Le tipologie e le fattispecie dei controlli dell’Organo di revisione (seconda parte)

Le funzioni dell’Organo di revisione di un ente locale sono molteplici e sostanzialmente riconducibili alle  tipologie previste dall’ articolo 239 del Tuel.

5 Novembre 2020
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21. Verifica straordinaria di cassa

Ai sensi dell’art. 224 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, l’Organo di revisione partecipa alla verifica straordinaria di cassa che deve essere effettuata a seguito del mutamento della persona del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana. Il regolamento di contabilità di ciascun Ente può disciplinare modalità attuative del succitato articolo.

22. Verifiche degli agenti contabili, ex art. 223 del Tuel

Ai sensi dell’art. 239, comma 1, let. f, dell’art. 223 e dell’art. 233 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, l’Organo di revisione deve effettuare verifiche sulla gestione degli agenti contabili.

23. Parere sulla proposta di delibera di approvazione o modifica del regolamento di contabilità

L’art 42, comma 2, let. a, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, attribuisce al consiglio dell’Ente la competenza a deliberare in materia di regolamenti (salvo quello sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che è di competenza della giunta). Ai sensi dell’art. 239, comma 1, let. b, punto 7, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, l’Organo di revisione deve esprimere il parere sulle proposte di modifica del regolamento di contabilità.

24. Parere sulle proposte di delibera di approvazione o modifica del regolamento di economato, provveditorato e patrimonio

L’art 42, comma 2, let. a, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, attribuisce al consiglio dell’Ente la competenza a deliberare in materia di regolamenti (salvo quello sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che è di competenza della giunta). Ai sensi dell’art. 239, comma 1, let. b, punto 7, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, l’Organo di revisione deve esprimere il parere sulle proposte di modifica del regolamento di economato-provveditorato, patrimonio.

25. Parere sulle modalità di gestione dei servizi pubblici

L’art 42, comma 2, let. e, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, attribuisce al consiglio dell’Ente la competenza a deliberare in materia di organizzazione dei pubblici servizi. Ai sensi dell’art. 239, comma 1, let. b, punto 3, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, l’Organo di revisione deve esprimere il parere sulle proposte di delibere inerenti le modalità di gestione dei servizi pubblici che fanno capo all’ente locale.

26. Parere sulla costituzione o partecipazione a organismi esterni

L’art 42, comma 2, lett. a) e e), del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, riserva al consiglio dell’Ente la competenza a deliberare in materia di statuti, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione. Ai sensi dell’art. 239, comma 1, let. b, punto 3, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, l’Organo di revisione deve esprimere il parere sulle proposte di delibere inerenti le modalità di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni. Per quanto concerne la definizione di organismi esterni si veda l’art. 1, comma 2, let. b), del D. Lgs. 118/2011 e al Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, Allegato n. 4/4 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118. Per quanto riguarda i requisiti e le motivazioni degli atti che comportano costituzioni di società o acquisto di partecipazioni, anche attraverso aumento di capitale, si veda l’art. 5 del Lgs. 19/8/2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

In materia di società in house, si veda: l’art. 16 (Società in house) e l’art. 19 (gestione del personale) del Lgs. 19/8/2016, n. 175, nonché l’art. 5 e l’art. 192 (regime speciale degli affidamenti in house) del D. Lgs. 18/4/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). Si veda, altresì la delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 dell’ANAC “Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”.

27. Parere sulle proposte di delibere di ricorso all’indebitamento e di strumenti di finanza innovativa

L’art 42, comma 2, let. h, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, riserva al consiglio dell’Ente la competenza a deliberare in materia di “h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari”. Ai sensi dell’art. 239, comma 1, let. b, punti 4 e 5, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, l’Organo di revisione deve esprimere il parere sulle proposte di delibere inerenti il ricorso all’indebitamento, nonché sulle proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia. Nel caso in cui i limiti e le modalità specifiche dell’indebitamento siano definiti nel bilancio di previsione dell’Ente, per il quale è già stato reso il parere dell’organo di revisione, non c’è bisogno di pareri aggiuntivi nel corso dell’esercizio. Il primo punto di riferimento per l’attività di revisione consiste nel principio costituzionale che il ricorso all’indebitamento da parte dei comuni è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento (Cost. art. 119, comma 6; art. 10, comma 4, L. 24/12/12, n. 243, modificata dalla L. 12/8/16, n. 164). Il secondo punto riguarda la definizione di spesa di investimento (finanziabile con indebitamento) contenuta nell’art. 3, c.17, della L. 24/12/2003, n. 350, Legge finanziaria 2004. Si fa presente che sono vietate le componenti derivate implicite ed esplicite sui finanziamenti degli enti locali (art. 3, c.2, L. 22/12/08, n. 203; parimenti, sono vietati i contratti di swap o derivati dall’emanazione dell’art. 1, c. 572, della L. 27/12/13, n. 147, legge di stabilità per l’anno 2014.

