L’IFEL studia l’impatto della sentenza della Consulta sul FAL e inviata il Governo a soluzioni alternative

L’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento sulla sentenza della Corte costituzionale che dichiara illegittimo il dispositivo di ripiano del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL recato dal dl 162/2019 (art. 39-ter, co. 2 e 3).

4 Maggio 2021
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L’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento sulla sentenza della Corte costituzionale che dichiara illegittimo il dispositivo di ripiano del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL recato dal dl 162/2019 (art. 39-ter, co. 2 e 3).

Come si ricorderà, con il comma 6, articolo 2, del dl 78/2015, fu introdotto un elemento innovativo nel complesso meccanismo di avvio della nuova contabilità armonizzata degli enti territoriali. In estrema sintesi, si permetteva di utilizzare le risorse acquisite a titolo di anticipazioni di liquidità finalizzate allo smaltimento dei debiti commerciali non pagati (dl 35/2013 e successivi rifinanziamenti), formalmente inserite nella parte attiva del bilancio, per diminuire l’incidenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità, ossia l’obbligo di accantonamento della quota di entrate accertate che – in base agli andamenti storici delle riscossioni di ciascun ente – risultavano non incassate nell’ambito di un normale ciclo di riscossione.

Questo finanziamento indiretto di spese correnti (minori disavanzi, quindi più spazio per impieghi correnti) è stato oggetto di una precedente censura della Corte costituzionale (sentenza 4/2020), che ha spinto il legislatore ad una apposita norma attuativa (dl 162/2019, art. 39-ter), oggi a sua volta oggetto di censura con la sentenza 80/2021.

La nota IFEL ricostruisce gli effetti restrittivi della sentenza CCost n. 4/2020, nonché gli ulteriori effetti della nuova sentenza n. 80/2021, sulla quale l’ANCI sta sollecitando un urgente intervento che permetta la chiusura dei bilanci di previsione per i numerosi enti coinvolti.

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