Legge di bilancio 2019. Anticipazione di liquidità e rispetto dei tempi medi di pagamento

Al fine di migliorare i tempi medi di pagamento di tutte le PA la legge di bilancio 2019 interviene da un lato fornendo liquidità e, dall’altro lato sanzionando gli enti inadempienti.

17 Gennaio 2019
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Al fine di migliorare i tempi medi di pagamento di tutte le PA che, secondo la Comunità Europea, registrano ancora oggi consistenti ritardi rispetto ai 30 giorni previste dalla normativa, i commi 849-872 dell’art.1, della legge di bilancio 2019 intervengono da un lato fornendo liquidità e, dall’altro lato sanzionando gli enti inadempienti.

Anticipazioni di liquidità

Un primo intervento riguarda la possibilità da parte degli enti locali, in deroga ai limiti disposti sulle anticipazioni di tesoreria, di ricorrere a banche, intermediari finanziari, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e alle istituzioni finanziarie dell’Unione europea, per ricevere anticipazioni di liquidità nel limite massimo di 3/12 delle entrate accertate nel 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio per gli enti locali, destinate in via esclusiva al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti, obbligazioni per prestazioni professionali e debiti fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio Comunale.

Le citate anticipazioni di cassa sono assistite, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento, da una delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione.

A tal fine si prevede che gli enti locali effettuino la richiesta di anticipazione di liquidità, sottoscritta dal rappresentante legale contenente l’elenco dettagliato dei debiti da liquidare, entro il 28/02/2019. Il modello di richiesta è generato dalla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni.

Restituzione dell’anticipazione

Un volta ottenuta l’anticipazione l’ente locale ha l’obbligo di estinguere i debiti commerciali, già elencati nella richiesta, entro 15 giorni dall’erogazione.

Il rimborso dovrà avvenire entro la data del 15/12/2018 e, in caso di mancato rimborso gli enti creditori potranno avvalersi delle garanzie riguardanti il prelievo sui primi tre titoli del bilancio di previsione.

In considerazione dell’obbligatoria restituzione entro la data del 15/12/2018, l’ANCI è recentemente intervenuta chiedendo che detta data si sposti alla fine dell’anno (31/12/2019) al fine di evitare che gli incassi dell’IMU riescano a dare quella liquidità richiesta per il relativo rimborso.

Apparato sanzionatorio

Secondo il legislatore una PA è da considerare virtuosa qualora rispetti sia i tempi medi di pagamento (30 giorni dalla fattura), sia se riduce il proprio stock del debiti per almeno il 10% all’anno. In caso di mancato rispetto di tali due indicatori, hanno le seguenti conseguenze:

  • Obbligo di riduzione del 3% delle spese per consumi intermedi dell’anno in corso rispetto alla spesa sostenuta nell’anno precedente sia qualora il valore del ritardo dei pagamenti sia superiore a 60 giorni dalla fattura, sia in caso di mancata riduzione del proprio debito commerciale residuo di almeno il 10%;
  • La riduzione dei citati consumi intermedi è, invece, pari al 2% delle spese per consumi intermedi dell’anno in corso rispetto alla spesa sostenuta nell’anno precedente qualora i ritardi nei pagamenti siano superiore ai 31 giorni e fino ai 60 giorni;
  • La percentuale scende al 1,5% delle spese per consumi intermedi dell’anno in corso rispetto alla spesa sostenuta nell’anno precedente qualora i ritardi nei pagamenti siano superiore ai 11 giorni e fino ai 30 giorni;
  • Infine, la percentuale è pari al 1% se il ritardo nei pagamenti siano superiori a 1 giorno fino a 10 giorni.

La misura della sanzione è raddoppiata per quegli enti che, pur non rispettando i termini di pagamento, non abbiano fatto ricorso all’anticipazione di liquidità. Al fine di evitare la tagliola del raddoppio della sanzione, gli enti locali saranno in ogni caso obbligati al ricorso a tale anticipazione di liquidità.

La verifica dei tempi medi di pagamento

Al fine di verificare i tempi medi di pagamento sono comunicati entro il 31/01, per la prima volta nel periodo dal 1 al 30 aprile 2019, mediante piattaforma elettronica fornendo i dati dello stock dei debiti commerciali residui scaduti alla fine dell’esercizio precedente. La mancata comunicazione dell’avvenuto pagamento delle fatture equivale ad inadempimento con la riduzione ex lege dei consumi intermedi nella sua misura massima.

Gli adempimenti, sul rispetto dei tempi medi di pagamento dell’anno precedente, sono disponibili sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri a partire dal 30 aprile dell’anno successivo.

A decorrere dal 2020, le sanzionatorie previste (5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente) si applicano anche alle amministrazioni pubbliche che non hanno pubblicato l’ammontare complessivo dei debiti, di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, e che non hanno trasmesso alla Piattaforma elettronica le comunicazioni e le informazioni relative all’avvenuto pagamento delle fatture

Costituiscono, in ogni caso, indicatori rilevanti, ai fini delle verifiche degli ispettori del MEF, la pubblicazione mensile dei dati delle fatture ricevute nell’anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre 12 mesi, come disponibili dal sistema informativo della Piattaforma elettronica. Il legislatore ha preferito mantenere in vita il sistema della Piattaforma informatica, piuttosto che adattare i flussi dei pagamenti attraverso il sistema del SIOPE+ ormai a regime per tutti i comuni. In considerazione del particolare regime sanzionatorio, spetta ai comuni alimentare correttamente i dati sulla piattaforma comunicando la scadenza delle fatture (spesso da correggere o imputare manualmente e non le eventuali contestazioni o il contenzioso, anch’esse operazioni da gestire manualmente). Infatti, in mancanza della correzione saranno considerate anche le fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.

Spetta, inoltre, all’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile la verifica della corretta attuazione delle misure sui pagamenti.

Fondo garanzia debiti commerciali

Entro il 31 gennaio dell’esercizio in cui sono state rilevate le violazioni riferite all’esercizio precedente (quindi a partire dall’anno 2020), le amministrazioni diverse dallo Stato che adottano la contabilità finanziaria stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato “Fondo di garanzia debiti commerciali”, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. In particolare in caso di violazione, i Comuni con deliberazione di Giunta comunale stanziano, quindi, nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

  1. a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
  2. b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
  3. c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
  4. d) all’1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell’esercizio precedente.

Tale apparato sanzionatorio è previsto anche per gli enti locali che non hanno pubblicato l’ammontare complessivo dei debiti, di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni sull’ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente. Per l’anno 2019 la prima comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019.

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