Legittimo il ripiano in 30 anni del disavanzo se l’ente erra nel riaccertamento straordinario

Se a seguito del controllo dei giudici contabili, ovvero da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il riaccertamento straordinario fosse stato rilevato errato per aver l’ente mantenuto residui attivi privi della ragione giuridica, il maggior disavanzo che sia stato successivamente rilevato conserva pur sempre il beneficio previsto dalla normativa di una sua ripartizione trentennale, non potendo i giudici contabili imporre all’ente locale, il ripiano del maggior disavanzo successivamente accertato

6 Aprile 2021
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Se a seguito del controllo dei giudici contabili, ovvero da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il riaccertamento straordinario fosse stato rilevato errato per aver l’ente mantenuto residui attivi privi della ragione giuridica, il maggior disavanzo che sia stato successivamente rilevato conserva pur sempre il beneficio previsto dalla normativa di una sua ripartizione trentennale, non potendo i giudici contabili imporre all’ente locale, il ripiano del maggior disavanzo successivamente accertato, utilizzando il minor periodo previsto dall’art.188 del Testo unico degli enti locali. Con questa motivazione, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la sentenza n.6/2021 hanno annullato la deliberazione della Corte dei conti regionale che aveva, invece, imposto all’ente locale una ripartizione del disavanzo in un periodo massimo triennale.

Il caso

A seguito della verifica da parte dei giudici contabili territoriali, è emerso un maggior disavanzo per avere un ente locale, in procedura di riequilibrio finanziario, conservato residui attivi che invece avrebbero dovuto essere cancellati. Secondo i giudici contabili, la differenza pari a 19 milioni di euro del maggior disavanzo, avrebbe dovuto ripianarsi nell’arco temporale massimo previsto dall’art. 188 del Tuel, ossia nei tre anni del bilancio di previsione. Avendo l’ente effettuato il ripiano nell’arco temporale del riaccertamento straordinario dei 30 anni, è stato oggetto di censura con possibile passaggio, in caso di inadempimento nella riconduzione del maggior disavanzo nel periodo indicato dei tre anni, alla procedura di dissesto. L’ente ha quindi impugnato la deliberazione davanti alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, indicando l’errore in cui sarebbe incorsa la Sezione regionale.

Le indicazioni delle SS.RR.

La posizione della Sezione regionale di controllo, conforme a quella prevalente, hanno ritenuto che il maggior disavanzo correlato alle operazioni per l’avvio della contabilità armonizzata emerso tardivamente (vuoi per effetto di verifiche ispettive ovvero delle istruttorie svolte dalle medesime Sezioni regionali), hanno ritenuto applicabile il termine ordinario, e non già quello trentennale, riconnettendo, dunque, effetti preclusivi alla mancata tempestiva emersione del disavanzo medesimo.

Per le Sezioni Riunite tale orientamento deve essere superato in considerazione della volontà del legislatore di permettere un arco temporale adeguato per gli enti locali di ricondurre a regime l’operazione straordinaria del riaccertamento avvenuto con il passaggio alla contabilità armonizzata.

In tale occasione, è stato evidenziato come le regole per il ripiano del disavanzo non sono determinate dal “quando” della sua emersione ma, più correttamente, sono correlate alla natura dello stesso. In tale contesto, già in una precedente sentenza delle Sezioni Riunite (n.4/2020), è stata rimarcata la chiara volontà del legislatore di “riconoscere una prevalenza dell’operazione di inveramento delle situazioni contabili che si manifesta con la possibilità di ricomprendere nell’alveo del riaccertamento straordinario o del nuovo riaccertamento straordinario, anche residui erroneamente mantenuti in difetto del presupposto di obbligazioni perfezionate con ciò (…) rendendo legittima una tardiva pulizia delle situazioni di errore riscontrate dal Ministero o dalle Sezioni di controllo, vale a dire di quelle poste relative a situazioni pregresse non conformi ad una corretta applicazione delle norme contabili che, in quanto tali, avrebbero dovuto essere corrette, ovvero cancellate, già in sede dei riaccertamenti precedenti all’introduzione della riforma” con la conseguenza di riconoscere “anche per gli eventuali disavanzi derivanti da queste cancellazioni tardive, l’accesso al beneficio di un ripiano modulato su un periodo temporale molto più lungo dell’ordinario”.

In tale prospettiva il ricorso dell’ente locale contro la sentenza della Sezione regionale è fondato, ossia la legittimità del ripiano trentennale e non di quello indicato del minor periodo previsto ordinariamente dall’art.188 del Tuel.

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