Le responsabilità in caso di non rispetto dei termini delle procedure di somma urgenza

22 Marzo 2024
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In presenza di un iter di riconoscimento del debito fuori bilancio, relativo agli interventi di somma urgenza, il legislatore ha dato due diversi termini. Il primo termine riguarda la proposta del responsabile dell’ufficio tecnico che deve avvenire entro il termine di 20 giorno. Il secondo termine riguarda l’approvazione da parte del Consiglio comunale del debito fuori bilancio che deve avvenire nel termine di 30 giorni. L’art.191, comma 4, del TUEL prevede che, in caso di violazione dei sopra indicati termini, il Consiglio comunale non potrà riconoscere l’utile di impresa, con la conseguenza che detto utile resta intestato quale risarcimento in capo ai soggetti che non abbiano rispettato i termini. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti della Sicilia (deliberazione n. 79/2024) in tema di responsabilità nei confronti dell’impresa in presenza della violazione dei termini imposti dalla normativa.

La disposizione legislativa

L’art. 191, comma 3, del TEUL prevede che “Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all’adozione della deliberazione consiliare”. Il successivo comma 4, stabilisce che “Nel caso in cui vi è stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione dell’obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura”.

Le responsabilità

Il mancato rispetto di uno dei due termini obbliga il Consiglio comunale al riconoscimento della somma dovuta al terzo al netto dell’utile di impresa. In questo caso, l’utile di impresa non riconosciuto resterà in capo al soggetto che non abbia rispettato uno o entrambi i ristretti termini imposti dal legislatore. Così, se il responsabile dell’ufficio proponente alla Giunta, risultasse adempiente al termine dei venti giorni indicato dalla normativa, allora il medesimo non assumerà alcuna obbligazione civile di natura indennitaria e/o risarcitoria nei confronti della ditta pregiudicata dalla perdita dell’utile d’impresa. Qualora l’inadempimento temporale afferisca la fase successiva, della procedura di liquidazione e pagamento, nella quale viene in rilievo il secondo termine dei trenta giorni, che rimane estraneo alle competenze tecniche e procedimentali espletate nella somma urgenza in relazione al primo termine di venti giorni, previsto nella medesima sequenza specificata dalla stessa disposizione normativa del comma, la responsabilità civile, di natura indennitaria e/o risarcitoria, sarà attribuibile ai soggetti che non abbiano rispettato il secondo termine dei trenta giorni, risultando estraneo la sanzione il responsabile adempiente ai termini di venti giorni previsti dal legislatore.

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