Legittima la revoca del revisore se è stato oggetto di interdizione temporanea dai pubblici uffici

20 Ottobre 2023
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La condanna del revisore con interdizione temporanea dai pubblici uffici legittima il potere di revoca delle sue funzioni a nulla rilevando un eventuale provvedimento di riabilitazione. Sono queste le indicazioni contenute nella sentenza n.13622/2023 del TAR del Lazio.

La vicenda

A seguito della revoca del revisore disposta dalla PA, a seguito della comunicazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, avuto riguardo all’accertamento in sede penale del reato di falsità ideologica in atti pubblici. Il revisore revocato ha, quindi, presentato ricorso davanti al giudice amministrativo sostenendo l’illegittimità del provvedimento in relazione all’omessa preventiva contestazione, diretta e non mediata, da parte del responsabile anticorruzione, nonché per l’assenza di comunicazione di avvio del procedimento e di idonea motivazione.

Il rigetto del ricorso

Il Collegio amministrativo ha confermato come legittimo il provvedimento di revoca e rigettato il ricorso del revisore. Infatti, nel caso di specie, non è contestato che il provvedimento di revoca discenda dall’esistenza, a carico del revisore, di una sentenza irrevocabile di condanna per il reato di falsità ideologica in atti pubblici. In disparte le esplicite previsioni inserite nello Statuto dell’ente pubblico economico, secondo cui “non possono far parte del Collegio e decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2399 del codice civile”, il reato di falsità ideologica prevede anche l’interdizione temporanea dai pubblici uffici. In questo caso il provvedimento gravato non solo risulta sufficientemente motivato sulla base della segnalazione del responsabile anticorruzione, ma costituisce, altresì, atto dovuto e comunque non arbitrario, quando ricorra una giusta causa, ossia in relazione ai fatti di rilevanza tale da rendere impossibile la prosecuzione del contratto di revisione anche in considerazione delle finalità dell’attività del revisore. Nel caso di specie, inoltre, il sopravvenuto provvedimento di riabilitazione ex art. 179 c.p., quale eccezione avanzata dal ricorrente per escludere la revoca, non cancella il reato quale fatto storico nella sua oggettività ed imputabilità al ricorrente, con la conseguenza che esso risulta ininfluente non solo ai fini delle preclusioni di cui all’art. 2399 c.c., ma soprattutto ai fini dell’esercizio delle valutazioni discrezionali proprie della P.A.

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