Il testo unico sul pubblico impiego prevede esplicite ipotesi delle
incompatibilità c.d.
assolute, ossia non autorizzabili neppure dalla propria amministrazione. In particolare all’art.53 d.lgs.165/2001 è previsto che “
Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3…”. L’articolo 60 del citato DPR precisa quanto segue “
L’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del ministro competente”.
Il rinvio a giudizio
A seguito dell’accertamento dell’esercizio di una delle sopra indicate incompatibilità assolute, la Procura della Corte dei conti, ha rinviato a giudizio un professore universitario per essere stato amministratore delegato di una società di lucro, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione della citata società per circa un anno e mezzo.
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