Le restituzioni della quote del d.l. 66/2014
Nell’anno 2020 i Comuni hanno avuto restituita la prima quota delle risorse a suo tempo prelevate dal d.l. 66/2014 pari a complessivi 100 milioni di euro. La legge di bilancio 2020 (art.1, commi 848 e 849, L.160/2019) ha, infatti, previsto un incremento della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale di 100 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni per il 2021, di 300 milioni per il 2022, di 330 milioni nel 2023 e di 560 milioni a decorrere dal 2024. La Legge di bilancio 2021 al comma 793 dell’articolo unico ha, tuttavia, previsto l’abrogazione del comma 848 della legge di bilancio 2020 facendo temere non solo un mancato aumento ma anche una riduzione del fondo per l’anno 2021 dei precedenti importi erogati (100 milioni).
Come annunciato dall’ANCI, l’abrogazione operata dalla legge di bilancio non ha inciso sugli importi dovuti ai comuni, in quanto la norma di riferimento è contenuta nella legge di bilancio 2017 e precisamente all’art.1 comma 449, d-quater il quale ha previsto che Il Fondo di solidarietà comunale è “destinato, quanto a 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale, da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451. Per l’anno 2020 i comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali”.
In questo caso il valore indicato per l’anno 2021 potrà essere proiettato anche per le successive annualità in proporzione all’importo ricevuto e quello atteso secondo la scansione dei pagamento previsti (da 200 milioni del 2021 a 300 milioni nell’anno 2022 e 330 milioni per l’anno 2023).
Le maggiori risorse per il sociale
La legge di bilancio 2021 ha modificato il comma 449 lettera d- quinquies) della legge di bilancio 2017 prevedendo un incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale del 2021 destinato:
- allo sviluppo dei servizi sociali, svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, nella misura di 215,9 milioni di euro per l’anno 2021, 254,9 milioni per l’anno 2022, 299,9 milioni per l’anno 2023, 345,9 milioni per l’anno 2024, 390,9 milioni per l’anno 2025, 442,9 milioni per il 2026, 501,9 milioni per il 2027, 559,9 milioni per il 2028, 618,9 milioni per il 2029 e 650,9 milioni a decorrere dal 2030;
- il potenziamento degli asili nido dei comuni, nella misura di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per l’anno 2023, 200 milioni di euro per l’anno 2024, 250 milioni di euro per l’anno 2025 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
I contributi per lo sviluppo dei servizi sociali sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione “Servizi sociali” ed approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabilite entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell’anno di riferimento con DPCM.
I contributi per il potenziamento degli asili nido sono ripartiti su proposta della Commissione tecnica sui fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione “Asili nido” approvati dalla stessa Commissione. Con DPCM, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard da adottare entro il 31 marzo 2022, sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse assegnate.
Qualora le somme che a seguito del monitoraggio non risultano destinate ai servizi sociali o al potenziamento dei posti di asilo nido, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni.
Pertanto, le risorse inserite nel fondo di solidarietà comunale del 2021 sotto la voce “Incremento dotazione F.S.C. 2021 di 215,923 mln, sviluppo servizi sociali; art. 1, comma 449, lettera d-quinquies, L. 232 del 2016” qualora non utilizzate per le citate finalità dovranno essere restituite.
Perequazione delle risorse
Le risorse distribuite in base ai fabbisogni standard e alla capacità fiscale, nonché la quota da accantonare per costituire il fondo da ripartire, sono aumentate passando dal 50% al 55%, correlativamente le risorse storiche sono diminuite passando dal 50% al 45%. La sommatoria delle tre indicate distribuzioni, identificate alla lettera B5-B6-B7, aumenteranno o diminuiranno in ragione dell’aumento previsto.
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