La questione oggetto di richiesta ai magistrati contabili ha riguardato il dubbio, di un ente locale, a seguito dell’emergenza epidemiologica, sulla corretta imputazione contabile dei contributi concessi ai giovani a sostegno della propria autonomia, ossia se imputarli alla Missione12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), ovvero nella Missione 6 (Politiche Giovanili, sport e tempo libero), Programma 2 (Giovani). Secondo la Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n.26/2022), fermo restando l’obbligo di un regolamento, da approvarsi in sede di Consiglio comunale, per disciplinare i presupposti e le modalità di erogazione del contributo, la spesa dovrà essere imputata alla missione del bilancio, che risulti maggiormente rispondente alla funzione amministrativa esercitata dall’ente e, dunque, quanto meno in termini di prevalenza, agli specifici bisogni della collettività che l’azione dello stesso intende soddisfare.
La domanda posta dal Sindaco
Un primo cittadino ha premesso la propria intenzione di erogare un contributo a sostegno dell’autonomia dei giovani, “tramite bando che predefinisce i requisiti di accesso e l’importo”. Il contributo, consistente in un importo in denaro stabilito in misura fissa e senza differenziazione per fasce ISEE, è volto, nelle intenzioni del Comune, alla parziale copertura dei costi per conseguire la patente B, C e D allo scopo di “favorire l’accesso al mondo del lavoro da parte dei giovani fortemente penalizzati a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19”. Il dubbio, la cui soluzione è stata chiesta al Collegio contabile, riguarda la corretta imputazione contabile ossia se la spesa deve essere imputata alla Missione12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), oppure nella Missione 6 (Politiche Giovanili, sport e tempo libero), Programma 2 (Giovani).
Emergenza sanitaria e contributi
Il Collegio contabile lombardo ha evidenziato, in via preliminare, come l’emergenza sanitaria e la conseguente crisi economica non giustificano, di per sé, qualunque intervento straordinario o provvidenza, onde scongiurare il rischio, peraltro, di indebiti arricchimenti, tenendo conto delle misure di intervento adottate da altri livelli di governo e, in particolare, dallo Stato.
Il regolamento per la concessione di contributi
Altra questione preliminare, concerne la facoltà, prevista dall’ordinamento, di concessione di contributi o vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, senza che vi sia, da parte di questi, una controprestazione verso l’amministrazione concedente. In questo caso, al fine di poter erogare i citati sussidi o contributi, l’ente ha l’obbligo di predeterminare i criteri e le modalità di erogazione, a cui dovrà attenersi dandone atto nei singoli provvedimenti. Si tratta di principi generali che governa tutti i contributi pubblici, la cui attribuzione deve essere almeno governata da norme programmatorie. La giurisprudenza contabile ha più volte evidenziato la necessità che l’ente locale si doti di un proprio regolamento, da approvarsi in sede di Consiglio comunale, per disciplinare i presupposti e le modalità di erogazione del contributo (tra le tante Sez. contr. Emilia Romagna, deliberazione n. 130/2021). Inoltre, la natura di ente a fini generali, riconosciuta al Comune sulla scorta delle previsioni di cui all’art.118 Cost, ma anche dell’art.13 Tuel, quale espressione del principio di sussidiarietà cd. orizzontale, non deve indurre a ritenere come consentita qualunque forma di provvidenza alla collettività e ciò in quanto, la provvidenza erogata è preordinata al soddisfacimento di un interesse istituzionale che, pur implicandolo, trascende l’interesse dei destinatari, per intestarsi in capo alla collettività. Ciò comporta che, nei provvedimenti di attribuzione di benefici pubblici, va puntualmente motivata e dimostrata la correlazione tra entità della sovvenzione e la finalità pubblica perseguita, oltre alla congruità della spesa.
La risposta al quesito
Effettuate le sopra indicate considerazioni preliminari, il Collegio contabile evidenzia che la spesa, che il Comune intende sostenere, deve essere imputata alla missione del bilancio, che risulti maggiormente rispondente alla funzione amministrativa esercitata dall’ente e, dunque, quanto meno in termini di prevalenza, agli specifici bisogni della collettività che l’azione dello stesso intende soddisfare, avendo riguardo alle previsioni del glossario allegato n. 14 al d.lgs. 118/2011.
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