La differenza tra attività di sponsorizzazione e contributi, la necessaria corrispondenza tra elargizioni di denaro pubblico e rendicontazione delle spese, i profili contabili e tributari di possibili contribuzioni mediante fatturazione della prestazione, sono in sintesi le domande poste da un comune ed esaminate dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia nella deliberazione 17 aprile 2019 n.146.
Differenza tra sponsorizzazione e contribuzione
La spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine. I giudici contabili ricordano come se il contributo è erogato dal comune unicamente per promuovere l’immagine dell’ente locale, lo stesso rientra fra le spese di sponsorizzazione, vietate a partire dal 1° gennaio 2011, ai sensi dell’art. 6, comma 9, del decreto-legge n. 78/2010.
Nel caso contrario, ossia qualora le contribuzioni da parte dell’ente locale siano corrisposte quale modalità alternativa e mediata di erogazione del servizio pubblico, svolte nell’ interesse della comunità e ritenute utili per la stessa – in attuazione dell’articolo 118 Costituzione sulla sussidiarietà orizzontale dovranno allora essere presidiate dalla disciplina di cui all’articolo 12 della legge n. 241/1990. Infatti, tra le molteplici forme di sostegno all’associazionismo locale l’elemento che connota, nell’ordinamento giuscontabile, le contribuzioni ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione, ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria. L’attività, pertanto, deve rientrare nelle competenze dell’Ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione.
Nel caso in cui l’ente locale intenda effettuare una contribuzione ad una associazione in relazione alle risorse disponibili, dovrà preventivamente individuare gli obiettivi da perseguire e le attività che, in concreto, possono essere svolte per potere essere soddisfatte. Proprio per rendere conto alla comunità amministrata di tali sovvenzioni e/o contributi, il legislatore ha previsto l’obbligo di pubblicazione degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici o privati (art. 26 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33). E’, altresì, previsto che siano pubblicati i singoli atti di concessione, laddove di importo superiore a mille euro, e che le ipotesi di pubblicazione previste dall’articolo 26 del decreto legislativo n. 33/2013 costituiscano “condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario”.
Profilo contabile delle sovvenzioni
Una volta precisate le condizioni per eventuali sovvenzioni pubbliche da parte dell’ente locale, il collegio contabile si sofferma sugli aspetti contabili, precisando che ogni esborso di denaro pubblico debba essere sostenuto da una solida giustificazione e da un’adeguata rendicontazione della/e iniziativa/e svolta/e – relativamente alle spese sostenute e agli obiettivi posti alla base della/e iniziativa/e – che devono essere riconducibili ai fini che l’ente intende perseguire. Non si ritiene, invece, che possano essere sovvenzionati maggiori spese rispetto a quelle documentate. In ambito giurisdizionale della corte dei conti, è stato anche precisato che ogni elargizione di denaro pubblico deve essere ricondotta a rigore e trasparenza procedurale e l’amministrazione agente non può considerarsi operante in piena e assoluta libertà, valutando come necessario che, a fronte di un contributo pubblico, sia presente un piano finanziario, in cui siano indicate analiticamente le spese dell’evento, nonché un rendiconto finale dei costi sostenuti in concreto, e che, anche nelle ipotesi di un contributo di natura forfettaria, deve essere agevole e possibile l’accertamento dei presupposti per determinarlo (ex multis Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, sentenza n. 54/2016).
Sulla possibile fatturazione da parte delle Associazioni
In merito alla richiesta del Comune se sia possibile da parte dell’associazione fatturare la prestazione in ragione delle attività svolte, il Collegio contabile pur non entrando nel profilo tributario, precisa che quando l’ente locale faccia riferimento a contributi non aventi la natura di corrispettivi, si è in presenza di una attività diversa rispetto a quando lo stesso agisce in base al codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50/2016. La stessa agenzia delle entrate con propria circolare n.34/2013 ha avuto modo di evidenziare che, nelle ipotesi di cui all’art. 12 della legge n. 241/1990, l’amministrazione pubblica più che prevedere il rispetto di accordi contrattuali sinallagmatici di natura corrispettiva – che non è possibile perché tali somme non sono così qualificabili – prevede meccanismi di controllo, ad esempio semplificativo, sulla corretta rendicontazione delle spese che sono state sostenute dall’associazione.
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