Legittima la pulizia dei residui attivi effettuata nel riaccertamento straordinario. Le Sezioni Riunite danno ragione al comune (parte prima)

4 Maggio 2020
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Sino ad oggi, a seguito della verifica da parte delle Sezioni regionali della Corte dei conti, tutti i comuni che, nel passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata, avessero incluso nel ripiano del disavanzo trentennale anche la differenza della maggiore cancellazione dei residui attivi rispetto a residui passivi sono stati oggetto di ripresa contabile per il grave errore commesso. E’ stato, infatti, sostenuto come i residui attivi insussistenti – in quanto sprovvisti dei presupposti richiesti ai fini della loro conservazione ai sensi dell’art. 228, comma 3 TUEL vecchia formulazione – avrebbero dovuto essere cancellati con il riaccertamento ordinario e non con quello straordinario. La questione è di fondamentale importanza, in quanto afferente in modo diretto alle diverse modalità di finanziamento del disavanzo a seconda che esso derivi dall’operazione di riaccertamento ordinario o straordinario.

La cancellazione residui attivi

Per quanto riguarda il disavanzo derivante dalla cancellazione ordinaria dei residui trovano applicazione le norme di cui all’art. 188 TUEL il base al quale “Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori”.

Il maggiore disavanzo, nel passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata, effettuati al 1° gennaio 2015 (rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014) derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell’operazione di riaccertamento straordinario e del primo accantonamento al FCDE è ripianato in non più di trenta esercizi a quote costanti ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del D. Lgs. 118/11 e dall’art. 2 del DM 2 aprile 2015.

Il caso oggetto di opposizione

La Corte dei conti dell’Umbria, dopo aver accertato come grave irregolarità contabile la conservazione nel risultato di amministrazione al 31-12-2014 di residui attivi insussistenti siccome non correlati all’esistenza di idonei titoli giuridici, erroneamente cancellati in fase di riaccertamento straordinario ex art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/11, assegnava al comune 60 giorni affinché l’ente provvedesse a rideterminare il ripiano del disavanzo da cancellazione dei residui attivi nel periodo di bilancio (art.188) e non in quello trentennale previsto per il passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata. In attesa delle modifiche richieste, l’ente avrebbe dovuto anche dare puntuale applicazione all’art. 188, comma 1-quater, del Tuel, in base al quale agli enti locali che presentano un disavanzo di amministrazione è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge, nelle more della variazione del bilancio che dispone la copertura del disavanzo, con la sola esclusione delle spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

Il ricorso del Comune

Il Comune ha impugnato la deliberazione della Sezione regionale davanti alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, sostenendo l’erroneità delle motivazioni dei giudici contabili. Tra le varie motivazioni, a dire del comune ricorrente, la deliberazione impugnata non coglie, vanificandola, la finalità di agevolazione perseguita dal legislatore attraverso la previsione del termine trentennale di ripianamento del maggiore disavanzo in cambio della “ripulitura” della rappresentazione contabile dei residui attivi maturatisi e mantenutisi intatti negli anni. Infatti, il quadro normativo di riferimento, consentirebbe la cancellazione dei residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1 gennaio 2015 con la conseguenza che, in esito al riaccertamento straordinario, non potrebbero essere conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili, e, ammetterebbe, per contro, che l’eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1 gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario, fosse ripianato in non più di 30 esercizi in quote costanti. In ultima analisi, nel considerare l’obbligo di espunzione dei residui attivi 2014 come adempimento la cui inosservanza diviene preclusiva e pregiudicante rispetto al successivo accesso al beneficio del ripianamento in 30 anni finiva per vanificare la volontà legislativa preordinata a porre a disposizione degli enti locali un apposito istituto di incentivo all’emersione di residui ormai irrecuperabilmente da eliminare. L’ente, sulla base della normativa di riferimento, aveva proceduto al riaccertamento straordinario in prima battuta attraverso l’eliminazione dei residui attivi e passivi all’1-1-2015 ai quali non corrispondevano obbligazioni perfezionate nel rispetto del nuovo principio della competenza potenziata, e poi l’eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondevano obbligazioni esigibili alla data del 1/1/2015 da reimputare, secondo le relative scadenze, negli esercizi successivi.

In conclusione, a dire dell’ente locale, il riaccertamento straordinario rappresenterebbe, un istituto di portata eccezionale e una sorta di incentivo espressamente preordinato a segnare una specifica discontinuità nella contabilità dell’ente, e siffatta lettura sarebbe stata confortata anche dalla Sezione Autonomie che con deliberazione 4/2015 avrebbe affermato che, alla data del 1 gennaio 2015, il rendiconto, in applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, deve subire, una rivisitazione complessiva, volta a garantire il superamento di tutte le criticità contenute nella rappresentazione contabile derivante dall’applicazione dell’ordinamento vigente nel 2014, in modo che, al termine dell’operazione di riaccertamento straordinario, i residui attivi all’1 gennaio 2015 possano rappresentare crediti effettivi ed esigibili nei confronti di terzi e costituire il punto di partenza della nuova programmazione e gestione delle entrate secondo il principio della competenza potenziata.

Per tali rilevanti ragioni, il Comune ha chiesto alle Sezioni Riunite l’annullamento della deliberazione della Sezione regionale di controllo.

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