Per l’anno 2020 lo Stato ha trasferito risorse finanziarie agli enti locali con la denominazione di “Fondo per l’esercizio delle loro funzioni” finalizzato al ristoro delle perdite di gettito degli enti locali nonché delle maggiori spese legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19. La legge di bilancio 2021 oltre a contribuire con risorse addizionali, in ragione del perdurare dell’emergenza sanitaria anche per l’anno 2021, ha permesso agli enti locali di poter utilizzare le risorse eventualmente non compensate nell’anno 2020 anche per l’anno 2021. La conseguenza di tale ultima scelta, a spostato da un lato la certificazione al 31 maggio 2021 e dall’altro lato il conguaglio delle risorse trasferite sarà effettuato nel 2022, con conseguente necessità di modificare la certificazione da parte del MEF. Al fine di facilitare la citata certificazione il MEF ha fornito con alcune faq le risposte ai quesiti posti dagli enti locali. Qui di seguito sono analizzati quelli di maggior interesse.
Tari e la Tari-corrispettivo
Si ricorda come nel modello relativo alla certificazione, fornito dal MEF con file excel, il valore della Tari e dalla Tari-corrispettivo è stata riconosciuta agli enti una stima della perdita pari all’importo di cui alla Tabella 1 allegata al DM n. 212342 del 3 novembre 2020– senza alcuna dichiarazione da parte dell’Ente. Per il MEF l’importo inserito dovrà essere utilizzato:
- Per finanziare agevolazioni Tari da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- Per finanziare anche altre tipologie di interventi – diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all’emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) – qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, l’ente ritenesse tali altri interventi maggiormente utili;
- per il finanziamento del conguaglio tra importo addebitato all’utenza e quello ottenuto dal piano finanziario per l’anno 2020, con possibilità riconosciuta agli enti di ripartire l’importo nelle successive tre annualità 2021-2022-2023. Secondo il MEF, il finanziamento del conguaglio con il “fondone” costituisce in ogni caso un’agevolazione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre;
- per finanziare servizi aggiuntivi non ricompresi nel PEF Rifiuti e, quindi, non coperti dai proventi della Tari/Tari-corrispettivo (ad esempio, la raccolta di rifiuti presso il domicilio di anziani e quarantenati).
Il MEF precisa come in caso di mancata utilizzazione della quota TARI nel 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le finalità sopra richiamate anche nel 2021 (si rimanda al riguardo al comma 823 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021). Pertanto, l’utilizzo delle richiamate risorse confluite, al 31 dicembre 2020, in avanzo vincolato può essere già previsto dall’ente in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023 attraverso la loro iscrizione nel primo esercizio del bilancio di previsione. La verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese 2020 e 2021, a seguito della quale si provvederà all’eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione degli importi, sarà effettuata il 30 giugno 2022. Ricorda il MEF a tal proposito come, il comma 823 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), ha previsto, tra l’altro, che le risorse del Fondo in parola “sono vincolate alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, non possono essere svincolate ai sensi dell’articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e non sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.
Fuori dalla certificazione il recupero tributario
Il MEF conferma che per il gettito derivante dall’attività di controllo, accertamento e recupero evasione relativa all’Imu-Tasi non è previsto alcun ristoro. Conseguentemente il predetto gettito non è ricompreso nel dato che sarà prospettato nelle colonne (a) e (b) della Sezione 1 del Modello COVID-19 in corrispondenza della riga “ Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – IMI e IMIS”. Si precisa che questa scelta è coerente con l’impostazione dei criteri di riparto del fondo ex articolo 106, DL n. 34 del 2020.
Addizionale IRPEF
In merito all’addizionale comunale all’IRPEF il confronto anno 2019 con anno 2020 risente del fatto che l’acconto 2020 viene effettuato nel 2021 sulla base dei redditi 2019. Precisa a tal fine il MEF come nella consapevolezza della problematica, si rappresenta che il Tavolo tecnico, di cui all’articolo 106, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020, affronterà la criticità, tenendo anche conto delle risorse incrementali del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui agli artt. 106 del Dl n. 34/2020 e 39 del Dl n. 104/2020, previste per l’anno 2021 dalla legge di bilancio per il 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178).
PFV di parte capitale
Alla domanda posta circa la mancata previsione del Fondo pluriennale vincolato di parte capitale, i tecnici del MEF hanno precisato che ciò trovi giustificazione in ragione del fatto che le maggiori spese Covid-19 per “Beni Materiali”, da inserire all’interno della Sezione 2 del Modello, avrebbero dovuto avere tutte esigibilità nell’esercizio 2020, senza necessità per l’ente di attivare il FPV. Si ricorda infatti che, tra le “Maggiori spese 2020 “ COVID-19”” che è possibile inserire nel Modello in corrispondenza della voce Beni materiali, rientrano solo le spese per piccoli investimenti connessi al COVID-19 non coperte da specifiche assegnazioni pubbliche o private. A titolo esemplificativo: acquisto di dispositivi di distanziamento sociale, tramezzi, lucernari per areazione, maggiori costi per oneri di sicurezza da COVID 19 nei cantieri dei lavori pubblici (anche per effetto del recente decreto “semplificazioni”) o altri interventi di adeguamento di spazi e locali. Non rientrano, invece, le spese per investimenti e lavori in senso lato, anche alla luce delle ingenti risorse statali messe a disposizione come contributi agli investimenti. Tuttavia, a seguito di diverse richieste pervenute da enti locali, il Tavolo tecnico, nella seduta del 15 gennaio 2021 ha stabilito di inserire, all’interno del Modello, un’apposita riga riferita al FPV per spese in ccapitale. Le modifiche apportate al Modello COVID-19 saranno esplicitate nel DM integrativo del Decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020, in corso di predisposizione.
Maggiori/minori spese
La questione che riguarda i diversi contratti continuativi le spese sostenute dagli enti nel 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica che hanno riguardato anche l’anno 2021, dovranno essere inserite. Si tratta di spese avente ad oggetto interventi specifici legati all’emergenza che contengono un aggravio di spesa connesso al Covid-19. Solo per tale eventualità l’ente potrà inserire tale aggravio di spesa in corrispondenza della riga prevista nella colonna (e).
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