Fermo restando le priorità previste dalla normativa in tema di utilizzo dell’avanzo di amministrazione libero, la Corte dei conti del Veneto (deliberazione n.116/2022) precisa il concetto di spesa corrente non permanente.
Le priorità nell’utilizzo dell’avanzo
Per l’art.187, comma 2, la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi dell’art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1 dell’art. 187, può essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio per le finalità di cui alle lett. a), b), c), d), e), “indicate in ordine di priorità”. Deve, quindi, seguirsi uno specifico vincolo procedimentale, quale la variazione ex art. 175 D. Lgs. 267/2000, e attingersi ad un elenco di finalità a carattere tassativo e a rilievo decrescente. La ratio della norma tende a indirizzare prioritariamente le eventuali eccedenze, derivanti da una gestione virtuosa del bilancio, al consolidamento del suo equilibrio (assorbimento degli eventuali squilibri infra-annuali) e allo sviluppo (investimenti). In subordine si prevede anche la possibilità che l’autonomia dell’ente si indirizzi sulla attivazione di spese correnti temporanee e sul rimborso anticipato di precedenti investimenti.
Ferma restando le citate priorità, la questione riguarda l’esatta declinazione della lett. d) ossia (“finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente”.
Spese correnti a carattere non permanente
Precisa il Collegio contabile come, per spesa corrente si intende il complesso delle uscite sostenute dall’ente per il funzionamento ordinario e la spesa quotidiana. Per qualificare le spese correnti a carattere non permanente non pare esaustivo il ricorso alle “spese non ricorrenti” di cui alla lett. g), punto 1, Allegato 7, D. Lgs. 118/2011. Infatti, le due nozioni non sono sovrapponibili, comprendendo le seconde anche spese di investimento e, ove coincidono per le spese correnti, quelle non ricorrenti vanno intese come species rispetto al più ampio genus delle spese a carattere non permanente. I giudici contabili hanno avuto modo di precisare come, al contrario delle spese correnti a carattere permanente, quelle non permanenti sono connotate dai tratti di estemporaneità, sporadicità e imprevedibilità “quali fattori qualificanti le spese elencate all’art. 187, comma 2, del TUEL, per la cui copertura il legislatore ammette l’utilizzazione di una voce di entrata altrettanto estemporanea quale è l’avanzo di amministrazione (…) voce dell’entrata che si caratterizza anch’essa per incertezza nell’an e nel quantum (…) e che per sua natura è verificabile solo ex post, dopo l’approvazione al 30 aprile del consuntivo dell’esercizio precedente” (Corte dei conti, sez. controllo Lazio, Delib. 83/2019).
In conclusione, per il Collegio contabile del Veneto sarà possibile attingere all’avanzo libero ex art. 187, comma 2, lett. d), D. Lgs. 267/2000 per le spese aventi le predette peculiarità giuscontabili, fermo restando che la qualificazione in concreto della fattispecie è di esclusiva competenza dell’ente che, qualora pervenga all’adozione di provvedimenti che comportino tali spese, sarà tenuto ad evidenziare, in motivazione, oltre ai presupposti di legge, la legittimità e la congruità delle stesse spese. Tuttavia, la quota “libera” dell’avanzo non si sottrae alla volontà del legislatore di conformarne la destinazione tanto alle finalità quanto alle priorità, puntualmente indicate, con l’obiettivo di garantire la necessaria salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Pertanto, la disposizione legislativa ha collocato la nuova e specifica tipologia di spesa in un punto determinato dell’elenco (lett.d) restando infatti ferme le precedenti priorità rappresentate dalla copertura dei debiti fuori bilancio e dalla salvaguardia degli equilibri di bilancio, avendo quale intento il legislatore di preservare il margine positivo generato dall’esercizio.
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