Le somme stanziate per le progressioni orizzontali nel triennio 2011-2013 non possono essere utilizzate l’anno successivo per la produttività

Mentre è ancora aperto il dibattito sollevato dalla Corte dei conti Sezione regionale della Campania così come evidenziato nella deliberazione n. 170/2012 circa la possibilità di esclusione delle progressioni di carriera orizzontali dalle limitazioni dell’art. 9 del d.l. n. 78 del 2010 (con invito alla Corte dei conti, Sezione autonomie ad esprimersi sul punto in modo netto confermando esplicitamente che le progressioni di carriera all’interno delle aree di sviluppo non sono comprese “nelle progressioni di carriera comunque denominate” in quanto considerate “eventi straordinari della dinamica retributiva”), la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria con la deliberazione n. 89/2012, non solo precisa che le PEO rientrano nelle limitazioni poste dalla citata legge “Con la conseguenza che gli effetti di eventuali procedure valutative poste in essere dall’amministrazione per addivenire a tali “progressioni orizzontali” non potranno che avere effetti esclusivamente giuridici nel triennio in corso” ma aggiunge, inoltre, che le eventuali somme stanziate per tali progressioni nel triennio e non distribuite non possono essere utilizzate per altre finalità. Il ragionamento fatto dalla Corte dei conti ligure è il seguente:
“il limite stipendiale sopra evidenziato al comma 1 dell’art. 9 citato, in uno con gli obiettivi posti dal legislatore con la manovra di finanza pubblica in esame, fa propendere, secondo un ragionamento di ordine sistematico, per un generale divieto in merito ad un utilizzo alternativo delle risorse così accantonate. Diversamente, qualora si ammettesse tale utilizzo alternativo delle somme risparmiate ai sensi del comma 21 dell’art. 9 più volte citato, si vanificherebbe l’obiettivo del contenimento della spesa di personale (particolarmente incidente sul totale della spesa corrente delle pubbliche amministrazioni) indicato quale fine primario di tale intervento normativo, inteso al “contenimento delle spese in materia di pubblico impiego” attraverso numerose disposizioni inerenti meccanismi ad hoc di contenimento del trattamento economico dei dipendenti pubb lici (cfr. commi 1-4 e 17-22)”.
In altri termini per il personale, oltre al danno (sterilizzazione economica delle progressioni di carriera orizzontali) si aggiunge anche la beffa (impossibilità di utilizzazione delle risorse risparmiate).
Le motivazione della Corte dei conti ligure sono in linea con la circolare n. 16/2012 della Ragioneria Generale dello Stato che nella spiegazione della consistenza del Fondo delle risorse decentrate da inserire nella Tabella 15 precisa quanto segue:
“Somme non utilizzate/Fondo anno precedente: l’art. 17, comma 5 del C.c.n.l. 1998-2001 prevede che le somme non utilizzate o non attribuite nell’ambito di un Fondo debbano essere portate in aumento del Fondo dell’anno successivo. A questo fine è necessaria una formale ricognizione amministrativa, opportunamente certificata dagli Organi di controllo, volta ad asseverare l’ammontare di risorse di Fondi anni precedenti a loro volta regolarmente certificati che risultano verificabilmente non utilizzate né più utilizzabili nell’ambito di tali Fondi. Le somme così calcolate vanno depurate dalle poste che per previsione contrattuale o normativa non possono essere riportate al nuovo fondo, come le economie su nuovi servizi non realizzati o i risparmi determinati per assenze per malattia ex art. 71 legge n. 133/2008, i risparmi per progressioni orizzontali giuridi che o altri disposti dell’art. 9 d.l. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010. Tali somme non rilevano ai fini della verifica del rispetto dell’art. 9 comma 2-bis legge n. 122/2010”.
Pertanto, secondo la Corte dei conti e la Ragioneria generale dello Stato le eventuali somme residue dell’anno precedente non distribuite, come nel caso delle progressioni economiche orizzontali, vanno ridotte dal fondo e non è possibile riportarle a nuovo nell’anno successivo per essere distribuite secondo gli accordi contrattuali (esempio per la produttività).
Gli accordi decentrati che prevedessero l’utilizzazione di tali risorse per le progressioni economiche orizzontali negli anni 2011-2012-2013 si vedrebbero decurtate le somme dai propri fondi (economie di bilancio) senza che le stesse possano essere distribuite negli anni di riferimento. Tale limitazione si aggiunge ad una situazione già critica in cui le risorse decentrate diminuiscono in modo proporzionale per il personale cessato ed in un periodo di assenza di rinnovi contrattuali. Ciò comporta inevitabilmente una riduzione del salario reale dei dipendenti pubblici.
A questo punto è necessario trovare una logica giuridica a tale decurtazione, logica che potrebbe essere la seguente.

Vincenzo Giannotti

Fonte: La Gazzetta degli enti locali

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