Le tre fasi nelle quali si sviluppa il controllo della Corte dei conti sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale

14 Marzo 2024
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Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Campania, nella deliberazione n. 30/2024/PRSP, depositata lo scorso 4 marzo, il controllo dei giudici contabili sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale, quale peculiare strumento di gestione della crisi della finanza locale, si sviluppa in tre distinti ma concatenati momenti:

·         il primo, “dell’omologazione”, ha ad oggetto la verifica dei presupposti di accesso della procedura e della idoneità del piano a ripristinare in prospettiva l’equilibrio;

·         il secondo, “del monitoraggio”, è volto a verificare la capacità concreta del piano, nel corso del tempo, ad essere strumento efficace di risanamento, registrando eventuali gravi e reiterati scostamenti dagli obiettivi intermedi;

·         il terzo, “dell’obiettivo finale”, si sostanzia nella verifica dell’eventuale mancato raggiungimento del predetto obiettivo, con il conseguente fallimento di tale procedura “intermedia” e l’inevitabile dichiarazione di dissesto.

Le tre fasi condividono il parametro di controllo della indefettibile verifica di congruità tra mezzi e fini (art. 243-quater, commi 3 e 7, del TUEL e Allegato 1, postulato n. 5 e 8, d.lgs. n. 118/ 2011): in tutte le fasi del controllo, infatti, il fallimento del “test di congruità”, comporta il rispandersi della regola procedurale del dissesto (v. art. 243-quater, comma 7, del TUEL; v. nei termini sez. reg. di contr. Campania, delib. n. 172/2021/PRSP; sez. reg. di contr. Lazio, delib. n. 60/2021/PRSP).

In merito alla terza fase, l’art. 243-quater, comma 6, del TUEL affida alla Corte dei conti, in particolare, la verifica in ordine all’attuazione del percorso di risanamento programmato, prevedendo che: “6. Ai fini del controllo dell’attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente trasmette al Ministero dell’interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso”; il successivo comma 7 della richiamata disposizione – al fine di garantire l’effettività del risanamento – prevede che “l’accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, comportano l’applicazione dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l’assegnazione al Consiglio dell’Ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto”.

La verifica della congruità e sostenibilità del piano rappresenta un elemento immanente e persistente durante l’intero percorso di risanamento, dovendo il Comune al contempo garantire che le misure di risanamento previste nel piano siano in grado al contempo di recuperare il disavanzo e di assicurare in modo regolare l’adempimento delle obbligazioni esigibili sia in esecuzione del piano sia per la continuità della funzioni e servizi fondamentali (SS.RR. speciale composizione, sent. n. 34/2014).

Infatti, in forza del principio di ciclicità e continuità del bilancio, corollario della “clausola generale” dell’equilibrio (art. 81 Cost.), la congruità interna deve “persistere” lungo tutto il percorso di risanamento, di guisa che la valutazione delle condizioni finanziarie dell’ente non possano che essere verificate nella loro evoluzione dinamica, tenendo conto del recupero del disavanzo e dei mezzi disponibili ed attuali al momento del giudizio (SS.RR. speciale composizione, sentenze nn. 2/2015; 2/2019, 7/2021 e 1/2023). Il giudice è chiamato a “monitorare” l’andamento del risanamento e l’idoneità del piano, di esercizio in esercizio, a garantire il recupero del disavanzo e al contempo la tempestività dei pagamenti secondo l’esigibilità, almeno in termini di non peggioramento e la copertura annuale delle spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali. Tale congruità si deve misurare in termini “di gravità”, “reiterazione”, ma anche di “continuità”, sulla base degli obiettivi intermedi fissati nell’ambito dello stesso PRFP (v. sez. reg. di contr. Campania, deliberazioni n. 240/2017/PRSP e n. 46/2019/PRSP; sez. reg. di contr. Lazio, delib. n. 60/2021/PRSP).

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