Le novità dal maxiemendamento al decreto legge “Cura Italia” per gli uffici finanziari

Un primo esame delle novità contenute nel maxiemendamento della legge di conversione al decreto “Cura Italia” su cui è stata votata con esito positivo la fiducia al Senato, riguardante gli uffici finanziari.

10 Aprile 2020
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Un primo esame delle novità contenute nel maxiemendamento della legge di conversione al decreto “Cura Italia” su cui è stata votata con esito positivo la fiducia al Senato, riguardante gli uffici finanziari.

Differimento termini per l’approvazione dei documenti contabili

All’art.107 del decreto è stata sostituita la scadenza per l’approvazione del rendiconto dal 31/05/2020 al 30 giugno 2020 (differimento di un mese). Nel medesimo articolo è stato altresì disposto il differimento dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali adesso spostato al 31 luglio 2020 in coincidenza della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge.

Sono sospesi di conseguenza anche i termini per lo scioglimento del Consiglio comunale ed in particolare:

  • “in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessita’, puo’ sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente” (art.141, comma 7, Tuel). Il termine di 90 giorni è fissato in 120 giorni;
  • “Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d’indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell’interno una relazione nella quale si da’ conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell’ente locale” (art.143, comma 3, Tuel). Il termine di 45 giorni è ampliato a 90 giorni;
  • “Lo scioglimento di cui al comma 1 e’ disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed e’ immediatamente trasmesso alle Camere” (Art.143, comma 4, Tuel). Il termine di 3 mesi è ampliato in 120 giorni;
  • “Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell’ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione” (art.143, comma 12, Tuel). Il termine di 60 giorni è ampliato in 90 giorni.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

E’ stato inserito l’art.107-bis secondo il quale “A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020”. In questo caso è data facoltà agli enti locali di calcolare il FCDE a partire dal conto consuntivo 2020 limitatamente alle entrate tributarie ed extratributarie e nel bilancio di previsione a partire dall’anno 2021 considerando la percentuale di riscossione ottenuta nell’anno 2020 sostituendola con quella dell’anno 2019, ossia in assenza delle misure restrittive e finanziarie dovute al Covid-19.

Variazioni di bilancio

All’art.109 del decreto è stato inserito il comma 2-bis secondo cui:

«2-bis. Per l’esercizio finanziario 2020, in deroga all’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a nonna degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42):

  1. a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall’organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
  2. b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.».

Utilizzo avanzo in esercizio provvisorio

All’art.109 al  comma 2 è stato inserito il seguente periodo:

«L’utilizzo dell’avanzo libero di cui al precedente periodo è autorizzato, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all’ottanta per cento dell’avanzo libero, nel caso in cui l’organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l’organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell’articolo 239, primo comma, lett. d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

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