Dalla bozza del decreto “sostegni ter” (vedi allegato), approvata dal CDM il 21 gennaio 2022, è stata approvato il provvedimento più atteso da parte degli enti locali, ossia la proroga al 2022 delle risorse non utilizzate del cosiddetto “Fondone”, evitando in tal modo di correre il rischio di restituire le somme allo Stato. Ciò permetterà agli enti locali, inoltre, nella predisposizione dei bilancio di previsione 2022-2024 o di variazione dello stesso, di non considerare con fondi propri alcune spese legate all’emergenza sanitaria, d’altra parte ancora in atto, potendole applicare ai residui delle risorse non pienamente utilizzate.
La disposizione sulla proroga dell’utilizzo del fondone
L’art.12 del decreto sostegni Ter rubricato “Utilizzo nell’anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021” prevede una serie di regole per il loro utilizzo e in particolare:
- Si deve trattare di risorse finanziarie trasferite dallo Stato agli enti locali negli anni 2020 e 2021 al fine di ristorare gli enti locali per l’eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Le minori entrate o la maggiori spese devono essere quelle oggetto di certificazione nei termini al sito web e se non risultino utilizzate in tutto o in parte potranno essere utilizzate anche nell’anno 2022 solo per le medesime finalità;
- Nel caso in cui le citate risorse non risulteranno utilizzate alla fine dell’esercizio 2022, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate;
- In modo non diverso da quanto avvenuto negli anni precedenti, gli enti locali che utilizzeranno le citate risorse saranno tenuti a inviare, utilizzando l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, al MEF una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, a firma del Sindaco, del responsabile finanziario e dell’organo di revisione contabile, secondo un modello e con le modalità che saranno definite con decreto del MEF, sentita la Conferenza Stato-città che dovrà essere adottato entro il 30/10/2022;
- Anche in questo caso l’inadempimento degli obblighi comporterà le medesime sanzioni previste nei precedenti provvedimenti. Infatti, in caso del non rispetto del termine perentorio del 31 maggio 2023, ma entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’80 per cento dell’importo delle risorse attribuite da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024. Se la certificazione è trasmessa, nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024. Infine, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione entro la data del 31 luglio 2023, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è applicata in misura pari al 100 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024.
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