Le verifiche di cassa dell’organo di revisione contabile comprendono anche la cassa vincolata

11 Luglio 2023
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Spetta al revisore, nella verifica di cassa, non solo estendendola alle giacenze diverse da quelle gestite dall’economo e dal tesoriere, ma soprattutto alla corretta rilevazione delle giacenze vincolate, segnalando espressamente nei verbali anche l’eventuale carenza della relativa rappresentazione contabile, nonché delle movimentazioni (prelievi, ricostituzioni) anche in caso negativo che attengono alle poste anzidette. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti dell’Emilia-Romagna (deliberazione n.91/2023).

La vicenda

Dall’esame degli atti è emerso che un ente locale oggetto di verifica abbia dichiarato di detenere giacenze in conti correnti non di tesoreria quali: depositi postali; Tesoreria conto corrente Pos; Depositi Cassa depositi e prestiti. Inoltre, l’ente ha dichiarato di avere somme vincolate per cassa (somme relative al PNRR; sanzioni al codice della strada ecc.).
Di converso, l’organo di revisione riferisce di aver proceduto alle verifiche di cassa con cadenza trimestrale e indica le date nelle quali si è svolta l’attività, ma al quesito concernente la circostanza se la verifica di cassa contiene l’esame circa l’importo e la durata di utilizzo delle giacenze vincolate (art. 195 del TUEL), l’Organo di revisione ha risposto negativamente, nonostante l’ente abbia dichiarato la presenza di giacenze vincolate, mentre il magistrato istruttore ha preso atto ella presenza di giacenze in conti correnti non di tesoreria. Su quest’ultimo punto, il Collegio contabile ha stigmatizzato la circostanza con la quale l’Ente detenga giacenze e somme ingenti in conti non di tesoreria sottolineando l’esigenza di una verifica da parte dell’Organo di revisione sulla cassa, come previsto dall’art. 223 del TUEL, che si spinga a indagare i motivi di tale disponibilità extra ordinem sul titolo autorizzatorio di essa e sulle dinamiche di una necessaria riconduzione della gestione alle garanzie normativamente stabilite dettate per una loro puntuale rendicontazione.

Le verifiche dell’organo di revisione

Il Collegio contabile sottolinea l’importanza della corretta rilevazione delle giacenze vincolate in occasione delle verifiche trimestrali compiute dall’organo di revisione, al quale fa carico di segnalare espressamente nei verbali anche l’eventuale carenza della relativa rappresentazione contabile, nonché delle movimentazioni (prelievi, ricostituzioni) anche in caso negativo che attengono alle poste anzidette. Pertanto, laddove nei verbali di cassa non emergano o emergano solo parzialmente i dati volti a chiarire i profili genetici della liquidità, né quelli funzionali volti a delineare l’entità degli obblighi di restituzione delle giacenze e le avvenute somme rimaste a debito, né infine l’eventuale profilo vincolistico di dette somme, si palesano lacune conoscitive indispensabili alla Sezione per la corretta determinazione del risultato di amministrazione: sia in ordine alla entità delle somme destinate alla ricostituzione delle giacenze vincolate (art. 195 TUEL), sia alla eventuale entità delle somme concesse con l’anticipazione di tesoreria (art 222 TUEL) e di quelle da restituire al tesoriere in occasione della chiusura dell’esercizio. Ciò anche in riferimento a quanto sancito dall’art. 187 comma 3 bis del TUEL, a mente del quale è fatto divieto agli enti in crisi di liquidità l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, anche perché, come noto, su detta delibera l’Organo di revisione è chiamato ad esprimere il proprio parere. Pertanto, il revisore, nel rinnovato contesto dell’armonizzazione contabile, è chiamato ad assicurare l’attendibilità e la congruenza dei dati del Comune. Infatti, ai sensi dell’art. 240 TUEL “I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario” e che il postulato n. 5 (principio di veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità) dell’Allegato 1 richiamato all’art. 3, comma 1, del d.lgs. 118/2011 stabilisce che “(…) I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile”.

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