di MATTEO BARBERO (ItaliaOggi, 30/12/2023)
Per l’esercizio provvisorio basta la ratifica consiliare inserita nella deliberazione di approvazione del preventivo. È quanto afferma la Faq 54 della Ragioneria generale dello Stato, fornendo gli attesi chiarimenti rispetto alla portata del d.m. 25/7/2023. Quest’ultimo ha previsto che il rinvio del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali disposto con decreto ministeriale, anche se determinato da argomentazioni di natura generale, è adottato dai soli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei medesimi decreti. L’obiettivo era dichiaratamente quello di rendere il ricorso all’esercizio provvisorio eccezionale, anche a fronte della ormai rituale proroga, che infatti è stata puntualmente concessa anche per quest’anno dal Ministero dell’Interno con il dm 22/12/2022 fino al prossimo 15 marzo. Il Viminale, però, non ha precisato se per usufruire del differimento gli enti debbano approvare una delibera ad hoc, né quale sia eventualmente l’organo deputato a decidere in merito. A colmare il vuoto è intervenuta la Faq 54, con la quale la Rgs precisa che la competenza è consiliare, ma esclude che sia necessario un provvedimento specifico e preventivo. In pratica, secondo la Faq, sarà sufficiente dare atto delle motivazioni del rinvio nella stessa delibera che approverà (in ritardo) il bilancio, operando una sorta di ratifica. Tale tesi, per quanto apprezzabile in termini di semplificazione, non persuade in punto di diritto (specie in quanto non inserita nel decreto di proroga, ma in una semplice Faq). Il nuovo paragrafo 9.4.6 dell’allegato 4/1 testualmente dispone che: “Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 151, comma 1, del Tuel, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali. Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione (…) e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre”. Tale previsione con tutta evidenza richiede agli enti interessati alla proroga una “adozione”, il che parrebbe presupporre un intervento a monte e non a valle della decisione (un po’ come accade per le regioni, nelle quali l’autorizzazione all’esercizio provvisorio viene concessa con legge). Per gli enti che decidono di avvalersi dell’autorizzazione dell’esercizio provvisorio sono riprogrammate le fasi del processo di predisposizione e approvazione del bilancio, se ancora non svolte alla data del provvedimento o della legge che ha disposto il rinvio del termine di approvazione del bilancio:
– i responsabili degli uffici propongono al responsabile del servizio finanziario le modifiche alle previsioni del bilancio tecnico entro 85 giorni prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
-il responsabile del servizio finanziario predispone lo schema di bilancio completo degli allegati e lo trasmette all’organo esecutivo entro 60 giorni prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
– l’organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all’organo consiliare unitamente agli allegati entro 45 giorni prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
In collaborazione con Mimesi s.r.l.
* Articolo integrale pubblicato su Italiaoggi del 30 dicembre 2024.
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