L’esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare chiaramente nell’art. 195 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) che, nell’ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedimentali, nonché la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (si rinvia, per approfondimenti, alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR).
A tal fine, l’art. 180, comma 3, lett. d), del TUEL prescrive che l’ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, “gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti”. Allo stesso modo, il successivo art. 185 impone, al comma 2, lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino “il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti”.
I giudici hanno anche sottolineato l’importanza della corretta rilevazione delle giacenze vincolate in occasione delle verifiche trimestrali compiute dall’organo di revisione, al quale fa carico di segnalare espressamente nei verbali anche l’eventuale carenza della relativa rappresentazione contabile, nonché delle movimentazioni (prelievi, ricostituzioni) anche in caso negativo che attengono alle poste anzidette.
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