Le regole per l’utilizzazione del “Fondone” nell’anno 2022

Il MEF è recentemente intervenuto per rispondere alla possibilità di utilizzare nel 2022, da parte degli enti locali, il fondo delle funzioni fondamentali erogato negli anni 2020 e 2021, tenendo conto del Decreto “Sostegni Ter”. E’ stata, a tal fine, pubblicata la FAQ che ha sostituito la precedente risposta n.40.

7 Febbraio 2022
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Il MEF è recentemente intervenuto per rispondere alla possibilità di utilizzare nel 2022, da parte degli enti locali, il fondo delle funzioni fondamentali erogato negli anni 2020 e 2021, tenendo conto del d.l. n.4/2022 (Decreto “Sostegni Ter). E’ stata, a tal fine, pubblicata la FAQ n.43 del 31 gennaio 2022, la quale ha sostituito la precedente risposta n.40, in ragione del citato sopraggiunto decreto.

La risposta del MEF

“L’articolo 13 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, ha previsto che le risorse assegnate agli enti a valere sul Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all’art. 106 del D.L. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, e le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021, possono essere utilizzate dagli enti anche nell’anno 2022. Possono, quindi, essere utilizzate entro il 31.12.2022 le seguenti risorse:

  1. Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali anni 2020 e 2021: a copertura di minori entrate e/o maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  2. Ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all’articolo 1, comma 827, legge n. 178 del 2020, e all’articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, salvo che i Ministeri competenti non abbiano emanato specifiche disposizioni in tal senso: per le finalità cui sono state assegnate.

Al riguardo, si ricorda che le risorse in parola si considerano utilizzate, ai fini della certificazione di cui al comma 3, del predetto articolo 13, del D.L. n. 4/2022, se impegnate entro il 31.12.2022 nel rispetto dei principi contabili vigenti o se a valere sulle stesse è stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale).

Inoltre, per il termine di utilizzo del “ Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017”, si rimanda alla FAQ n. 4 pubblicata dall’Agenzia per la coesione territoriale.

 Ciò posto, le risorse del richiamato Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali che, dalla certificazione trasmessa dagli enti per gli anni 2020, 2021 e 2022, dovessero risultare non utilizzate – a copertura di minori entrate e/o maggiori spese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – saranno trattate in sede di conguaglio finale (art. 106, comma 1, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), unitamente alle risorse assegnate a ristoro di specifiche minori entrate, assegnate e non utilizzate nel triennio 2020-2022. Per quanto attiene, invece, ai ristori specifici di spesa assegnati sia per l’anno 2020 sia per l’anno 2021, l’eventuale non utilizzo degli stessi entro il termine indicato del 31.12.2022 sarà oggetto di certificazione da trasmettere ai sensi del richiamato comma 3 dell’articolo 13 del D.L. n. 4/2022”.

Le indicazioni operative

La risposta fornita dal MEF prevede due diverse direttrici per l’impiego delle risorse non utilizzate nel 2020 e 2021 sui fondi statali erogati, le quale dovrebbe essere state allocate nelle risorse vincolate del bilancio consuntivo e certificate, per quelle dell’anno 2020, o da certificare nell’anno 2022 e riferite all’anno precedente.

La prima direttrice riguarda l’utilizzazione delle risorse del “Fondone” ancora non spese, da poter utilizzare anche nell’anno 2022, che trovano la loro allocazione o nel fondo pluriennale vincolato in caso di esigibilità dell’impegno di spesa nell’anno 2022, ovvero nell’avanzo vincolato per eventuali impegni non assolti negli anni precedenti. La FAQ precisa come, eventuali impegni non presi nell’anno 2022, la cui esigibilità deve essere assunto nel medesimo anno, non potranno più essere utilizzate nell’anno 2023. Pertanto, impegno ed esigibilità della spesa non potranno che essere riferite all’anno 2022. Inoltre, l’opportunità di poter utilizzare le risorse nell’anno successivo (previste nella precedente FAQ n.40) per servizi pluriennali e continuativi non potranno più avere seguito. La scadenza, per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese, con conseguente eventuale regolazione dei rapporti finanziari, dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2023.

La seconda direttiva riguarda il sostegno alle attività economiche delle imprese (artigianali e commerciali), previste nelle aree interne di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della l 205/2017, la cui utilizzazione dovrà avvenire entro sei mesi dalla conclusione dell’annualità di erogazione del contributo da parte del Ministero dell’Economia ai singoli Comuni. In altri termini, se il contributo del MEF è stato erogato nel 2021 la scadenza prevista per l’utilizzazione (erogazione) concreta da parte degli enti locali sarà quella del 30 giugno 2022.

Resta inteso che, le eventuali risorse non impegnate ed esigibili entro il 31/12/2022 saranno oggetto del rendiconto finale sulla certificazione che dovrà essere inviata al MEF entro la data del 31 maggio 2023, restando intatte le sanzioni da parte degli enti locali non rispettosi di tale scadenza, ossia la decurtazione delle risorse, fino al 100% dell’importo erogato, con ripartizione del prelievo nelle successive tre annualità (2024-2025-2026).

 

prontuario per lufficio ragioneria QUECCHIA

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