Il mancato invio dei questionari da parte dell’Organo di revisione contabile costituisce una grave inadempimento tale da imporre all’ente locale l’attivazione di procedure sanzionatorie. Ciò precisato, il nuovo revisore in carica è obbligato a sanare l’inottemperanza, provvedendo alla compilazione e trasmissione dei questionari mancanti in quanto, se ciò non fosse vero si produrrebbe un’inammissibile disfunzionalità, ogni volta che un termine per la trasmissione di un questionario/relazione cada successivamente alla fine del mandato del soggetto, il cui mandato ha coperto il periodo oggetto del questionario/relazione. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti del Molise contenute nella deliberazione n.53/2021.
La verifica
A seguito della verifica della mancata trasmissione del questionario relativo al rendiconto 2018, non avendo il revisore in carica ottemperato, la Sezione di controllo per il Molise concedeva ulteriore termine al 31/08/2019, senza tuttavia nulla ricevere nonostante il sollecito.
Ricorda la Sezione come l’ente locale, per il tramite dell’Organo di revisione, deve fornire alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, le Relazioni-Questionari sui Bilanci di previsione e sui Rendiconti (oltre alle eventuali informazioni successivamente richieste) nei termini prescritti, onde consentire alla stessa l’efficace esercizio delle funzioni di controllo di cui all’articolo 1, commi 166 e 167, legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Il mancato invio dei questionari di che trattasi o il grave ritardo nella trasmissione costituisce grave violazione di un preciso obbligo di legge, suscettibile di compromettere lo svolgimento dei compiti intestati a questa magistratura contabile, vanificando lo scopo voluto dal legislatore di assicurare il rispetto degli obiettivi annuali fissati dal patto di stabilità interno, il vincolo in materia di indebitamento di cui all’articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, la sostenibilità dell’indebitamento, l’assenza di irregolarità, con il conseguente concreto rischio di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.
Nel caso di specie, pertanto, l’ente locale avrebbe dovuto attivare la procedura di revoca del revisore inadempiente, ai sensi dell’articolo 235, comma 2, TUEL, oltre nel valutare l’opportunità di inviare apposita segnalazione all’Ordine professionale di appartenenza del revisore in carica e al Prefetto territorialmente competente.
Il revisore subentrante
Chiariti gli adempimenti posti in capo all’ente locale, i giudici contabili molisani si soffermano sui compiti del revisore subentrante al revisore inadempiente. Infatti, in disparte ogni possibile responsabilità imputabile al soggetto pro tempore investito del predetto incarico di revisione, le disposizioni legislative del Testo unico degli enti locali prevedono al comma 166 l’obbligo agli “organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria” di provvedere alla suddetta trasmissione, permanendo, dunque, tale obbligo indipendentemente dal soggetto che temporalmente ricopra tale carica. Ora se ciò non fosse vere, precisa la Sezione di controllo, si produrrebbe un’inammissibile disfunzionalità, ogni volta che un termine per la trasmissione di un questionario/relazione cada successivamente alla fine del mandato del soggetto, il cui mandato ha coperto il periodo oggetto del questionario/relazione.
Pertanto, l’Organo di revisione in carica dovrà provvedere al predetto adempimento entro venti giorni decorrenti dalla ricezione della presente deliberazione, decorsi i quali quest’ultima sarà trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti.
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