L’Imu debutta anche sui rurali

Fonte: Il sole 24 ore

L’imposta municipale non risparmia il settore agricolo. Anzi, per la prima volta vengono tassati anche i fabbricati rurali, oltre ai terreni agricoli che già erano colpiti dall’Ici.

I terreni agricoli

Per applicare l’Imu ai terreni agricoli, la base imponibile è determinata assumendo la tariffa di reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio del periodo d’imposta, rivalutata del 25% e moltiplicata per il coefficiente 130 (ai fini dell’Ici il coefficiente era 75). La norma prevede un coefficiente minore – pari a 110 – per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Questa disposizione era già vigente anche per l’Ici, ma l’articolo 58, comma 2, del Dlgs 446/1997 (non abrogato) la precisava meglio, facendo riferimento ai soggetti iscritti negli elenchi previdenziali per l’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La nuova disposizione è scritta in forma meno tecnica, ma molto probabilmente vuol dire la stessa cosa.

La corretta interpretazione è importante, in quanto molti terreni agricoli sono posseduti e coltivati da società agricole che hanno la qualifica di imprenditore agricolo professionale (Dlgs 99/2004) e che in quanto tali hanno diritto alle medesime agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta (ma l’Imu ha più natura di imposta patrimoniale). Per queste ragioni si ritiene che per i terreni agricoli posseduti da società agricole, ancorché in possesso della qualifica di imprenditore agricolo, professionale il coefficiente moltiplicatore sia 130.

I terreni situati in zone montane e di collina, invece, rimangono esclusi da Imu in quanto l’agevolazione già prevista in materia di Ici è stata confermata (articolo 7, lettera h, Dlgs 504/1992; articolo 9, Dlgs 23/2011, richiamato espressamente dalla norma istitutiva dell’Imu). L’aliquota ordinaria d’imposta è stabilita allo 0,76%, manovrabile dello 0,3% in più o in meno da parte dei Comuni.

Case e fabbricati strumentali

L’imposta municipale è dovuta anche sulle abitazioni rurali. In questo caso la rendita catastale si rivaluta del 5% e poi si moltiplica il risultato per 160; sono comprese le pertinenze (cantine, soffitte e garage). Se l’agricoltore proprietario ha la residenza anagrafica e la dimora nella casa, può invocare le agevolazioni per l’abitazione principale: aliquota ridotta allo 0,4%, aumentabile o riducibile dello 0,2% da ogni singolo Comune; detrazione di 200 euro per l’abitazione principale, più 50 euro per ciascun figlio, massimo otto, di età non superiore a 26 anni residente nella casa.
Se la casa non è abitazione principale, invece, l’aliquota è e quella ordinaria (ad esempio, case dei dipendenti, dei coadiuvanti dell’impresa agricola eccetera).
Pagano l’imposta anche i fabbricati rurali strumentali alle attività agricole (articolo 9, comma 3-bis, Dl 557/1993): in questo caso, l’aliquota è dello 0,2% e può essere solo ridotta allo 0,1% dai Comuni.

Per l’individuazione dei fabbricati rurali la norma non fa riferimento alla classificazione catastale; anzi, viene espressamente abrogata dal decreto salva-Italia (comma 14, articolo 13 del Dl 201/2011) quella disposizione secondo cui per il riconoscimento della ruralità occorreva la classificazione catastale nelle categorie A/6 per le abitazioni e D/10 per i fabbricati strumentali (era contenuta nel comma 2-bis dell’articolo 7 del Dl 70/2011). Si può quindi ritenere che l’aliquota ridotta dello 0,2% spetti semplicemente per la destinazione strumentale del fabbricato alla attività agricola, quale che sia la categoria catastale; ad esempio si potrebbe trattare di impianto fotovoltaico (categoria catastale D/1) o di ufficio aziendale (A/10).

Le aree edificabili

Le aree edificabili continuano a essere imponibili in base al valore di mercato al 1° gennaio dell’anno di imposizione. È confermata la norma che prevede l’assunzione del valore catastale quando il terreno è destinato alla attività agricola a cura del proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritti negli elenchi previdenziali.

Gian Paolo Tosoni

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