a) la definizione dei criteri di pesatura e graduazione delle posizioni organizzative è rimessa in via esclusiva alle autonome determinazioni di ciascun ente;
b) è da giudicare legittima la riduzione delle risorse finanziarie per le posizioni organizzative, anche in presenza di una invarianza dei compiti e delle responsabilità di ciascuna, e quindi della relativa rilevanza organizzativa, qualora l’ente si trovi nella condizione di diminuire le risorse finanziarie destinate al finanziamento dell’istituto. In altri termini, in presenza di una crisi finanziaria l’ente può determinarsi in via unilaterale sulla diminuzione del fondo delle risorse decentrate.
Le disposizioni della preintesa
L’ARAN nell’elaborazione e sottoscrizione della preintesa ha previsto specifica norma dedicata agli enti in crisi finanziaria, precisando all’art.67, comma 6 che “Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni strutturalmente deficitarie o di pre-dissesto o di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni”.
Tale disposizione vincola, gli enti locali in crisi finanziaria, alla riduzione dei propri fondi decentrati escludendo tutte le risorse variabili declinate nel contratto con la sola eccezione “delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge” (lett.c) del comma 3). In altri termini, il contratto inibisce agli enti locali in crisi finanziaria di stanziare le seguenti risorse variabili:
- Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, risorse trasferite dall’ISTAT per il censimento, contributi richiesti all’utenza non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali;
- quota di risparmi conseguiti e certificati dall’organo di revisione contabile per i piani razionalizzazione e riqualificazione spesa;
- risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale;
- importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA del personale cessato da far confluire nel fondo dell’anno successivo;
- risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario da far confluire nel fondo dell’anno successivo;
- rimborso spese per ogni notificazione di atti dell’amministrazione finanziaria da destinare ad incentivi di produttività a favore dei messi notificatori;
- risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco;
- ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa possibilità di integrare fino ad un importo massimo dell’1,2% del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza (ex art.15, comma 2, CCNL 01/4/99);
- per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale (ex art.15, comma 5, CCNL 01/04/99);
- deroga ai limiti di aumento delle risorse del fondo in via sperimentale per le città metropolitane e regioni, con possibilità di ampliamento anche ad altre PA condizionato a specifico decreto solo la sperimentazione;
- trattamento accessorio del personale trasferito per la quota parte dell’anno con riduzione da parte dell’amministrazione di provenienza.
Le modifiche alla preintesa
Successivamente alla sottoscrizione della preintesa, le parti hanno modificato il comma 6 nel modo seguente:
“Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l’impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15 comma 5 del CCNL 1/4/1999, contenuto nell’art. 243-bis del d. lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 3, lett. i) del presente articolo”.
Con tale disposizione i tecnici dell’ARAN mentre hanno confermato in via contrattuale l’impossibilità di iscrivere risorse variabili per gli enti in dissesto, per gli enti strutturalmente deficitari e quelli in riequilibrio finanziario, hanno dato la possibilità agli stessi di poter procedere in via facoltativa e volontaria ad una riduzione o eliminazione delle risorse variabili in presenza di necessità del riequilibrio dei propri conti, fermo restando i vincoli, per gli enti in riequilibrio finanziario pluriennale che abbiano fatto ricorso al fondo di rotazione, di non poter stanziare le risorse di cui alla lett.i) del comma 3, risorse queste equivalenti a quelle previste dall’art.15, comma 5, CCNL 01/04/99.
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