Il bilancio deve garantire un equilibrio costante tra le spese e le entrate “generiche” (ordinarie e non) poiché, per il principio di unità del bilancio, esse sono preordinate al finanziamento della generalità delle spese del bilancio; al contempo, deve essere garantito un equilibrio delle partite vincolate, in modo tale che il flusso di entrata di queste ultime sia sempre in grado di finanziare gli specifici interventi cui sono destinate per disposizione di legge e/o regolamentare o, con una interpretazione ancora più estensiva, perché lo stesso ente le abbia in modo specifico destinate.
Il legislatore, dunque, oltre a prevedere la distinzione tra entrate generiche ed entrate a specifica destinazione, introduce per queste ultime un vincolo che deve operare anche in termini di cassa: in concreto, laddove una entrata corrente o di parte capitale abbia un collegamento diretto a specifiche spese, questa entrata deve essere esclusa dall’applicazione del principio di unità del bilancio, andando a finanziare non più la generalità delle spese ma specifici interventi in modo tale che sia garantita la copertura di cassa nel momento in cui tali interventi avranno la loro manifestazione anche monetaria.
I principi introdotti dal Decreto Legislativo n. 118/2011 (armonizzazione contabile) hanno sostanzialmente confermato le regole già previste per la gestione di cassa. Il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, al punto 10.1, prescrive che “gli enti locali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 180, comma 3, lettera d, del Tuel continuano ad indicare al tesoriere, attraverso l’ordinativo d’incasso, l’eventuale natura vincolata dei propri incassi. A riguardo, la riforma ha precisato che devono essere segnalate al tesoriere le riscossioni a destinazione vincolata derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti”.
Va, altresì, precisato che la riforma dei sistemi di contabilità ha riformulato l’art. 180 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), prevedendo, al comma 3, lettera d), che l’ordinativo di incasso debba indicare, tra l’altro, “gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, trasferimenti o prestiti”. Inoltre, l’art. 195 del Tuel relativo all’utilizzo di “entrate vincolate”, prevede che gli enti possano “disporre l’utilizzo, in termini di cassa, delle entrate di cui all’art. 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti”. Al contempo, le disposizioni sull’armonizzazione dei sistemi contabili hanno reso più stringenti gli obblighi di rilevazione e verifica delle poste vincolate in termini di cassa: infatti, lo stesso punto 10.1 ha introdotto l’obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all’art. 180, comma 3, lettera d, del TUEL.
Nella citata deliberazione, i giudici contabili hanno stigmatizzato l’operato di un Comune che non aveva previsto alcun vincolo di cassa per i proventi da sanzioni pecuniarie per violazioni al Codice della strada. Sulla tipologia di entrata in esame occorre rilevare come, avendo riguardo al soggetto che dispone la natura vincolata, queste possano agevolmente essere ritenute entrate vincolate dalla legge o dai principi contabili e, in quanto tali, rientrare nella lettera “d” dell’art. 180 del TUEL.
Quanto alla destinazione della stessa (“generica tipologia di spesa” ovvero “specifici interventi di spesa”), il quadro risulta di agevole trattazione poiché i proventi da sanzioni per violazioni al Codice della strada rispondono al requisito necessario, essendo entrate che il Decreto Legislativo n. 285/1992 destina alla realizzazione di specifici interventi, da individuare tra quelli elencati, in modo puntuale, dal comma 4 dell’art. 208 o dal comma 12-ter dell’art. 142.
Tale qualificazione risulta espressa con chiarezza anche nel principio contabile (Allegato 2 – esempio 4), laddove afferma che “con riferimento ai proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada il legislatore, in deroga al principio contabile generale n. 2 dell’unità del bilancio, ha introdotto un vincolo di specifica destinazione, al fine di correlare parte delle somme previste ed introitate ad interventi di miglioramento della circolazione stradale.”
Per le ragioni appena espresse, la Corte non ha ritenuto corretta la metodologia contabile di rilevazione delle poste vincolate in termini di cassa adottata dell’ente (e basata sull’esclusione dei proventi da sanzioni per violazioni al Codice della strada) poiché la stessa non permette di definire l’ammontare complessivo delle entrate vincolate nella destinazione e l’eventuale loro impiego per il pagamento di spese correnti nel corso dell’anno ai sensi dell’art. 195 del TUEL.
Le difficoltà di quantificazione sopra indicate non consentono neanche la valutazione del rispetto dell’art. 222 del TUEL, in materia di limite dell’anticipazione di tesoreria.
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