Le società nel mirino già dal 2008

Fonte: Il Sole 24Ore

I vincoli sulle assunzioni, seppur stringenti, non bastano se applicati alla sola Pa, in quanto esiste un mondo che le gravita attorno e che sfugge a ogni controllo. È stata questa, probabilmente, la riflessione del legislatore del 2008 dopo aver appurato che le società a maggioranza pubblica sono diventate una valvola di sfogo.
Qui trovano casa, o meglio posto, quei soggetti che non possono essere assunti alle dirette dipendenze della Pa stessa. 
E così la prima spallata alla intangibilità delle società pubbliche la ritroviamo nell’articolo 18 del Dl 112/2008, con il quale si sono estesi i limiti e i vincoli previsti per l’ente controllante alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. 
Alle altre società il decreto impone comunque selezioni pubbliche che si ispirino a criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità. 
Un altro intervento, indiretto, ma pesante, è rappresentato dall’articolo 20, comma 9, del Dl 98/2011. 
Gli enti locali vengono obbligati a includere la spesa di personale delle società pubbliche quando provvedono al calcolo del rapporto questa spesa e quella corrente, al fine di verificare che il risultato non ecceda il 50% (articolo 76, comma 7, Dl 112/2008). 
Società interessate sono le medesime per le quali sono stati estesi i limiti sulle assunzioni con l’articolo 18 del Dl 112/2008. Risulta chiaro l’intento del legislatore di imporre una gestione coordinata delle risorse umane fra ente proprietario e società controllata. 
Il passo successivo lo si rinviene nel decreto legge cresci-Italia (Dl 1/2012). All’articolo 25 si prevede l’applicazione delle norme in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e della altre voci di natura retributiva o indennitarie, sia per le società in house (comma 1, lettera a) che per le aziende speciali e le istituzioni, con esclusione di quelle che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie (comma 2, lettera a). 
Mentre per le prime, la decorrenza è immediata, per le seconde l’obbligo scatta dal 1° gennaio 2013, lasciando, in questo modo, piena libertà d’azione nel 2012. 
È pur vero, però, che gli interpreti istituzionali si sono sempre pronunciati a favore del consolidamento della spesa di personale fra ente controllante e aziende speciali, istituzioni, fondazioni e altri soggetti che vivono di risorse pubbliche. 
Se si esclude la deliberazione della Sezione autonomie della Corte dei Conti 14/2011, hanno abbracciato la tesi del consolidamento le varie sezioni regionali della stessa Corte e la Ragioneria generale dello Stato, da ultimo nella circolare 5/2012.
Anche la giurisprudenza si inserisce in questa scia. Da segnalare la recente pronuncia della Corte costituzionale (sentenza 161 del 27 giugno scorso) che ricomprende nel complesso della finanza pubblica allargata, e quindi da assoggettare ai limiti dell’articolo 76, comma 7, del Dl 112/2008), anche le Ipab e le aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp).
Le più recenti, e quasi certamente non ultime, sono le disposizioni contenute nel decreto 95/2012 (per le quali si veda l’articolo in alto).

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