Le operazioni di leasing finanziario costituiscono indebitamento

16 Febbraio 2023
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Al fine di poter procedere alla corretta contabilizzazione del leasing finanziario gli enti locali sono obbligati, per i principi contabili, ad evidenziare gli impianti e macchinari nella sezione dello stato patrimoniale per evidenziare che si tratti di beni ancora non di proprietà dell’ente. Inoltre, le operazioni di leasing finanziario costituiscono indebitamento che finanzia l’investimento, ai sensi anche dell’art. 3, comma 17, legge 350/2003. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti del Veneto (deliberazione n.40/2023) fornite ad un ente locale per la corretta evidenzia delle operazioni da lui poste in essere di acquisizione di beni mediante la formula finanziaria del leasing finanziario.

Il fatto

Il revisore di un ente locale ha evidenziato, nella propria relazione, che il Comune ha posto in essere due contratti di leasing relativi a impianti di produzione di energia elettrica. Il magistrato istruttore ha chiesto all’ente locale chiarimenti sugli elementi essenziali del contratto e sulle modalità di contabilizzazione dell’operazione nello stato patrimoniale.

La risposta dell’ente locale

Nell’evasione della richiesta l’ente ha precisato che il metodo di contabilizzazione è quello finanziario secondo cui “il bene è contabilizzato come se fosse stato acquistato in proprietà e contestualmente fosse stato stipulato – un mutuo per il finanziamento dell’operazione. L’inserimento dei due contratti nel prospetto di calcolo della capacità di indebitamento non modifica in senso negativo la capacità dell’Ente. Sarà comunque cura dell’Ente evidenziarli ai fini del calcolo della capacità di indebitamento nei prossimi bilanci e consuntivi”.

Le indicazioni del Collegio contabile

Dalla verifica dello Stato Patrimoniale del rendiconto inviato alla BDAP (allegato n.10) risulta la mancata registrazione del valore alla classe dell’attivo “immobilizzazioni materiali (3)” (sottoclasse 2.3 “Impianti e macchinari di cui in leasing finanziario”), che evidenzi beni non ancora di proprietà dell’Ente in applicazione del punto 6.1 di cui all’Allegato 4-3 del D. Lgs. 118/2011, “Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”. Ricorda la Sezione di controllo, a prescindere dalla data di operazione, evidenzia che la contabilizzazione delle poste finanziarie e patrimoniali, generate dal contratto a prescindere dall’epoca della stipulazione dello stesso, dovrà seguire il metodo c.d. finanziario. Il Collegio contabile, pertanto, ha esortato l’ente locale al rispetto sia del punto 6.1 di cui all’Allegato 4-3 del D. Lgs. 118/2011, “Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”, secondo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, come previsto dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (Sec95), dal sistema dei principi contabili internazionali (IAS 17) e dalla giurisprudenza consolidata, che del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al punto al 3.25 dell’All. 2 del D.Lgs. 118/2011, per cui le operazioni di leasing finanziario costituiscono indebitamento che finanzia l’investimento, ai sensi anche dell’art. 3, comma 17, legge 350/2003.

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