28. Parere sulle proposte di deliberazione di rinegoziazione dei mutui

Rientrano tra le materie rilevanti per l’attività di revisione degli enti locali anche le operazioni di gestione attiva del residuo debito da indebitamento, fra cui le operazioni di rinegoziazione, che generalmente comportano un allungamento del periodo di ammortamento dei prestiti già concessi. Ai sensi dell’art. 239, comma 1, let. b, punti 4 e 5, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, l’Organo di revisione deve esprimere il proprio parere anche su queste operazioni. Nell’ambito dell’attività di revisione, due sono le condizioni fondamentali da verificare affinché le operazioni di rinegoziazione siano legittime:

1) la durata dei mutui o altri prestiti, anche a seguito della rinegoziazione, non deve superare la vita utile dei rispettivi investimenti oggetto di finanziamento (art. 204, comma 2, let. a; art. 10, comma 2, L. 24/12/12, n. 243, modificata dalla L. 12/8/16, n. 164);

2) l’equivalenza finanziaria é un principio che va sempre rispettato in ogni rinegoziazione dei mutui: il principio richiede che il valore attuale dei flussi di rimborso del prestito rinegoziato deve essere minore o uguale a quello del prestito originario, utilizzando un fattore di sconto ufficiale.

29. Parere sulla contrattazione integrativa decentrata

L’art. 40 bis, comma 1, del D. Lgs. 165/2001 prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa decentrata con i vincoli di bilancio e la certificazione degli oneri siano effettuati dai revisori dei conti dell’Ente. Vedasi anche la Circolare MEF del 20/2017.

A tal fine i contratti integrativi dei singoli Enti sono corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, che devono essere oggetto di certificazione dall’Organo di revisione.

Vedasi anche il punto 5.2. del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, che dispone: “Le verifiche dell’Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall’art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, sono effettuate con riferimento all’esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce. In caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Identiche regole si applicano ai fondi per il personale dirigente.

30. Parere sul piano triennale dei fabbisogni di personale

Il Piano triennale del fabbisogno del personale è obbligatorio, ai sensi dell’art. 91, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 ed indica le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione. Il piano rientra di norma nella parte seconda della Sezione operativa del DUP, oltre che nella Sezione strategica per gli aspetti più importanti nel contesto della programmazione delle risorse disponibili, così come indicato nel Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118.  Le amministrazioni pubbliche che non lo approvano non possono assumere nuovo personale (art. 6, comma 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Le determinazioni relative al reclutamento di personale sono adottate sulla base del suddetto piano triennale dei fabbisogni, ai sensi dell’art. 35, comma 4, e dell’art. 19 (del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165). L’organo di revisione accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa del personale e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate, ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448.

31. Conto annuale del personale

Entro il mese di maggio di ogni anno, le Amministrazioni Pubbliche presentano alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle spese sostenute per il personale ai sensi dell’art. 60, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Il conto è accompagnato da una relazione che esplicita il rispetto dei limiti di spesa e espone i risultati della gestione del personale.

Parere sulla proposta di ricognizione delle partecipazione.

Anche se non espressamente citato dal Tuel, sulla delibera di razionalizzazione periodica delle partecipazioni le interpretazioni prevalenti della Corte dei Conti propendono per l’acquisizione del parere dell’Organo di revisione (Corte dei Conti, sezione dell’Emilia Romagna, delib. 3/2018).

Controllo su aziende speciali e istituzioni.

