Le tariffe approvate con il bilancio possono essere modificate solo con la riapprovazione del bilancio entro i maggiori termini

Le tariffe e le aliquote relative ai tributi degli enti locali devono essere approvate entro la data di approvazione del bilancio di cui ne costituiscono specifico allegato.

22 Marzo 2019
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Le tariffe e le aliquote relative ai tributi degli enti locali devono essere approvate entro la data di approvazione del bilancio di cui ne costituiscono specifico allegato. Il problema che si è posto riguarda la possibilità da parte di un ente locale di dover modificare delle tariffe o tributi, già deliberate in occasione dell’approvazione del bilancio, ma pur sempre all’interno dei termini previsti in caso di differimento rispetto alla data del 31/12.

La vicenda

Un comune ha chiesto al Collegio contabile la possibilità di poter modificare l’addizionale IRPEF per quanto riguarda la quota di esenzione dello stesso tributo per l’anno 2019. Chiarisce che l’addizionale, che si intende modificare, è stata allegata al bilancio di previsione approvato prima della fine dell’anno 2018. La domanda specifica riguarda il fatto se in caso di modifica sia necessario procedere alla riapprovazione del bilancio o se si possa adottare un atto di variazione dello stesso.

La normativa di riferimento

Precisa il collegio contabile come l’art. 172, comma 1, lett. c), del t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL) stabilisce che al bilancio di previsione siano allegate “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali […]”, mentre l’art.1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007) prevede che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”. Altra possibilità è prevista dall’art. 193, comma 3, ultimo periodo, del citato TUEL, nel testo in vigore, stabilisce che “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 [31 luglio di ciascun anno]”. Infine, per quanto riguarda l’approvazione del bilancio 2019 il decreto del Ministero dell’Interno lo ha differito al 31 marzo 2019.

La soluzione del Collegio contabile

La risposta al dubbio del Comune è data dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, deliberazione 20 marzo 2019 n.20.

Precisa il Collegio contabile come vada esclusa la possibilità di modificare, attraverso un mero atto di variazione di bilancio adottato in corso di esercizio, la fascia di esenzione dell’Addizionale Irpef già deliberata e considerata nelle previsioni del bilancio approvato. Infatti, la modifica della misura dei parametri applicativi del tributo, adottata disgiuntamente dall’approvazione del bilancio, finirebbe per alterare l’insieme delle valutazioni tra loro coordinate operate dal Consiglio comunale, rendendo impossibile tale possibilità.

Se, invece, l’ente intende modificare un precedente atto con il quale ha stabilito la tariffa o il tributo, può correttamente procedere, entro il nuovo più ampio termine normativamente stabilito, alla riapprovazione del bilancio di previsione con allegate modifiche a tariffe o tributi, purché questa riapprovazione del bilancio di previsione sia sorretta da congrua motivazione. Infatti, la possibilità concessa agli enti locali di poter riapprovare nei termini il proprio bilancio di previsione, pur non previsto in modo espresso dal Testo unico degli enti locali, ha trovato favorevole accoglimento dalla magistratura contabile. A suo tempo è stato infatti precisato che “deve ritenersi che con l’approvazione l’ente locale non esaurisca il potere di deliberare in merito (stante la natura di atto amministrativo da attribuire al  bilancio dei comuni), sempreché il nuovo provvedimento intervenga entro il termine stabilito dal decreto ministeriale di differimento e la riadozione sia giustificata da ragioni di fatto o di diritto che mutino sostanzialmente il contesto all’interno del quale è intervenuta l’originaria adozione” (Sezione Lombardia, deliberazione n. 431/2012/PAR).

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