei tributi locali ed espone gli enti al rischio di vedersi impugnate le tariffe perché deliberate tardivamente. L’unica cosa certa è che ancora una volta gli enti dovranno decidere sul da farsi, assumendosi grandi responsabilità senza avere chiarezza di come procedere e consapevoli che qualsiasi soluzione sconta delle criticità a oggi insuperabili. Per questo tutti si auspicano – come già prospettato – che il termine di approvazione del Pef e delle tariffe della Tari venga definitivamente sganciato da quello di approvazione del bilancio, così da risolvere definitivamente questo annoso problema. In caso di incidenti di percorso (mancata proroga dei termini, impugnativa del contribuente), l’unica certezza risiede nell’ultrattività delle ultime tariffe Tari deliberate per il 2019. L’articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, infatti, prevede che, in caso di mancata deliberazione delle aliquote e tariffe per un determinato anno di imposta, siano automaticamente prorogate quelle in vigore nell’anno precedente, senza necessità di alcun atto confermativo che non sia imposto da modifiche normative. Quindi anche in caso di annullamento della delibera di approvazione delle tariffe o di mancata proroga dei termini, troverebbero comunque applicazione le tariffe del 2019. Si ritiene, infine, che tale problema non sussista per gli enti che, avendo disposto il passaggio a tariffa corrispettiva puntuale, hanno affidato la riscossione dell’entrata al gestore del servizio. In questo caso le tariffe non hanno un nesso giuridico-contabile con il bilancio (in quanto l’entrata non è più gestita dall’ente) per cui riteniamo che non sussista l’obbligo di approvazione contestuale, circostanza questa piuttosto improbabile tenuto conto che dal 2020 la competenza è posta in capo ad Arera.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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