Le risorse integrative variabili per gli enti dissestati, in riequilibrio finanziario pluriennale e strutturalmente deficitari

5 Aprile 2019
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Il nuovo contratto collettivo delle funzioni locali sottoscritto in data 21 maggio 2018, ha riservato alcune sorprese per gli enti in crisi finanziaria, inizialmente assimilati nella preintesa e successivamente distinti in ordine alle risorse variabili da utilizzare.

Dalla preintesa alla sottoscrizione definitiva

La preintesa aveva previsto all’art.67, comma 6 che «In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni strutturalmente deficitarie o di pre-dissesto o di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lettera c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni».

In sede di sottoscrizione definitiva avvenuta in data 21 maggio 2018 l’art.67, comma 6 è stato così defintivamente modificato «Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l’impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, contenuto nell’art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 3, lett. i) del presente articolo».

Con tali modifiche sono state effettuate distinzioni sulla costituzione del fondo delle risorse decentrate negli enti in riequilibrio finanziario e strutturalmente deficitari, rispetto agli enti in dissesto.

Quali sono le risorse variabili interessate?

Le risorse variabili oggetto di contenimento sono indicate nel camma 3 del medesimo art.67 e riguardano le seguenti risorse:

  1. a) provenienti da accordi di sponsorizzazione e/o convenzioni;
  2. b) provenienti dai piani di razionalizzazione della spesa;
  3. c) derivanti da specifiche disposizioni di legge (ex articolo 15, lettera k, Ccnl 1° aprile 1999), ad eccezione di quelle che la legge obbliga a corrispondere al personale (per esempio avvocatura comunale);
  4. d) importi della RIA del personale cessato durante l’anno per i pagamenti non più dovuti a tale titolo;
  5. e) risparmiate dallo straordinario dell’anno precedente;
  6. f) per i messi notificatori pagati da terzi;
  7. g) indennità al personale delle case da gioco;
  8. h) risorse nei limiti dell’1,2% del monte salari 1997;
  9. i) supplementari a bilancio per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, per sostenere i correlati oneri dei trattamento accessorio del personale (simili alle risorse previste dall’articolo 15, comma 5, del Ccnl 1° aprile 1999);
  10. j) quota dell’anno riferita al personale trasferito per il pagamento dei ratei del salario accessorio.

La domanda del comune

Effettuate le sopra indicate precisazioni, un comune chiede all’ARAN se gli enti in riequilibrio finanziario (art.243-bis del Tuel) possano inserire risorse variabili di cui all’art.67, comma 3, lett.e) ovvero il risparmio delle risorse stabili non attribuite negli anni precedenti.

La risposta dell’ARAN

Con orientamento applicativo CFL46 del 3 aprile 2019 l’ARAN risponde al quesito posto specificando la corretta interpretazione del contratto 2016-2018.

Spiegano i tecnici dell’ARAN come il contratto abbia effettuato una distinzione tra enti in dissesto e gli altri enti in crisi finanziaria (riequilibrio finanziario pluriennale e strutturalmente deficitari).

Gli enti in dissesto non possono procedere ad alcuno stanziamento di risorse variabili ad eccezione con la sola eccezione dei compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle disposizioni legislative ivi richiamate.

Gli alti enti (in riequilibrio o strutturalmente deficitari) possono, invece, stanziare tutte le risorse variabili ma il relativo importo non può, comunque, essere incrementato e superare, conseguentemente, quello delle risorse di cui si tratta, sempre di natura variabile, complessivamente già previste nell’anno precedente. In tale limite dell’anno precedente, comunque, non rientrano quelle risorse il cui stanziamento è  consentito anche agli enti in stato di dissesto e cioè quelle previste dal comma 3, lett.c), del medesimo l’art.67, dato che la clausola del terzo periodo fa riferimento alle “complessive risorse di cui al periodo precedente”. Resta, comunque, fermo l’obbligo per questa tipologia di enti di applicare, sempre, tutte le misure di riequilibrio previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse, procedendo, cioè, ove si renda necessario in applicazione delle suddette norme, anche alla riduzione o alla totale soppressione delle risorse di cui si tratta.

Per quanto riguarda, infine, la parte non utilizzata delle risorse fisse in un anno, esse possono essere rinviate, una tantum, alle risorse variabili dell’anno successivo per espressa disposizione contrattuale (art.38, comma 1). Questa utilizzazione senza limiti anche per gli enti in dissesto è stata confermata anche dalla Corte del conti siciliana con la delibera n. 20/2019.

Leggi la risposta dell’ARAN

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