Il limite indicate dalla legge Madia (art.23, comma 2, d.lgs. n.75/2017), di non superamento delle risorse stanziate nell’anno 2016, non fa alcuna distinzione dalla provenienza della fonte di finanziamento. Il contratto delle Funzioni Locali del 21/05/2018 ha fatto si che anche le posizioni organizzative degli enti con dirigenza fossero poste a carico dei bilanci degli enti. Esiste, pertanto, un legame inscindibile tra posizioni organizzative e fondo integrativo, con la conseguenza che la somma dei due valori non può superare anche in questo caso quanto stanziato nell’anno 2016. Quest’ultimo valore, quale somma dell’importo delle posizioni organizzative e del fondo integrativo, non fa distinzione tra la fonte di finanziamento, ossia se da contrattazione integrativa ovvero se finanziate direttamente a carico del bilancio di altre amministrazioni. La Corte dei conti della Puglia (deliberazione n.6/2022), seguendo il citato ragionamento, ha escluso la possibilità di derogare al valore limite imposto dalla normativa, in caso di istituzione di una nuova posizione organizzativa, dedicata alla sola gestione delle attività inerenti il Piano Sociale di Zona, anche qualora la sua retribuzione di posizione e di risultato sia posta a carico delle risorse destinate al finanziamento del Piano Sociale di Zona, ossia a carico delle risorse provenienti da fondi ministeriali, regionali o comunali.
La domanda del Sindaco
Il Sindaco di un comune, capofila di sette comuni convenzionati appartenenti all’Ambito Territoriale Sociale, ha chiesto ai magistrati contabili se sia possibile creare una nuova posizione organizzativa, con un’autonoma pesatura e relativa indennità di responsabilità, il cui pagamento dovesse essere posto a carico delle risorse ministeriali/regionali/comunali che finanziano i progetti di competenza dell’Ambito territoriale. A tal fine, trattandosi di nuova posizione organizzativa, la cui retribuzione complessiva sarebbe finanziata con risorse esterne, è stato chiesto se, il maggiore salario accessorio corrisposto, possa essere posto al di fuori dei limiti di cui all’art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 (ossia con risorse accessorie superiori a quanto stanziato nell’anno 2016).
Le indicazioni dei giudici contabili
Per il Collegio contabile, ferma l’autonoma decisione dell’ente sulla forma organizzativa di gestione, e sulla relativa ripartizione delle spese tra enti convenzionati, da attuare in merito alla creazione di una posizione organizzativa responsabile del coordinamento delle attività oggetto di convenzionamento, alla richiesta se detta spesa possa anche essere posta quale deroga ai limiti del salario accessorio, attualmente fissato dal legislatore (art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017), la risposta non può che essere negativa. Attualmente, infatti, il “tetto” al trattamento accessorio è costituito dall’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale di ciascun Ente Locale, determinato per l’anno 2016. La normativa, pertanto, ha posto un limite all’ammontare complessivo delle risorse da destinare al trattamento accessorio del personale in servizio presso pubbliche amministrazioni, non distinguendo fra quelle che trovano la loro fonte di finanziamento nei fondi per la contrattazione integrativa, previsti dai vari contratti collettivi nazionali di comparto, e quelle finanziate direttamente a carico del bilancio delle amministrazioni. D’altra parte, è lo stesso CCNL 2016-2018 Funzioni Locali ad aver stabilito che, la quantificazione del Fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017. Pertanto, tali indicazioni contrattuali non possono mutare nemmeno in considerazione della provenienza delle risorse finanziarie, ossia a valere sui finanziamenti ministeriali, regionali o comunali.
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