L’errata compilazione del monitoraggio al patto di stabilità non è più recuperabile se migliorativo

I giudici contabili sanzionano il Comune per violazione del patto di stabilità, nonostante a dire dell’ente nessuna violazione si fosse registrata, tanto che veniva inviata certificazione positiva sul suo raggiungimento…

22 Ottobre 2018
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I giudici contabili sanzionano il Comune per violazione del patto di stabilità, nonostante a dire dell’ente nessuna violazione si fosse registrata, tanto che veniva inviata certificazione positiva sul suo raggiungimento. Dall’esame della documentazione emergeva, al contrario, che l’ente avesse sforato il patto di stabilità per un errore, a suo dire, dell’invio dei dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze sul monitoraggio.

La vicenda

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nella deliberazione 17/10/2018 n.395 evidenzia al Comune come la certificazione prodotta del rispetto del patto di stabilità non fosse corrispondente ai dati del monitoraggio del II semestre, risultava l’errata compilazione del rigo S0 “FPV di parte corrente (previsioni definitive di spesa)”, con la conseguenza che le necessarie correzioni del dato determinavano un peggioramento del saldo finanziario, con conseguente sforamento del Patto di stabilità. Il magistrato istruttore pertanto, vista la potenziale gravità del rilievo, invitava l’Organo di revisione a produrre dettagliata relazione atta a dimostrare l’effettivo rispetto del Patto di stabilità per l’anno in esame. L’ente ha risposto confermando un’errata compilazione del monitoraggio semestrale delle risultanze del patto per l’anno, inoltre, è stato rilevato che per il medesimo anno, era stata resa sulla Piattaforma certificazione crediti del Mef un’erronea comunicazione di assenza di posizioni debitorie a fronte, invece del pagamento avvenuto su un debito certo, liquido ed esigibile. Detto pagamento risultava rilevante ai fini della compilazione del rigo S21 del monitoraggio semestrale. L’ente a tal fine trasmetteva una PEC al MEF – Sezione Patto di Stabilità – con la quale ha chiesto la possibilità di correggere la Certificazione del monitoraggio semestrale, in modo da ottenere un risultato corrispondente ai documenti contabili e, quindi, rispettare il patto di stabilità.

Il MEF rispondeva negando detta correzione in senso migliorativo della Certificazione del monitoraggio semestrale precisando che:
a) l’articolo 31, comma 20-bis, della legge n. 183 del 2011, prevede che, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto (dal 30 giugno 2016), gli enti locali non possono più apportare variazioni ai dati trasmessi salvo se rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno;
b) in assenza di una delle predette fattispecie, decorso il termine sopra richiamato, gli enti locali non possono inviare certificazioni rettificative in senso migliorativo di dati trasmessi precedentemente.

Dalla risposta del MEF si concludeva la possibilità di correzione con la conseguente violazione del patto di stabilità.

Le sanzioni per il citato sforamento

Acquisito in via definitiva lo sforamento del patto di stabilità da parte dell’ente, il Collegio contabile ne indica le conseguenze sanzionatorie previste dalla legislazione, in considerazione della rilevanza dell’esigenza di assicurare la convergenza della finanza locale verso gli obiettivi di finanza pubblica condivisi a livello europeo nell’ambito del Patto di stabilità e crescita. D’altra parte, evidenziano i giudici contabili il perseguimento dei su indicati obiettivi viene garantito attraverso un sistema di vincoli specifici, che gli enti sono tenuti a rispettare, insieme agli obblighi di informazione, comunicazione e certificazione, nonché di misure sanzionatorie operanti in caso di inadempienza.

L’apparato sanzionatorio previsto dal legislatore ha lo scopo di richiamare l’ente ad un comportamento di maggior rigore nella gestione dei fondi pubblici, anche mediante una serie di penalizzazioni finanziarie e gestionali. Le citate sanzioni, infatti, colpiscono tutti gli enti e prescindono da qualsiasi indagine sull’elemento psicologico. In merito alla direzione, con la quale il legislatore ha inteso colpire gli enti, la stessa opera sull’ordinaria attività amministrativa, limitando la potestà degli organi di governo e direzione dell’ente, sia inibendo lo svolgimento di specifiche attività, come il ricorso all’indebitamento ed all’assunzione di personale, sia riducendo il margine di discrezionalità, attraverso, ad esempio la limitazione della spesa corrente entro specifici parametri. Tale sanzioni hanno, pertanto, una duplice valenza: da un lato, afflittiva per l’ente inadempiente e, dall’altro lato, correttiva, in quanto precipuamente finalizzate al rientro entro l’obiettivo programmatico.

Spetterà all’ente locale inadempiente comunicare il citato accertamento della violazione, riscontrata dalla Corte dei conti, entro 30 giorni mediante l’invio di una nuova certificazione al MEF.

 

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