Le tipologie e le fattispecie dei controlli dell’Organo di revisione

4 Novembre 2020
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Le funzioni dell’Organo di revisione di un ente locale sono molteplici e sostanzialmente riconducibili alle seguenti tipologie (vedasi art. 239 del Tuel):
– attività di collaborazione con il Consiglio dell’Ente;
– resa di pareri su determinati atti, documenti e proposte di deliberazioni consiliari (elenco indicato nel comma 1, dell’art. 239 del Tuel);
– vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’Ente;
– relazione sul rendiconto annuale (art. 227, Tuel);
– relazione sul bilancio consolidato (art. 233 bis, Tuel);
– referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione;
– denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
– verifiche di cassa (art. 223, Tuel).
Si sintetizzano qui di seguito le principali fattispecie con i riferimenti alle norme e ai capitoli del presente manuale.

1. Parere sugli schemi del bilancio di previsione approvati dalla Giunta e sottoposti all’approvazione del Consiglio

Lo schema di bilancio, approvato dalla Giunta, va trasmesso all’Organo di revisione che ha a disposizione un termine di tempo fissato dal regolamento di contabilità per esprimere il parere sulla proposta di bilancio di previsione prescritto dall’art. 239, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L’art. 11, comma 3, let. h, del D. Lgs. 23/6/11, n. 118, indica “relazione” al posto di “parere”.  L’All. 4/1 al D.Lgs. 118/11, punto 9.3 precisa che “Il bilancio comprende… i seguenti allegati:…n) la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell’organo di revisione sul bilancio” (Aggiornamento previsto dal decreto ministeriale 1 dicembre 2015).  Pertanto, la relazione va intesa nel senso che è funzionale alla resa del parere dell’Organo di revisione. Infine, essendo la relazione dell’Organo di revisione formalmente un allegato del bilancio, essa va trasmessa ai consiglieri assieme agli schemi di bilancio nell’ambito dell’iter di approvazione del bilancio preventivo.

2. Parere sulla presentazione del documento unico di programmazione (DUP)

Ai sensi dell’art. 239, comma 1, let. b, punto 1, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, l’Organo di revisione deve esprimere il proprio parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria. Fra questi si annovera il DUP. A seguito dell’entrata in vigore del DL 113/16, convertito nella L.160/16 e precisamente con l’art. 9bis, comma 1, il parere dell’Organo di revisione sul DUP che la Giunta presenta al Consiglio, ai sensi dell’All. 4/1 al D.Lgs. 118/11, punto 4.2 e punto 8, è diventato facoltativo. In realtà, essendovi un espresso rinvio al regolamento di contabilità di ciascun ente, potrebbe essere ancora obbligatorio se il regolamento stesso dispone in tal senso. Attenzione che è facoltativo il parere dei revisori solamente sulla presentazione del documento e non sul documento definitivo, che essendo un allegato obbligatorio del bilancio di previsione, viene assorbito dal più ampio parere sull’intero bilancio.

3.  Parere sul piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Ai sensi dell’art. 239, comma 1, let. b, punto 1, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, l’Organo di revisione deve esprimere il proprio parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria. Fra questi si annovera il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Il suddetto piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è redatto secondo quanto previsto dall’art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e non richiede una deliberazione apposita, in quanto si considera approvato con il DUP (Punto 8.4, del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118).

4.  Parere sull’applicazione dei tributi locali

L’art 42, comma 2, let. f, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, attribuisce al consiglio dell’Ente la competenza a deliberare in materia di “istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”. Fra le delibere che richiedono il parere dell’Organo di revisione vi sono anche i regolamenti dei tributi che fanno capo all’ente locale.  Ai sensi dell’art. 239, comma 1, let. b, punto 7, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, l’Organo di revisione deve esprimere il parere sulle proposte di delibere inerenti l’applicazione dei tributi locali.

