Il ricorso all’indebitamento da parte dei Comuni è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento come indicato da:
– Costituzione italiana art. 119, comma 6;
– art. 10, comma 4, L. 24/12/12, n. 243, modificata dalla L. 12/8/16, n. 164.
Vedasi anche Corte Cost. sent. 18 del 14/2/19:
“L’indebitamento deve essere «finalizzato e riservato unicamente agli investimenti in modo da determinare un tendenziale equilibrio tra la dimensione dei suoi costi e i benefici recati nel tempo alle collettività amministrate”.
Le spese di investimento (finanziabili con indebitamento) sono individuate dall’art. 3, c.17, della L. 24/12/2003, n. 350, Legge finanziaria 2004:
L. 24/12/2003, n. 350, art. 3:
“18. Ai fini di cui all’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:
a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
g) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
h) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l’intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.”
Gli art. 202, comma 1 e l’art. 194, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 prevedono la possibilità di finanziare con indebitamento anche debiti fuori bilancio riconosciuti da parte del Consiglio dell’Ente, fermo restando che deve trattarsi di spese di investimento.
Ma se non si rispettono le regole, quali sono le sanzioni?
L’art. 30, comma 15, della L. 27/12/2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), prevede:
“15. Qualora gli enti territoriali ricorrano all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell’articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l’indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione.”.
Negli ultimi anni sembra che la norma succitata trovi applicazione generalizzata. Vedasi la Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale d’Appello, sentenza n. 327 del 20 settembre 2021.
L’art. 148 bis, comma 3, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, prevede un’altra sanzione: “l’accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l’ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.”.
Corso on-line in diretta
La salvaguardia degli equilibri di bilancio e l’assestamento generale di bilancio degli Enti Locali – Adempimenti operativi
a cura di Tommaso Pazzaglini
martedì 5 luglio 2022 ore 10.00 – 12.30
Entro il 31 luglio 2022 gli Enti Locali dovranno deliberare l’assestamento generale di bilancio (art. 175, co. 8, del TUEL) e la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193, co. 2, del TUEL).
In particolare:
– l’art. 175, comma 8 prevede che: “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’Ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il Fondo di riserva e il Fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;
– l’art. 193, comma 2 prevede che: “Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’Ente Locale e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati facciano prevedere un disavanzo;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il Fondo crediti di dubbia esigibilità in caso di squilibri riguardanti la gestione dei residui.
Il corso, di taglio fortemente operativo, fornisce i necessari approfondimenti per attuare correttamente i due adempimenti. Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.
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