Legittimità del provvedimento: differenza tra parere tecnico e contabile

La Corte dei Conti ha esaminato la responsabilità amministrativa del danno erariale prodotto a seguito dei pagamenti illegittimi effettuati da un ente locale per borse lavoro, in assenza dei presupposti giuridici ed in violazione della normativa degli enti locali.

8 Agosto 2019
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I giudici contabili calabresi sono stati chiamati a giudicare sulla responsabilità amministrativa del danno erariale prodotto a seguito dei pagamenti illegittimi effettuati da un ente locale per borse lavoro, in assenza dei presupposti giuridici ed in violazione della normativa degli enti locali, verificando la differenza tra il parere di legittimità dell’atto proprio del responsabile della spesa e quello del responsabile contabile per la relativa copertura finanziaria, in quanto entrambi chiamati dal Procuratore a rispondere del danno erariale. Importante è la ricostruzione operata dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria che, con la sentenza n.185/2019, ha finalmente chiarito la differenza in tema di legittimità della spesa e della relativa responsabilità.

La funzione dei pareri secondo il legislatore

A fronte delle macroscopiche violazioni di legge che avevano condotto l’ente ad assumere con borse lavoro alcuni cittadini in mancanza dei presupposti di legge e quindi con inutile dispendio di denaro pubblico, la Procura ha convenuto in giudizio, oltre al Sindaco, ai componenti della Giunta comunale e al Segretario comunale, anche il responsabile del personale e il responsabile dei servizi finanziari per aver espresso entrambi il parere tecnico e contabile nella citata deliberazione.

In sede di esame il Collegio contabile, tuttavia, ritiene di escludere dalla responsabilità contabile il responsabile finanziario partendo dalle disposizioni legislative che hanno introdotto i pareri da parte dei responsabili tecnico e finanziario.

Il responsabile del servizio economico finanziario, infatti, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b), del d. l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012, su ogni proposta di deliberazione ha l’obbligo di esprimere un parere di regolarità contabile, qualora la stessa comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

Tale parere, che rientra tra quelli preventivi, è previsto dall’art. 147 del TUEL, a mente del quale “Gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”.

Il successivo art. 147 bis afferma che “Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria”.

Dall’analisi della normativa emerge una differenza sostanziale nel contenuto del “controllo di regolarità amministrativa e contabile” (di competenza del responsabile del servizio o della funzione), che si esprime attraverso il parere di regolarità tecnica e riguarda la “regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”, dal “controllo contabile” che, esprimendosi attraverso il parere di regolarità contabile (di competenza del responsabile di ragioneria), ha riguardo all’aspetto meramente contabile e finanziario del provvedimento, attraverso, anche, l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.

Parere di regolarità tecnica

Secondo il Collegio contabile, non vi può essere alcun dubbio sul fatto che sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, rientri a pieno titolo il controllo sulla legittimità della proposta di deliberazione, ovverossia la verifica del rispetto delle norme che presidiano l’attività amministrativa nello specifico campo, nonché la legittimità del fine pubblico perseguito e la correttezza sostanziale delle soluzioni adottate.

Ne deriva che la lettura combinata dall’art. 49 e 147 bis, comma 1, del TUEL permette di individuare, innanzitutto, il contenuto del parere di regolarità tecnica, che non si limita a verificare l’attendibilità tecnica della soluzione proposta, ma involge l’insieme del procedimento amministrativo, coprendo e inglobando le regole sia tecniche, di un determinato settore, che quelle generali in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa, ivi compresa la legittimità della spesa, in considerazione del fatto che ciascun centro di responsabilità, proponente un qualsiasi atto deliberativo recante spesa, gestisce autonomamente il piano esecutivo di gestione assegnato al proprio settore.

Parere di regolarità contabile

Cosa diversa è, invece, il parere di regolarità contabile, il cui fine perseguito è quello di assegnare al responsabile del servizio di ragioneria un ruolo centrale nella tutela degli equilibri di bilancio dell’ente e, a tal fine, nell’esprimere tale parere egli dovrà tener conto, in particolare, delle conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, valutando:

  1. a) la verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente;
  2. b) il corretto riferimento (si sottolinea effettuato dall’organo proponente) della spesa alla previsione di bilancio annuale, ai programmi e progetti del bilancio pluriennale e, ove adottato, al piano esecutivo di gestione.

Pertanto, secondo il sistema delle competenze assegnate dal TUEL e ridisegnate dalla riforma operata con il d. l. n. 174/2012, la verifica della legittimità delle deliberazioni, sia esse di giunta che di consiglio, non rientra tra il controlli che il responsabile del servizio di ragioneria deve effettuare prima dell’emissione del proprio parere di regolarità contabile.

In altri termini, secondo il Collegio contabile, il parere di regolarità contabile non può che coprire la legittimità della spesa in senso stretto del termine, cioè la corretta imputazione al capitolo del bilancio dell’ente, la regolare copertura finanziaria e il rispetto degli equilibri di bilancio, esulando dai compiti del responsabile del servizio di ragioneria ogni valutazione sulla legittimità dell’atto deliberativo, perché di competenza di altri organi istituzionali dell’ente.

Conclusioni

In considerazione della illegittimità della deliberazione di Giunta comunale, la responsabilità non potrà che essere attribuita al responsabile che ha espresso il parere tecnico e non al responsabile finanziario che non era tenuto a verificare la conformità a legge della medesima deliberazione, restando quindi esente da responsabilità.

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