Le misure per gli enti locali inserite nel decreto “Sostegni”

Il Governo ha dato il via libera al decreto sostegni, accompagnato dalla relazione illustrativa e tecnica. La tabella nell’articolo indica le principali misure previste per gli enti locali con relativa nota di commento.

22 Marzo 2021
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Il Governo ha dato il via libera al decreto sostegni, accompagnato dalla relazione illustrativa e tecnica. La tabella che segue indica le principali misure previste per gli enti locali con relativa nota di commento:

Art Oggetto Note
1 Comuni a vocazione montana

Viene istituito un fondo di 700 milioni di euro per l’anno 2021 destinato ai comuni a vocazione montana appartenenti ai comprensori sciistici. Il comma 3 precisa come tale contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’Irap

nonché circa la non rilevanza ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. Il contributo a favore dei maestri di sci, infine, non è cumulabile con l’incentivo a favore dei lavoratori stagionali, del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport di cui al successivo art. 10

4 Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi

Viene indicata una ulteriore proroga dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge relativi alle entrate tributarie e non.

Sono automaticamente annullati tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017 se relativi:

a) alle persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;

b) ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Spetterà ad un decreto del MEF da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, la definizione delle modalità e delle date dell’annullamento dei debiti.

Per gli enti locali il decreto del MEF disciplinerà le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati prevedendo la facoltà di ripianare l’eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall’esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti.

Pertanto, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla data definita dal citato decreto del MEF sono sospesi la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, nonché i relativi termini di prescrizione.

Viene stabilito che il precedente stralcio dei debiti tributari non superiore ai 1.000 euro previsto dal d.l. n.119/2018 nel periodo 2000-2010 sono dovuti all’agente della riscossione il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento stralciate. Tale rimborso è effettuato, a scelta del singolo ente

creditore, in un numero massimo venti rate annuali di pari importo, con oneri a carico dello stesso ente. Il pagamento della prima di tali rate deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2021, sulla base di apposita richiesta, presentata dall’agente della riscossione all’ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020.

Non sono, invece, dovute le spese di notifica all’agente della riscossione per il nuovo stralcio delle cartelle disposte dal presente decreto.

15 Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità Sino al 30 giugno 2021, l’assenza da lavoro dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizioni di particolare fragilità fosse equiparata al ricovero ospedaliero. I lavoratori interessati dalla disposizione sono:1) lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992);2) lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
23 Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali

Sono state stanziate risorse aggiuntive pari a 1.000 milioni di euro, per cui il valore complessivo per i comuni sale a 1.350 milioni di euro, mentre quello delle città metropolitane e delle province raggiunge la quota complessiva di 150 milioni di euro. Resta fermo l’acconto di 200 milioni di euro in favore dei comuni e di 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province da assegnare entro il 28 febbraio 2021, siano attribuite, unitamente al saldo originario di 280 milioni di euro, con il decreto da adottare entro il 30 giugno 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo tecnico e delle risultanze della certificazione per l’anno 2020.

25 Imposta di soggiorno

Viene inserita una dotazione di 250 milioni di euro per l’anno 2021, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco.

28 Regime-quadro per l’adozione di misure di aiuti di Stato In materia di aiuti di Stato è previsto un innalzamento delle soglie di concessione degli aiuti.

Nel caso di aiuti di importo limitato si prevede una soglia di 1,8 milioni di EUR per le imprese (in precedenza 800.000 EUR), 225.000 EUR per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100.000 EUR) e 270.000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura (in precedenza 120.000 EUR).

Nel caso di aiuti a copertura dei costi fissi non coperti da entrate é stata, aumentata la soglia fino a 10 Milioni di euro.

Le modifiche normative al regime-quadro si rendono necessarie per permettere alle Regioni, PA, Enti Locali e Camere di Commercio di poter estendere fino a tutto il 2021 le misure di aiuto attualmente vigenti ovvero di adottare nuove misure di aiuto fino al 31.12.2021, al fine di continuare a sostenere l’economia ancora gravemente turbata dalle conseguenze della pandemia. Gli enti richiamati potranno aumentare gli importi da concedere alle imprese, nei limiti delle nuove soglie, per garantire un effettivo ristoro dalle suddette conseguenze.

Restano fermi gli obblighi di trasparenza e di registrazione degli aiuti nei registri nazionali di competenza, e soprattutto in RNA come previsto dall’art.52 della legge n. 234/2012.

30 Disposizioni di proroga

E’ stata prevista la proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 dell’esenzione dal versamento del canone unico per le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio e le occupazioni temporanee dei commercianti ambulanti. Tale esenzione sarà compensata con trasferimento delle risorse economiche ai comuni per il mancato gettito fiscale alla cui ripartizione si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2021.

Ulteriore proroga dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 delle modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili.

Proroga da 60 a 180 giorni dell’invio dei questionari relativi al calcolo dei fabbisogni standard.

Proroga, dal 31 marzo al 30 aprile 2021, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023.

Per il solo anno 2021 i comuni approvano entro il 30 settembre le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. In ragione del termine di approvazione delle tariffe TARI disgiunto da quello di approvazione del bilancio di previsione dei comuni, è stato stabilito che l’ente provveda a effettuare le modifiche al bilancio di previsione con la prima delibera di variazione utile.

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