L’incarico di revisore ad un dipendente pubblico a tempo pieno

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato, in data 25 gennaio 2021, un parere sulla possibilità, per un dipendente pubblico a tempo indeterminato, di poter essere nominato revisore dei conti in altro ente locale.

26 Gennaio 2021
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Il Ministero dell’Interno ha pubblicato, in data 25 gennaio 2021, un parere sulla possibilità, per un dipendente pubblico a tempo indeterminato, di poter essere nominato revisore dei conti in altro ente locale.

La richiesta

Un iscritto all’elenco dei revisori degli enti locali ha chiesto al Viminale se sia possibile svolgere l’incarico di revisore dei conti per un dipendente pubblico a tempo indeterminato, qualora non sussista conflitto di interessi con l’amministrazione di appartenenza e l’incarico sia svolto al di fuori dell’orario di servizio.

Il principio di esclusività

I tecnici ministeriali evidenziano, in via preliminare, come le disposizioni della carta costituzionale abbiano previsto per i dipendenti pubblici che gli stessi siano a servizio esclusivo della Nazione (art.98) e che in ogni caso “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari” (art.97). Il testo unico del pubblico impiego, al fine di conformarsi alle indicazioni costituzionali ha previsto come esista per il personale a tempo pieno una incompatibilità assoluta (divieto di svolgere attività commerciali, industriali, imprenditoriali e professionali in costanza di rapporto di lavoro) e una relativa. In merito a quest’ultima, l’art.53 comma 5 d.lgs. 165/01 ha disposto che “in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d’impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.”

In merito ai casi di incompatibilità ed ineleggibilità all’incarico di revisore dei conti è necessario fare riferimento alle disposizione del Tuel che all’art.236, dove per “incompatibilità” si intende l’impedimento che non consente il regolare svolgimento dell’attività di revisore, a causa di un cumulo di funzioni o di situazioni in capo ad uno stesso soggetto da cui potrebbe derivare un conflitto di interessi ed impone una scelta tra il nuovo ed il precedente ufficio ricoperto.

La risposta

Definito il perimetro legislativo di riferimento, il dipendente pubblico a tempo pieno che ambisca ad esercitare le funzioni di revisori di ente locale, avrà cura di essere preventivamente autorizzato dalla propria amministrazione di appartenenza, essendo quest’ultima abilitata a disporre tramite i propri organi competenti l’autorizzazione all’incarico esterno del dipendente, fermo restando la obbligatoria preliminare verifica, ai fini dell’autorizzazione ex art. 53 del d.lgs. 165/01, di eventuali cause di incompatibilità o di eventuali conflitti di interesse ai sensi della legge n.190/2012 e del d.lgs. 36/2013.

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