L’efficacia del contrato all’evasione tributaria quale veicolo degli equilibri di bilancio prospettici

La lotta all’evasione tributaria, in enti in crisi finanziaria rappresenta il più importante mezzo con il quale l’ente locale ha la possibilità di ripianare il proprio disavanzo e la crisi di liquidità, non solo nel breve termine, ma conferisce al medesimo ente territoriale una visione prospettica dei proprio equilibri finanziari nel lungo termine.

12 Giugno 2020
Modifica zoom
100%

La lotta all’evasione tributaria, in enti in crisi finanziaria rappresenta il più importante mezzo con il quale l’ente locale ha la possibilità di ripianare il proprio disavanzo e la crisi di liquidità, non solo nel breve termine, ma conferisce al medesimo ente territoriale una visione prospettica dei proprio equilibri finanziari nel lungo termine. La Corte dei conti dell’Emilia-Romagna con la deliberazione n. 40/2020 affronta questo specifico tema nei confronti di un comune in criticità finanziaria.

Il contrasto all’evasione tributaria

Dall’esame dei conti di un comune il Collegio contabile prende atto del mancato ripiano triennale del disavanzo di amministrazione e della criticità della mancata restituzione, alla fine dell’anno, del deficit di tesoreria. Evidenziano i giudici contabili come una cura maggiore rivolta alla riscossione delle entrate non può che garantire un equilibrio non circoscritto al momento genetico del bilancio, ma anche necessariamente in chiave dinamica, appare alla base dello specifico approfondimento istruttorio volto a verificare l’efficacia dell’attività di contrasto all’evasione tributaria (Corte cost, sent. n. 250/2013).

Infatti, dall’esame dei conti del Comune è emerso un significativo scostamento tra l’importo accertato e quello riscosso in materia di recupero evasione tributaria, in particolar modo per recupero IMU, tanto da chiedere all’ente locale le proprie giustificazioni.

La difesa del Comune

A dire dell’ente locale, la ragione della bassa percentuale di incassi rispetto agli accertamenti è conseguenza dell’emissione a fine anno degli avvisi di accertamento, conseguentemente parte dei relativi incassi hanno avuto luogo nelle annualità successive. La bassa capacità di riscossione delle entrate da accertamenti tributari in generale è principalmente conseguenza della situazione congiunturale economica perdurante oramai da diversi anni, per cui diversi contribuenti (sia privati che imprese) semplicemente non hanno le risorse per provvedere ai pagamenti, nonostante i solleciti bonari o le iscrizioni a ruolo. Al fine di ottenere una miglior capacità di riscossione si sta tentando di ridurre i tempi di emissione di avvisi di accertamento, solleciti ed iscrizione a ruolo rispetto all’anno di commissione della violazione. L’ente ha a tal fine affidato ad una società esterna l’incarico di gestione di supporto nell’attività di riscossione dei tributi.

I rilievi del Collegio contabile

Per i giudici contabili emiliano romagnoli il deludente esito dell’attività di recupero delle entrate messa in campo fino ad oggi; le generiche motivazioni addotte, reiterate, peraltro, rispetto alle annualità precedenti, nonché le misure individuate per superare l’annosa problematica, non rappresentano la concreta ed efficace risposta che la situazione dell’Ente richiederebbe. Infatti, è del tutto evidente che la capacità di escutere i debitori non dipende solo dalla situazione economica dei membri della collettività, ma anche e soprattutto dall’efficienza amministrativa dell’ente locale e dei propri uffici preposti alla riscossione. Inoltre, una scarsa capacità di riscossione è un problema prevalentemente organizzativo, diverso da quello eventualmente legato all’insufficienza strutturale del gettito fiscale ad assicurare i servizi essenziali; problema, quest’ultimo, cui spetta agli organi politici dell’Ente far fronte, ove lo ritengano opportuno, nell’ambito della loro autonomia e discrezionalità.

Il Collegio contabile ha, inoltre, osservato come la particolare cura per le entrate comporta la censurabilità di qualsiasi azione od omissione volta a procrastinare l’adempimento degli obblighi tributari che in quanto tali, vincolano a doveri ineludibili di solidarietà (art. 23 Cost.) e la cui inosservanza determina, sul piano sostanziale, sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi, nonché riflessi irrazionali sul piano della sana gestione.

In altri termini, le carenze del momento accertativo del recupero dell’evasione tributaria, divengono quindi in quest’ottica un comportamento censurabile, antitetico rispetto ai parametri disegnati dalla Carta costituzionale e dei principi contabili ad essi sottesi: osta a ciò, del resto, l’indefettibile principio generale dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria – riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, della Costituzione) ed imparzialità nell’azione della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell’ambito dei rapporti tributari. Dall’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, vincolata ed ex lege, si ricava quindi la conclusione circa l’irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute e della necessità che l’azione del comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario, con pregiudizio per gli interessi erariali.

In conclusione, la tenuta del bilancio è suscettibile di subire una potenziale compromissione, considerato che la criticità rappresentata potrebbe determinare comunque una sensibile attenuazione della possibilità per l’Ente di far fronte alle proprie obbligazioni per il venir meno di entrate proprie.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento