Le richieste dell’ANCI sul fondo debiti commerciali e FCDE ridotto accolte da ARCONET in modo freddo

23 Settembre 2019
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Nell’ultima commissione ARCONET del 11 settembre 2019 l’ANCI ha spinto per esaminare due importanti questioni che potrebbero creare forti tensioni negli enti locali, ma la risposta della Commissione è stata fredda ovvero di tipo interlocutorio nell’accogliere i punti sollevati, rinviando la questione alle concrete proposte che saranno avanzate dai tecnici dell’ANCI, evidenziando la numerosità degli enti che andrebbero in sofferenza, in quanto una diversa soluzione che potrebbe essere approvata avrà un impatto in termini di conti pubblici che è necessario conoscere prima per poter investire il legislatore sui temi sollevati.

La prima questione

Il primo tema sollevato dall’ANCI riguarda il fondo di garanzia debiti commerciali previsto dalla legge di bilancio 2019 che gli enti in ritardo nei pagamenti devono accantonare a decorrere dal bilancio di previsione 2020-2022. Secondo i tecnici dell’ANCI tale accantonamento aggiungendosi al fondo crediti di dubbia esigibilità rischia di mandare in crisi un numero elevato di enti, e che l’applicazione del fondo è condizionata dalle criticità riguardanti la Piattaforma dei crediti commerciali (PCC).

Entrando nel merito del quesito il Presidente della Commissione, con particolare riferimento alle criticità della gestione della piattaforma dei crediti, ricorda ad ANCI come sia stato costituito sul tema un tavolo di lavoro tecnico congiunto RGS/ANCI-IFEL al fine di favorire la semplificazione della Piattaforma certificazione crediti (PCC), l’allineamento tra i dati della PCC e la situazione contabile degli enti e per assicurare un’efficiente alimentazione della PCC attraverso SIOPE+

Avuto, invece, riguardo alla possibile crisi finanziaria di un elevato numero di enti locali annunciato dall’ANCI, invita i rappresentanti ANCI a proporre nuove misure di garanzie in sostituzione di quelle previste dalla legge di bilancio 2019.

La seconda questione

Il secondo tema sollevato dai tecnici dell’ANCI è quello di estendere il cd.metodo semplificato di applicazione del FCDE a consuntivo agli esercizi per i quali è consentita la possibilità di applicare la percentuale di accantonamento ridotta al FCDE nel bilancio di previsione.

Anche su questo punto il Presidente chiede all’ANCI di fornire dati in merito alla numerosità degli enti in sofferenza, interessati all’estensione del metodo semplificato, al fine di consentire di valutarne gli effetti sui conti pubblici.

Al fine di comprendere la richiesta avanzata dall’ANCI è necessario effettuate alcune precisazioni. Il d.l. 90/2014 e le successive leggi di bilancio hanno integrato il principio contabile applicato, di cui all’allegato 4/2, che attualmente recita:

«Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l’ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all’articolo 36, e al 55 per cento, se l’ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari all’85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l’accantonamento al fondo è effettuato per l’intero importo. In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l’ente accantona nell’avanzo di amministrazione l’intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio».

Secondo i giudici contabili (tra le tante Corte dei conti Lombardia deliberazione n.253/2017) tale abbattimento è stato consentito esclusivamente nel bilancio di previsione, infatti il dm 20 maggio 2015 ha espressamente previsto che «In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l’ente accantona nell’avanzo di amministrazione l’intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio». In altri termini, per i giudici contabili l’inciso «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» deve essere riferito alla facoltà degli enti locali (per il quadriennio 2015-2018) di adottare il c.d. metodo semplificato per la costituzione del FCDE, non la facoltà – prevista per il medesimo quadriennio – di abbattere (fino alle percentuali indicate per il bilancio di previsione) la consistenza del FCDE a consuntivo calcolato secondo il metodo ordinario.

In questo caso, secondo l’ANCI, gli enti locali avessero utilizzato il metodo semplificato, ossia calcolando il FCDE nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto degli utilizzi del FCDE effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti ed aggiungendo l’importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il FCDE, si troverebbero oggi ad avere difficoltà per continuare con il citato metodo in quanto vi sarebbe un disallineamento, tra quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 di raggiungere solo nel 2021 il 100% dell’accantonamento e lo stop al metodo semplificato a partire dal conto consuntivo 2019.

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