Le tipologie degli inventari

La tenuta degli inventari è obbligatoria e pure il loro aggiornamento annuale in sede di rendicontazione. Le prime cose da precisare, per poter inserire una disciplina adeguata nel regolamento di contabilità (come indicato dall’art. 230, comma 8, del Tuel), sono le tipologie degli inventari e le regole di classificazione

7 Marzo 2024
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Innanzitutto, la tenuta degli inventari è obbligatoria e pure il loro aggiornamento annuale in sede di rendicontazione, ai sensi dell’art. 230, comma 7, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Fermo restando (come indicato nel paragrafo precedente) che l’attuale ordinamento finanziario – contabile che fa capo al Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e al D. Lgs. 23/6/11, n. 118 non disciplina direttamente le tipologie ed i contenuti degli inventari, occorre fare riferimento al codice civile (artt. 822 e segg.) e a altre norme risalenti a molti anni fa, molte delle quali applicabili solo per analogia agli enti locali.

Le prime cose da precisare, per poter inserire una disciplina adeguata nel regolamento di contabilità (come indicato dall’art. 230, comma 8, del Tuel), sono le tipologie degli inventari e le regole di classificazione.
La classificazione degli inventari segue innanzitutto le distinzioni dei beni di proprietà degli enti locali individuate dagli artt. 822 e segg. del CC e la classificazione delle attività patrimoniali indicate nel D. Lgs. 23/6/11, n. 118.

CONSULTA LA TABELLA RIASSUNTIVA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI INVENTARIO.

Riguardo ai contenuti, gli inventari dei beni indicano:
a) per i beni immobili:
– il luogo, la denominazione dell’immobile, l’estensione, lo stato, i dati catastali (categoria, rendita, valore ecc.);
– l’atto di acquisto, la data, il costo, la provenienza, titoli, eventuali vincoli, ecc.
– la destinazione/uso dell’immobile (all’ufficio/servizio/settore);
– le servitù, gli oneri, gli affitti e altre entrate;
– le manutenzioni straordinarie effettuate;
– le percentuali di ammortamento, le quote di ammortamento, il valore residuo, ecc.

b) per i beni mobili:
– la denominazione del bene, la natura, la specie, le quantità, il numero, ecc.;
– la data di acquisto, il fornitore, gli estremi della fattura, il prezzo di acquisto, ecc.
– la destinazione (all’ufficio/servizio/settore) ed il funzionario responsabile;
– le percentuali di ammortamento, le quote di ammortamento, il valore residuo, ecc.

Gli inventari rilevano anche, anno per anno, tutti gli aumenti e le diminuzione nel valore e nella consistenza dei beni.

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