5. Questionario sul bilancio di previsione per la Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti

L’Organo di revisione invia annualmente alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione specifica sul bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e segg., della L. 23 dicembre 2005, n. 266. Trattasi di un controllo mirato all’osservanza degli obiettivi di finanza pubblica, al rispetto dei vincoli di indebitamento e degli equilibri di bilancio e all’individuazione di eventuali gravi irregolarità contabili, da segnalare a cura dei revisori dei conti alla Corte dei Conti. La Corte, qualora accerti comportamenti difformi dalla “sana gestione finanziaria” adotta delibere che prescrivono all’Ente misure correttive da adottare e sulle quali scatta la vigilanza dei revisori dei conti (art. 168, L. 266/2005).

Le domande più significative del questionario riguardano:
– le verifiche dei revisori sull’applicazione concreta dei principi di attendibilità e veridicità delle previsioni di bilancio;
– il rispetto dei termini degli adempimenti della programmazione;
– la verifica di completezza degli allegati del bilancio;
– le modalità di applicazione dei tributi locali;
– la presenza di anticipazioni di cassa o di liquidità;
– rispetto dei termini di pagamento dei fornitori;
– la presenza di debiti fuori bilancio e passività potenziali;
– eventuali disavanzi e rispettive modalità di ripiano;
– copertura finanziaria delle spese;
– congruità e coerenza dei fondi rischi;
– analisi del contenzioso in essere;
– capacità di indebitamento, rinegoziazioni e vita utile degli investimenti;
– analisi della cassa libera e vincolata.

La Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, emana periodicamente linee guida per l’attuazione del suddetto controllo di cui all’art. 1, commi 166 e segg., della L. 23 dicembre 2005, n. 266.
Per quanto concerne il bilancio preventivo 2020 vedasi Corte dei Conti, Sez. Aut., delib. n. 08/SEZAUT/2020/INPR.

6. Pareri sulle proposte di delibere di variazioni di bilancio, escluse quelle attribuite alla competenza della Giunta, del Responsabile finanziario e dei dirigenti

Sulle variazioni di bilancio di competenza consiliare l’organo di revisione fornisce obbligatoriamente un parere, ai sensi dell’art. 239, comma 1, let. b, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Letteralmente l’art. 239 dispone: ” 1. L’organo di revisione svolge le seguenti funzioni:…b) pareri… in materia di:… variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell’organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l’esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell’esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell’esercizio provvisorio…”.

7. Parere sulla proposta di delibera di assestamento del bilancio ex art. 175, comma 8, del Tuel

Il termine di approvazione della delibera consiliare di assestamento è fissato entro il 31 luglio di ciascun anno dall’art. 175, comma 8, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L’assestamento si distingue dalle altre variazioni di bilancio perchè con esso si effettua necessariamente una verifica complessiva di tutte le previsioni di entrata e di spesa e ciò è assai più responsabilizzante sia per il Ragioniere, che a norma dell’art. 49 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, deve esprime il proprio parere di regolarità contabile, sia per i revisori dei conti, che, devono di conseguenza controllare. Infatti, sulla proposta di delibera dell’assestamento del bilancio l’organo di revisione fornisce un parere, ai sensi dell’art. 239 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

8. Parere sulla proposta di delibera della verifica degli equilibri di bilancio ex art. 193 del Tuel

Il Consiglio dell’Ente approva almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno (la scelta del numero delle volte è effettuata dal regolamento di contabilità ai sensi dell’art.193, comma 2, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), la delibera di verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo adotta contestualmente le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La suddetta delibera è particolarmente complessa, poichè occorre verificare la gestione residui, la gestione investimenti, la presenza di eventuali debiti fuori bilancio, adeguando se necessario il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).  Si fa presente che nel caso di mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio della gestione finanziaria ex art. 193, comma 4, del Tuel, scatta la sanzione di scioglimento degli organi dell’Ente e l’avvio dell’iter di nuove elezioni, ex art. 141, comma 1, lettera c), del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Sulla delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio l’organo di revisione fornisce un parere, ai sensi dell’art. 239 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

9. Vigilanza sugli equilibri di bilancio dell’Ente e degli organismi esterni (società partecipate, fondazioni, istituzioni ecc.)

Ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. c, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’Organo di revisione svolge la “vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità…”. L’art. 147 quinquies del Tuel (Controllo sugli equilibri finanziari) specifica: “1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell’organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità….. 3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell’ente in relazione all’andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.”.  Il dovere di vigilanza, ex art. 2403 c.c. che compete all’organo di revisione è foriero di vari profili di responsabilità: si veda, ad esempio, la Corte dei conti, Sezione II° giurisdizionale di Appello, sentenza n.207/2020, secondo la quale sussiste responsabilità erariale in capo al Responsabile del servizio finanziario e all’Organo di revisione nel caso di affidamento reiterato di consulenza fiscale a soggetti esterni, senza una compiuta verifica della presenza di idonee professionalità interne e senza l’avvio di percorsi formativi interni.

10. Comunicazione ai revisori degli atti privi di copertura finanziaria

Sulla base dell’art. 239, comma 2, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Responsabile del servizio finanziario deve trasmettere all’Organo di revisione gli atti amministrativi che presentano attestazioni di copertura finanziaria negative. L’organo di revisione tiene conto nei propri pareri di cui all’art. 239 del Tuel delle attestazioni del Ragioniere (art. 239, comma 1-bis, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267).

11. Referto al Consiglio su gravi irregolarità di gestione e denunce agli organi giurisdizionali

In caso di presenza di gravi irregolarità finanziarie e contabili, sono previste specifiche azioni e adempimenti, in autonomia, sia da parte del Responsabile del servizio economico-finanziario, sia da parte dell’Organo di revisione. Il Responsabile del servizio economico-finanziario, in presenza di situazioni o fatti tali tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, effettua la segnalazione ex art. 153, c.6, entro 7 gg, al Sindaco, Consiglio, Segretario, Organo di revisione e alla Corte dei Conti. L’Organo di revisione, in autonomia e se vi sono le condizioni, produce un referto al Consiglio su gravi irregolarità di gestione e provvede a denunciare ai competenti organi giurisdizionali le rispettive ipotesi di responsabilità (art. 239, comma 1, let. e, del Tuel).  Il Consiglio dell’Ente è tenuto a provvedere al riequilibrio della gestione a norma dell’art. 193 Tuel, entro 30 gg dal ricevimento della segnalazione (art. 153, c.6, Tuel).

12. Parere sulle proposte di deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio

Ai sensi dell’art. 239, comma 1, let. b, punto 6, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, l’Organo di revisione deve obbligatoriamente esprimere il proprio parere sulle proposte di deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio. L’art. 194 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, dispone che con la delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio (ex art. 193 del Tuel) o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, il Consiglio dell’Ente provvede a riconoscere gli eventuali debiti fuori bilancio. Non tutti i debiti fuori bilancio sono riconoscibili da parte dell’Ente; il citato art. 194 elenca le sentenze esecutive e, in taluni casi, la copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, le ricapitalizzazioni di società nei limiti e nelle forme previste dal codice civile, gli espropri e l’acquisizione di beni e servizi in violazione dell’art. 191 del Tuel semprechè sia accertata e dimostrata l’utilità e l’arricchimento per l’ente nell’ambito dell’espletamento delle pubbliche funzioni e dei servizi di competenza. I provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

13. Parere sulle proposte di deliberazione di transazioni

Ai sensi dell’art. 239, comma 1, let. b, punto 6, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, l’Organo di revisione deve obbligatoriamente esprimere il proprio parere sulle proposte di deliberazione di  transazioni, fermo restando che rientrino nelle competenze dell’organo consiliare di cui all’art. 42 del Tuel e non siamo meri atti gestionali di competenza della Giunta o dei Responsabili dei servizi. La transazione su un decreto ingiuntivo esecutivo presuppone sempre il riconoscimento del debito fuori bilancio (Corte dei Conti, sez, reg. di controllo della Puglia, delib.  25/1/19, n. 2). Vedasi anche Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Umbria, deliberazione n. 85 del 12 settembre 2017, che afferma che la transazione di una controversia oggetto di sentenza esecutiva non ancora passata in giudicato non ha carattere alternativo rispetto al riconoscimento di debito e può essere stipulata solo su conforme deliberazione del consiglio comunale che attui, in concreto, le funzioni proprie del riconoscimento di debito stesso, quale provvedimento implicito della predetta delibera a contrarre.

