Legge Comunitaria in dirittura d’arrivo

Il testo della Comunitaria 2009, inizialmente approvato dalla Camera il 22 settembre 2009 e successivamente dal Senato il 28 gennaio di quest’anno, nel corso dell’iter procedurale si è notevolmente arricchito di nuove disposizioni passando dallo snello disegno di legge iniziale, formato da soli nove articoli, alla versione attualmente approvata che comprende la delega per l’attuazione di una serie di direttive non contemplate in origine. L’attuale formulazione comprende 56 articoli, suddivisi in tre Capi e dagli allegati A e B nei quali sono presenti le direttive da recepire mediante decreti legislativi.
Nell’allegato A sono indicate 10 direttive e 52 figurano nell’allegato B.

La struttura della legge di organizzazione

La sua formulazione consolida gli standard degli ultimi anni, caratterizzati da una ridotta presenza di contenuto sostanziale immediatamente precettivo (la concreta disciplina delle materie oggetto della legge viene rinviata ai decreti legislativi o agli atti amministrativi), confermando i criteri direttivi di massima presenti nelle ultime. Il progetto di legge disciplina vari settori (lavoro, società, ambiente, sanzioni) in alcune materie ricorrendo allo strumento della delega al Governo, tenuto ad adottare i decreti legislativi, oppure disponendo il diretto adeguamento della legislazione vigente all’ordinamento comunitario.

La lotta contro le frodi e i mezzi di pagamento

Il Capo III attribuisce al Governo tre deleghe per l’attuazione di alcune decisioni quadro adottate nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, riguardanti la lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti; la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali; la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati ed alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti. Il Senato ha aggiunto la delega per l’attuazione di una decisione quadro relativamente alla figura della vittima nel procedimento penale.

Il rispetto del principio di sussidiarietà

Nel capo I sono invece previste le disposizioni sulle procedure per l’adempimento degli obblighi comunitari mediante il conferimento di deleghe al Governo per il recepimento delle direttive riportate negli allegati A e B. Le procedure debbono concludersi tassativamente entro il termine previsto da ciascuna delle direttiva relativamente alle norme recanti sanzioni penali o amministrative conseguenti alle violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti comunitari, e per l’adozione di testi unici o codici di settore di coordinamento con disposizioni attuative delle direttive comunitarie. Nell’ultimo passaggio al Senato, in particolare, sono state introdotti cinque articoli di modifica della legge 11/2005 sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea. In particolare assume rilievo quanto previsto dall’articolo 9, che introduce un articolo 4-quater nella legge 11/2005. Tale disposizione pone in capo al Governo alcuni obblighi di informazione alle Camere “al fine di permettere un efficace esame parlamentare nell’ambito delle procedure previste dai trattati dell’Unione europea, in merito alla vigilanza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti legislativi dell’Unione europea”.

Il peso dell’Unione e il ruolo del trattato di Lisbona

La modifica è da ricollegare alle recenti disposizioni introdotte dal Trattato di Lisbona (in vigore dal 1° dicembre 2009) che hanno attribuito ai Parlamenti nazionali degli Stati membri dell’Unione europea la facoltà di esercitare un controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle istituzioni europee, potendo anche bloccare l’adozione di un atto giuridico dell’Unione qualora l’opposizione provenga da una maggioranza qualificata di Parlamenti di Stati membri.

L’attuazione delle direttive nel settore energetico

Nel Capo II sono contenute specifiche disposizioni in materia di recepimento delle direttive nonché principi e criteri di delega legislativa tra cui quello concernente il finanziamento della politica agricola comune e le disposizioni sanzionatorie amministrative per le violazioni di regolamenti comunitari. Nel corso dell’esame al Senato sono stati inseriti diversi articoli aggiuntivi riguardanti, in particolare, l’attuazione delle direttive nel settore energetico e in quello dei rifiuti, la regolamentazione nei sistemi di pagamento, la remunerazione degli amministratori di società quotate, il riutilizzo di documenti nel settore pubblico. Tra le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati, in terza lettura, c’è la soppressione all’articolo 25 della previsione che il trattamento economico omnicomprensivo degli amministratori di società quotate non possa superare il trattamento annuo lordo dei membri del Parlamento.

Il recepimento del diritto comunitario

La legge comunitaria 2009, confermando lo standard strutturale delle precedenti, si pone come legge di organizzazione della legislazione nazionale. I processi normativi di recepimento del diritto comunitario saranno realizzati mediante delega all’esecutivo, che adotterà i dovuti provvedimenti (decreti legislativi attuativi, integrativi e correttivi nonché atti regolamentari e amministrativi).

Il profilo storico della legge Comunitaria

Istituita nel 1989 dalla legge n. 86 del 9 marzo 1989, (c.d. legge La Pergola), è attualmente disciplinata dalla legge n. 11 del 4 febbraio 2005 concernente le “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”. Gli ultimi interventi normativi hanno inciso in modo rilevante sia sulle tecniche di attuazione che nella sostanza del corpus. Anteriormente alla legge di istituzione, infatti, la tecnica di attuazione degli obblighi di adattamento dell’ordinamento interno a quello comunitario si realizzava caso per caso. La riforma “La Pergola” ha, invece, introdotto i principi di adattamento annuale e polifunzionale.

Organizzare la legislazione nazionale

Il periodico adeguamento dell’ordinamento interno a quello comunitario motiva la complessità strutturale del provvedimento. La legge comunitaria è divenuta, nel tempo, la legge di organizzazione della legislazione nazionale attraverso i vari processi normativi con cui si pone concretamente in essere il recepimento del diritto comunitario mediante delega all’esecutivo (decreti legislativi attuativi, integrativi e correttivi nonché atti regolamentari ed amministrativi che il Governo è tenuto ad adottare).

L’iter procedurale e i passaggi successivi

La legge comunitaria 2009 è giunta in dirittura d’arrivo dopo un iter che, per prassi procedurale consolidata a decorrere dall’anno di approvazione della prima (il 1990), sfora l’anno di riferimento.
La Camera dei Deputati, con 257 voti a favore, contro i 249 astenuti e due contrari, ha approvato, in terza lettura, il disegno di legge (C2449 -C) recante le “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee” (Legge comunitaria 2009). Il provvedimento sarà sottoposto, in quarta lettura, al Senato.

Fonte: FiscoOggi

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