Le opportune modifiche al regolamento generale delle entrate comunali

29 Febbraio 2024
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Premessa

Come è noto, ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997. In virtù di tale previsione normativa, gli enti locali provvedono ad approvare, con delibera di Consiglio Comunale, i regolamenti utili per la gestione delle singole entrate di loro competenza. Oltre ai regolamenti che riportano le modalità di applicazione di ogni specifica entrata comunale, l’ente locale può esercitare la potestà regolamentare anche con la finalità di approvare regolamenti tesi a riportare le procedure per l’applicazione di specifici istituti, quali gli istituti deflativi del contenzioso.

In alternativa all’approvazione di singoli regolamenti per l’applicazione delle procedure relative agli strumenti utili per contrastare il sorgere del contenzioso, il Comune può approvare il regolamento generale delle entrate locali, includendo in un unico documento la disciplina con le procedure per l’adozione di ognuno degli istituti deflativi che il Comune intende adottare, oltre che le altre procedure tipiche dell’ufficio tributi, quali quelle per concedere la rateazione.

Le modifiche apportate agli istituti deflativi del contenzioso

A seguito delle modifiche operate con i decreti legislativi emanati in attuazione alla delega fiscale, di cui alla Legge n. 111/2023, si segnalano i seguenti interventi:
– abrogazione dell’art. 17-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, con conseguente soppressione del reclamo-mediazione a decorrere dal 4 gennaio 2024, sostituzione dell’art. 11, della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), con la riformulazione dell’interpello,
introduzione dell’art. 10-quater e 10-quinquies all’interno del richiamato Statuto dei diritti del contribuente, recanti, rispettivamente, l’autotutela obbligatoria e l’autotutela facoltativa e contestuale abolizione dell’art. 2-quater del D.Lgs.n. 594/1994 e D.M. n. 37/1997 (norme in materia di esercizio dell’autotutela;
– integrazione dell’istituto della conciliazione giudiziale grazie alla revisione dell’art. 48-ter del D.Lgs.n. 546/1992, finalizzata all’estensione di questo istituto anche per le controversie davanti alla Corte dii Cassazione;
– inserimento dell’art. 6-bis, nella Legge n. 212/2000, avente ad oggetto “principio del contraddittorio”, con obbligo di attivazione di detto istituto, a pena di nullità, per gli atti emessi a decorrere dal 18 gennaio 2024.

I riflessi sull’attività di competenza dell’ufficio tributi

Da quanto sopra illustrato, appare con evidenza come siano rilevanti le modifiche normative che interessano la fase accertativa e quella di gestione del contenzioso in materia tributaria. Gli interventi sulla disciplina degli istituti deflativi del contenzioso, con particolare riferimento all’introduzione dell’obbligo del contraddittorio preventivo, ad opera dell’art. 6-bis della riformata Legge n. 212/2000, rendono opportuno una revisione del regolamento generale per la gestione delle entrate comunali, benché, in assenza di tale aggiornamento, restano comunque applicabili le disposizioni introdotte dal legislatore nazionale, quando quelle regolamentari sono in contrasto con queste.

Con riferimento alle previsioni normative intervenute, sarà necessario eliminare le disposizioni riferite al reclamo-mediazione e, a parere di chi scrive, anche quelle afferenti all’istituto dell’accertamento con adesione. Si rammenta che questo istituto è espressamente disciplinato dal D. Lgs. n. 218/1997, che ne ha previsto l’obbligo di applicazione da parte di Agenzia delle Entrate. Ai comuni, tuttavia, è data la possibilità di adottare tale strumento deflativo del contenzioso, grazie alla specifica indicazione dell’art. 50, del D.Lgs.n. 449/1997 che dispone: “Nell’esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l’attività di controllo sostanziale, introducendo l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente…” Preme, a tal fine, segnalare, che le procedure dell’accertamento con adesione, di fatto, andrebbero a duplicare quelle del contraddittorio preventivo, stante la convocazione del contribuente che i due istituti sottintendono. Ciò perché l’accertamento con adesione adottato dai Comuni interviene sempre a seguito di notifica di accertamento, mentre Agenzia Entrate, generalmente, adotta tale procedura prima di notificare l’atto di accertamento e dopo aver eseguito un “accesso” presso l’impresa o con richiesta di specifica documentazione. In ogni caso, l’opportunità relativa all’esclusione dell’accertamento con adesione deve essere valutata dal singolo ente. Pertanto, occorre individuare con dettaglio tutte le procedure che l’ufficio dovrà seguire per applicare il “contraddittorio informato ed effettivo”, evidenziando che non sono sottoposti all’obbligo di adozione di questo istituto gli atti di accertamento di mera liquidazione. Tali atti, infatti, sono qualificabili come atti “automatizzati”, proprio perché non contengono contestazioni relative alla dichiarazione presentata od omessa e, dunque, non intervengono su “materia concordabile”.

Gli altri istituti da revisionare

Oltre alle procedure illustrate, è opportuno intervenire anche con la modifica alla previsione relativa all’interpello, dando atto della sua riformulazione, precisando che ora è ammesso previo versamento di apposito contributo che verrà stabilito con decreto del MEF.
In ordine all’autotutela, è bene precisare le fattispecie per cui l’ente impositore è obbligato ad applicare l’autotutela obbligatoria, come prevista al nuovo art. 10-quater della Legge n. 212/2000 e quelle che, al contrario, lasciano all’ente la facoltà di intervento, come stabilito al successivo articolo 10-quinquies.
Benché non particolarmente rilevante, si ritiene di completare la revisione riportando l’integrazione apportata all’istituto della conciliazione giudiziale che ora è ammessa anche nei giudizi di fronte alla Corte di Cassazione.

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