14. Asseverazione del prospetto debiti/crediti tra Ente e proprie società partecipate

Fra gli allegati obbligatori del rendiconto vi è anche il prospetto debiti/crediti tra Ente e società/organismi partecipati, debitamente asseverato dai rispettivi organi interni di controllo. La verifica dei debiti/crediti reciproci fu introdotta dall’art. 6, comma 4, del DL 6/7/12, n. 95, convertito nella L.7/8/12, n. 135 (spending review), che obbligò gli enti locali a redigere annualmente un prospetto contenente i debiti ed i crediti reciproci tra Ente e proprie società partecipate. Con l’art. 1, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha aggiornato il D. Lgs. 23/6/11, n. 118, la suddetta norma è stata abrogata e inserita fra i componenti obbligatori della relazione sulla gestione allegata al rendiconto, ai sensi dell’art. 11, c.6, D.lgs. 118/11. L’art. 11, c.6, D.lgs. 118/11, dispone che “gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate…  asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie….”

15. Parere sulla proposta di delibera di Giunta di riaccertamento dei residui

L’art. 3, comma 4, del D. Lgs. 23/6/11, n. 118 prevede che le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi “sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente…” . Il punto 9.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, specifica che “Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto”.

16. Verifica del fondo contenzioso e del fondo passività potenziali

Nell’ambito dell’attività di vigilanza tipica dell’organo di revisione (vigilanza generale ex art. 239, comma 1, let. c, del Tuel e controllo sugli equilibri finanziari ex art. 147 quinquies), una particolare attenzione è richiesta in tema di contenzioso e passività potenziali. Il controllo di congruità sul fondo contenzioso è affidato all’Organo di revisione dell’ente dal Punto 5.2, let. h), All. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118. Il fondo contenzioso e il fondo passività potenziali, rientrano nella fattispecie dei fonti rischi futuri e come tali, previa adeguata valutazione, sono inseriti sia nel bilancio preventivo, sia nel rendiconto generale. Il bilancio preventivo indica la quota di accantonamento annuale, mentre il consuntivo evidenzia l’importo complessivamente accantonato. Nella realtà dei fatti, la corretta quantificazione dei suddetti fondi comporta spesso varie criticità in relazione alle difficoltà di tradurre in pratica i principi generali della prudenza dell’imparzialità e della verificabilità (Vedasi Corte dei Conti, Sez. Reg. di Contr. Lombardia, delib. n. 69/2020/PRSE; Corte dei Conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol-Sede di Trento, delib. n. 57/2019/PRSE). In mancanza di precise ricognizioni del contenzioso in essere e/o di altri elementi utili, sembra utile fare riferimento alle indicazioni contenute nelle delibere della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Campania n. 125/2019/PRSP e Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 18/2020/PRSE, che hanno introdotto alcuni principi di classificazione:

1) la passività “probabile”, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per i quali l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);

2) la passività “possibile” che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;

3) la passività da “evento remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

17. Parere sugli schemi del rendiconto approvati dalla Giunta e sottoposti all’approvazione del Consiglio

La proposta di deliberazione consiliare del rendiconto e lo schema di rendiconto, ex art. 227 del Tuel, sono messi a disposizione dell’organo di revisione per la relazione prescritta dall’art. 239, comma 1, lett. d), del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nei tempi previsti dal regolamento di contabilità, comunque non inferiori a venti giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall’organo esecutivo. La relazione dedica un’apposita sezione all’eventuale rendiconto consolidato di cui all’art. 11, commi 8 e 9, e contiene l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione. In tale sede i Revisori dei conti provvedono ad una serie di verifiche, fra cui quelle di correttezza, coerenza e veridicità dei seguenti documenti, facenti parte del rendiconto generale:
– conto del bilancio,
– equilibri di bilancio;
– conto di tesoreria;
– indebitamento;
– fondi rischi;
– debiti fuori bilancio;
– stato patrimoniale;
– conto economico;
– inventari;
– agenti contabili;
– condizioni di deficitarietà;
– organismi esterni.

