L’ente non può escludere dal FCDE il credito nei confronti della Società in house

L’ente ha proceduto a stralciare dal calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità alcuni residui attivi del titolo 3 per i quali viene riportata come motivazione “rimborso dovuto da società partecipata”, in ragione della certezza dell’incasso in ragione dello stato di concordato preventivo.

27 Maggio 2022
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L’ente ha proceduto a stralciare dal calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità alcuni residui attivi del titolo 3 per i quali viene riportata come motivazione “rimborso dovuto da società partecipata”, in ragione della certezza dell’incasso in ragione dello stato di concordato preventivo. Per la Corte dei conti del Piemonte (deliberazione n.73/2022) l’ente ha errato in considerazione del principio contabile 3.3 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, il quale esclude dalla svalutazione esclusivamente “i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa”.

La verifica

La risposta di un ente locale all’istruttoria del magistrato contabile, che chiedeva di indicare le entrate escluse dal calcolo del FCDE fornendo adeguata illustrazione delle ragioni per cui per tali entrate si è ritenuto non sussistere un rischio di esigibilità, è stata la seguente: l’importo accantonato è pari a circa il 64,26% degli accertamenti mantenuti in bilancio, con percentuali di inesigibilità calcolate in maniera capillare e con un livello di analisi svolto a livello di singolo capitolo. Inoltre, le ragioni sottese all’assenza di rischio sono correlate alla natura stessa delle entrate che, nella maggior parte dei casi, sono contributi da parte di altri enti pubblici e/o correlate a voci di entrata che sono caratterizzate dall’assenza di rischio e da alta solvibilità da parte dei creditori.

Il magistrato contabile ha, tuttavia, evidenziato una esclusione di alcuni residui attivi del titolo 3 per i quali viene riportata come motivazione “rimborso dovuto da società partecipata”, trattandosi di ipotesi di esclusione non rientrante tra quelle previste ex lege dal principio contabile 3.3 di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

L’ente ha precisato come di fosse in presenza di un credito verso una società partecipata, affidataria in house providing del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, che è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo. Pertanto, l’esclusione dei predetti residui attivi dall’accantonamento al FCDE sarebbe stata giustificata dalla concreta prospettiva di incasso, che l’Ente riconduce da un lato alla procedura di concordato, che dovrà definire le modalità ed i termini di pagamento di tali somme da parte della Società, con possibilità, quindi, che il residuo venga stralciato ed il credito sia imputato agli esercizi futuri, secondo il criterio dell’esigibilità e, dall’altro, alla possibilità di compensare il credito con i futuri debiti dell’Ente verso la Società, a fronte sia del servizio di smaltimento rifiuti, sia di altri trasferimenti da effettuare a vario titolo in qualità di socio.

Le indicazioni del Collegio contabile

A dire dei magistrati contabili, l’esclusione dei predetti residui attivi dall’accantonamento al FCDE sarebbe stata giustificata dalla concreta prospettiva di incasso, che l’Ente riconduce da un lato alla procedura di concordato preventivo e dall’altro alla possibilità di compensare il credito con i futuri debiti dell’Ente verso la Società, a fronte sia del servizio di smaltimento rifiuti, sia di altri trasferimenti da effettuare a vario titolo in qualità di socio.

Nel caso di specie, il Collegio contabile ha rilevato che tali indicazioni giustificate all’ente, non appaiono coerenti con il principio contabile 3.3. A ciò deve essere aggiunto che i debiti si riferiscono, almeno alla data del 31 dicembre 2020, non determinati né nell’oggetto né nell’importo, mentre il credito – dal momento che è stato mantenuto nel conto del bilancio – è certo, liquido ed esigibile e potenzialmente soggetto al rischio di inesigibilità totale o parziale.

Infine, l’eventualità che lo stesso possa essere imputato secondo una diversa scansione temporale non ne esclude il rischio di mancato incasso. Infine, rispetto a quanto rappresentato dall’Ente con riferimento ai trasferimenti da effettuare a vario titolo in qualità di socio alla partecipata, si raccomanda il rigoroso rispetto delle disposizioni del TUSP, con particolare riferimento al c.d. divieto di soccorso finanziario (art. 14, comma 5).

prontuario per lufficio ragioneria QUECCHIA

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