- L’affidamento degli incarichi di patrocinio legale, a seguito delle nuove disposizioni di cui al d.lgs.50/2016, appare oggi rientrare a pieno titolo negli appalti di servizi, da cui ne discenderebbe che la scelta dell’avvocato esterno non può più essere considerata come connotata da carattere fiduciario. A tali conclusioni è pervenuta, anche, la magistratura amministrativa (TAR Sicilia – Palermo, Sez. III, sentenza n. 334 del 6 febbraio 2017) secondo la quale, in presenza di un affidamento di patrocinio legale esterno, deve essere assicurata la massima partecipazione mediante una procedura di tipo comparativo idonea a permettere a tutti gli aventi diritto di partecipare, in condizioni di parità e uguaglianza, alla selezione per la scelta del contraente ;
- In alternativa alla procedura comparativa, è ammissibile la formazione di un elenco di operatori qualificati, mediante una procedura trasparente e aperta, oggetto di adeguata pubblicità, dal quale selezionare, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare offerte;
- E’ ammissibile l’affidamento diretto, solo in presenza di ragioni di urgenza non derivanti da un’inerzia dell’Ente conferente, restando fermo il principio di rotazione;
- In presenza di una propria avvocatura civica,inoltre, l’ente prima dell’affidamento dell’incarico esterno è obbligato ad effettuare una ricognizione interna finalizzata ad accertare l’impossibilità, da parte del personale, a svolgere l’incarico. Al fine di poter procedere all’affidamento all’esterno, inoltre, sarebbe opportuno regolamentare in via preventiva le ragioni per le quali non sia possibile affidarsi alla propria avvocatura al fine di evitare una spesa inutile e, quindi, un possibile danno all’erario.
Precisati i sopra indicati presupposti, per il conferimento degli incarichi esterni, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna (deliberazione 22 maggio 2018 n.105) si sofferma sui mancati obblighi di pubblicazione degli incarichi, così come introdotti dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”), ed in particolare dalle disposizioni di cui all’art. 15 (“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza”), che al comma 4, ha stabilito l’obbligo di pubblicazione, per i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, dei dati relativi agli atti di conferimento (questi ultimi completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato), nonché l’afferente comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, debbano essere pubblicati entro tre mesi dall’attribuzione dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso.
Le conseguenze in caso di mancata pubblicazione
Il Collegio contabile ha verificato, pertanto, in sede di controllo sugli affidamenti degli incarichi di patrocinio legale, la mancata pubblicazione delle informazioni richieste dalla citata normativa sulla trasparenza ed, in particolare, dal sopra indicato art.15. Secondo il collegio contabile, infatti, la corretta interpretazione del tipo di incarichi da inserire è quella da far rientrare anche gli incarichi di patrocinio legale affidati all’esterno (in modo conforme le risposte date dall’ANAC su tale specifica questione). Tali inserimenti, a seguito delle novità introdotte dal nuovo codice dei contratti, comportano ora solo una sua diversa collocazione, in quanto classificati quali appalti di servizi, la loro pubblicazione deve avvenire, ai sensi dell’art. 37 del codice d. lgs. n. 33/2013, nella sotto sezione (dell’“Amministrazione trasparente”) dedicata ai “Bandi di gara e contratti”.
La Sezione contabile ricorda come, prima delle modifiche del d.lgs.97/2016, l’art. 15, comma 3, d. lgs. n. 33/2013, avesse previsto che, in caso di omessa pubblicazione degli incarichi di collaborazione o consulenza, “il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l’ha disposto, accertata all’esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta […]”. Oggi, la mancata pubblicazione oltre a costituire illecito disciplinare determinava responsabilità erariale, non intestando più detta funzione alla Corte dei conti, ma direttamente in capo all’ente locale, il quale ha la competenza ad accertare la responsabilità in caso di omessa pubblicazione.
Conclusioni
Avendo il Collegio contabile accertato la mancata pubblicazione dei dati di patrocinio legale affidati all’esterno, invita sia l’ente locale esaminato ad assumere le iniziative di competenza, ai sensi dell’art. 15, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013, sia il Collegio dei revisori dei conti a vigilare sulla legittimità dell’azione del Comune nell’adempiere al disposto di cui all’art. 15, comma 3, nonché nell’affidamento di incarichi legali e nel rispetto degli obblighi di pubblicazione. Dispone, inoltre, la trasmissione della deliberazione all’ANAC in relazione alla violazione del disposto di cui all’art. 15, comma 3, del citato decreto, conseguente all’omessa pubblicazione sul sito dell’Ente degli incarichi di patrocinio legale.
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