18. Questionario sul rendiconto per la Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti

L’Organo di revisione invia annualmente alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione specifica sul rendiconto, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e segg., della L. 23 dicembre 2005, n. 266. Trattasi di un controllo mirato all’osservanza degli obiettivi di finanza pubblica, al rispetto dei vincoli di indebitamento e degli equilibri di bilancio e all’individuazione di eventuali gravi irregolarità contabili, da segnalare a cura dei revisori dei conti alla Corte dei Conti. La Corte, qualora accerti comportamenti difformi dalla “sana gestione finanziaria” adotta delibere che prescrivono all’Ente misure correttive da adottare e sulle quali scatta la vigilanza dei revisori dei conti (art. 168, L. 266/2005).

Le domande più significative del questionario riguardano:
– la presenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali;
– il risultato di amministrazione e sue componenti;
– disavanzo di amministrazione e di gestione;
– le anticipazioni di cassa e liquidità;
– l’indebitamento;
– gli equilibri finanziari a consuntivo;
– il riaccertamento dei residui e la velocità di smaltimento;
– i tempi di pagamento delle transazioni commerciali;
– gli equilibri delle società partecipate;
– il rispetto delle norme sul personale dipendente;
– la gestione di cassa, tesoreria e cassa vincolata;
– i crediti di dubbia esigibilità;
– il fondo pluriennale vincolato;
– i fondi rischi e il contenzioso;
– stato patrimoniale.

La Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, emana periodicamente linee guida per l’attuazione del suddetto controllo di cui all’art. 1, commi 166 e segg., della L. 23 dicembre 2005, n. 266. Per quanto concerne il rendiconto dell’anno 2019 vedasi Corte dei Conti, Sez. Aut., delib. n. 09/SEZAUT/2020/INPR.

19. Parere sulla proposta di delibera di approvazione del bilancio consolidato ex art. 233 bis del Tuel

Tutti i comuni con più di 5000 abitanti devono approvare, con apposita delibera consiliare entro il 30 settembre di ciascun anno, il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi, enti strumentali e società controllate e partecipate, ai sensi degli artt. 151, comma 8 e 233 bis del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.  Il bilancio consolidato è redatto sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, Allegato n. 4/4 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118 e secondo lo schema previsto dall’allegato n. 11 del D.Lgs. 118/11. L’obbligo della relazione dell’Organo di revisione sulla proposta di delibera consiliare di approvazione dl bilancio consolidato è previsto dall’art. 239, c.1, let.d-bis, Tuel. I termini sono previsti dal regolamento di contabilità “e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall’organo esecutivo” (art. 239, c.1, let.d-bis, Tuel). Vedasi anche l’art. 11 bis del D. Lgs. 23/6/11, n. 118. La Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con  delibera n. 18 del 22/7/19, ha approvato le Linee guida per la relazione dei revisioni sul bilancio consolidato degli enti territoriali per l’esercizio 2018.

20. Verifiche ordinarie di cassa e di tesoreria

Ai sensi dell’art. 239, comma 1, let. f, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, l’Organo di revisione deve effettuare verifiche di cassa e di tesoreria trimestrali, come prescritto dall’articolo 223 del Tuel. Il regolamento di contabilità può prevedere autonome verifiche di cassa da parte dell’amministrazione dell’ente. Le verifiche di cassa riguardano le giacenze presso il Tesoriere, suddivise tra cassa libera e cassa vincolata e la contabilità dell’Ente e sono finalizzate a riscontrare eventuali disallineamenti e/o anomalie. Le verifiche si estendono anche alla cassa economale.

L’articolo continua e si conclude nell’edizione di domani del sito Bilancio e Contabilità.

 

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