Nei confronti delle aziende speciali e delle istituzioni, l’ente locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. Ai sensi dell’art. 114, comma 7, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, l’Organo di revisione svolge direttamente le proprie funzioni di controllo anche nei confronti delle Istituzioni dell’Ente.

Rideterminazioni piante organiche a seguito di trasferimenti di personale derivanti da costituzione o trasformazioni di società o altri organismi.

Nelle operazioni di costituzione, esternalizzazione o trasformazioni di società o altri organismi che comportano trasferimenti di personale, occorre provvedere alla rideterminazione delle piante organiche dell’Ente. L’art. 3, commi 30 e 32, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, prevede, in tali casi l’obbligo di asseverazione da parte dell’Organo di revisione ed un controllo successivo da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri –Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’economia e delle finanze –Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Esternalizzazioni di servizi.

Sulla base dell’art. 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 le Pubbliche Amministrazioni possono acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale che consistono nel congelamento dei posti e nella temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale. L’organo di revisione deve vigilare sulla corretta applicazione delle modalità di gestione sopraindicate.

Certificazione della relazione di fine mandato.

La Relazione di fine mandato va redatta non oltre il 60° giorno dalla data di scadenza del mandato, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 6/9/11, n. 149 e art. 11 D.L. 16/14, conv. L.68/14. Vedasi anche il DPCM 26.04.13 (G.U. 124/13) che approva lo schema tipo. E’ prevista una certificazione dell’Organo di revisione (art. 4 bis D. Lgs. 149/11, modificato dal D.Lgs. 174/12) entro 15 gg dalla sottoscrizione del Sindaco.

N.B. Analoga certificazione dell’Organo di revisione non è formalmente prevista per la relazione di inizio mandato (ex art. 4 bis D.Lgs. 6/9/11, n. 149 introdotto dall’art.1-bis D.L. 174/12, conv. dalla L.213/12), né è stato emanato alcun schema tipo.

Ciò nonostante, anche la relazione di inizio mandato, specie se contiene elementi diversi da quella di fine mandato, rientra nelle funzioni di controllo e verifica dell’Organo di revisione.

Spese di rappresentanza. L’elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell’esercizio costituisce un allegato obbligatorio al rendiconto di cui all’art. 227 del Tuel D. Lgs. 267/2000.

Entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, l’elenco è inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato sul sito web dell’Ente. Vedasi l’art. 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Lo schema tipo del prospetto nel quale vanno elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali è stato approvato dal D.M. 23 gennaio 2012 Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 febbraio 2012, n. 28. Il suddetto prospetto deve essere sottoscritto dal Segretario, dal Responsabile del servizio finanziario e dall’Organo di revisione dell’Ente (art. 3, D.M. 23 gennaio 2012).

Controlli sui vincoli di alcune tipologie di spesa

Negli anni dal 2009 al 2020 sussistevano vari limiti su diverse tipologie di spesa:

Consulenze
Relazioni pubbliche
Convegni
Pubblicità
Rappresentanza
Sponsorizzazioni
Formazione
Stampe di relazioni, pubblicazioni inviate gratuitamente
Missioni
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture
Spese pubblicitarie – comunicazione al Garante
Piani triennali di razionalizzazione dotazioni strumentali, informatiche, autovetture di servizio, beni immobili ad uso abitativo o di servizio (esclusi beni infrastrutturali)
Acquisto beni immobili
Locazioni e manutenzioni di immobili.

Dal 1/1/2020 scatta l’abrogazione dei limiti di spesa introdotti nell’ottica generale della spending review per effetto dell’art. 57, comma 2, della L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione in legge, con modificazioni, del DL 26 ottobre 2019, n. 124.

Relazione sullo stato di dissesto.

Ai sensi dell’art. 246, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, l’Organo di revisione redige una dettagliata relazione che analizza le cause che hanno provocato il dissesto finanziario. Altri vari adempimenti riguardanti la liquidazione e il pagamento della massa passiva, sono oggetto di vigilanza da parte dell’Organo di revisione (art. 256, Tuel).

Adempimenti fiscali

Varie disposizioni normative assegnano all’Organo di revisione contabile controlli, attestazioni o certificazioni specifiche in materia fiscale. Ad esempio, dichiarazione IVA, IRAP per i servizi commerciali e dichiarazione del sostituto d’imposta.

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