Liberazione dell’accantonamento al Fondo debiti commerciali

La normativa sulla liberazione delle risorse accantonate a fondo garanzia debiti commerciali, per il mancato rispetto dei termini di pagamento abbiano, hanno creato comprensibili incertezze sull’applicazione dell’istituto, tanto che la Corte dei conti del Piemonte (deliberazione n.12/2023) ha indicato la corretta procedura da seguire.

1 Febbraio 2023
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La normativa sulla liberazione delle risorse accantonate a fondo garanzia debiti commerciali, per il mancato rispetto dei termini di pagamento abbiano, hanno creato comprensibili incertezze sull’applicazione dell’istituto, tanto che la Corte dei conti del Piemonte (deliberazione n.12/2023) ha indicato la corretta procedura da seguire.

Il fatto

Un ente soggetto a controllo ha mostrato tempi medi di pagamento superiori ai limiti imposti dall’ordinamento, accantonando le risorse al fondo garanzia dei debiti commerciali. Nell’anno 2021 l’indicatore, però, è sceso entro i limiti di legge (-3gg). In tale occasione è emerso che l’iniziale accantonamento nel corso del medesimo esercizio è stato azzerato. L’ente, ha giustificato il citato storno precisando quanto segue “Tenuto conto che l’accantonamento del fondo di garanzia debiti commerciali a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione fino a quando l’ente non rispetta le condizioni prevista dalla norma, verificato che al 31/12/2021 l’Ente ha rispettato le condizioni previste, si è provveduto a dare evidenza nel risultato di amministrazione dell’accantonamento fatto nel bilancio di previsione e allo storno al 31/12/2021 per le ragioni sopra indicate”.

Le indicazioni del Collegio contabile

Per i magistrati contabili è indubbio come, le diverse modifiche normative che si sono susseguite con riferimento all’istituto “fondo garanzia debiti commerciali” possono avere creato comprensibili incertezze sull’applicazione dell’istituto. Il testo originario del comma 862 della legge n. 145 del 2018, prevedeva che, a fine esercizio, il fondo confluisse nella quota libera dell’avanzo. Il comma 4-quater dell’articolo 2 del d.l. n. 183 del 2020 ha poi sostituito il termine “libera” con il termine “vincolata”. Il comma 863 legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) – a sua volta modificato ad opera dell’art. 38-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 – prevede che “Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell’esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859”.  Quindi, sulla base di tale indicazione, la quota confluita nel risultato di amministrazione 2021 potrà essere liberata nel corso del 2022 se si verifica che nel corso del 2021 sono stati rispettati i tempi di pagamento e la riduzione dello stock del debito commerciale. La previsione per cui l’accantonamento può essere liberato nell’esercizio successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste dalla norma, è motivata dalla circostanza che solo a fine anno, con la chiusura dell’esercizio. l’Ente dispone di dati certi e definitivi per il calcolo dell’indicatore di ritardo annuale di pagamento relativo alle fatture scadute nell’anno.

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