Le maggiori criticità contabili rilevate nelle ispezioni del MEF

L’Osservatorio della finanza locale del Viminale ha pubblicato la relazione sulle ultime verifiche effettuate dagli ispettori della Ragioneria Generale dello Stato.

21 Maggio 2019
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L’Osservatorio della finanza locale del Viminale ha pubblicato la relazione sulle ultime verifiche effettuate dagli ispettori della Ragioneria Generale dello Stato e, le patologie connesse alla redazione di documenti di bilancio e di atti di gestione difformi dall’ordinamento contabile, classificante in tre diversi ambiti.

Gli ambiti di rilevazione e le criticità rilevate

La relazione delle verifiche di controllo condotte hanno riguardato i seguenti tre ambiti contabili:

  • Vizi degli atti di governo contabile: Regolamentazione – Programmazione – Previsione – Rendiconto e atti ad essi propedeutici – Riaccertamento residui – Fondo Crediti dubbia esigibilità – Fondo Pluriennale Vincolato;
  • Vizi della gestione in corso d’esercizio – Variazioni in itinere di bilancio e programmazione – Flusso di pagamenti e riscossioni – Gestioni fuori bilancio – Dinamiche della fiscalità locale – Salvaguardia equilibri generali di bilancio;
  • Difformità e vizi nei regimi di risanamento – Deficitarietà strutturale – Piani di riequilibrio pluriennale – Dissesti.

Le criticità del primo ambito hanno in generale fatto riferimento alla fase di adozione degli atti fondamentali di governo contabile, all’attendibilità delle previsioni rispetto ai conti assestati, alla coerenza interna del bilancio richiesta dalla legge, alla compatibilità delle previsioni con le operazioni di riaccertamento dei residui e di costituzione dei fondi ed infine a tutta l’attività concernente la fase di rendiconto ed evidenziazione dei risultati consolidati, con le conseguenti azioni di uso delle risorse per sviluppo o salvaguardia.

Le criticità del secondo ambito ha riguardato le anomalie riscontrate nelle dinamiche concrete della gestione, Capi I e II del Tit. III e Tit. IV, attuative della programmazione e delle sue variazioni in corso d’anno; sono da ricomprendersi all’interno di essa la verifica del rispetto dei tempi medi di pagamenti dei debiti commerciali di cui al d.lgs. n. 231/2002, come modificato dal d.lgs. n. 192/2012, l’incapacità di ricomprendere in bilancio tutta l’attività posta in essere, art. 194 TUEL, l’adeguato equilibrio tra pagamenti e riscossioni e la capacità di produrre i flussi di cassa previsti come necessari alla sostenibilità di quanto programmato e delle corrette imputazioni contabili.

L’ultimo ambito riguarda i comportamenti difformi da quelli richiesti per il recupero di bilanci variamente compromessi, ai fini del risanamento: Deficitarietà Strutturale artt.242 e 243, disciplina del Riequilibrio Finanziario Pluriennale art.243-bis e segg. e del Dissesto art. 244 e segg. D.lgs n. 267 del 2000.

I risultati delle irregolarità riscontrate

Pur se sensibilmente minori le contestazioni avanzate ai servizi finanziari (n.179) rispetto ai servizi del personale (n.1.091), nondimeno risulta utile verificare in che direzione sono state rilevate le contestazioni, che gli ispettori hanno in ogni caso attribuito anche alla complessità del passaggio alla normativa armonizzata. Qui di seguito le criticità:

  • deficit di cassa della gestione di parte corrente del bilancio e abituale ricorso ad anticipazioni di tesoreria, stabilmente al limite massimo prescritto;
  • utilizzo improprio dell’avanzo di amministrazione per il sostegno corrente, a volte gonfiato dalla presenza di improbabili residui attivi;
  • rendiconti che evidenziano disavanzo della gestione di competenza e squilibrio di parte corrente del bilancio;
  • ritardi nella riscossione di entrate, specie tributarie, con squilibri di cassa;
  • indebita iscrizione di residui attivi insussistenti e persistenza del mantenimento;
  • ripetersi di debiti fuori bilancio.

In merito agli enti in crisi finanziaria, evidenziano gli ispettori del MEF, le verifiche hanno potuto accertare una sostanziale ottemperanza alle discipline di risanamento.

Conclusioni

Precisano gli ispettori, alla fine delle analisi condotte, come per le criticità relative al bilancio assume importanza fondamentale i principi del controllo interno, così come definito dal d.l.174/2012. In particolare l’iter preordinato al controllo di regolarità amministrativa e contabile, sia preventivo ex art.49 e successivo 147-bis comma 1, nella fase formativa dell’atto, ha condotto molte amministrazioni a prevenire o sanare situazioni di criticità. Tuttavia, pur in presenza di segnalazioni ed errori successivamente corretti, quello che si è mostrato debole sono le conseguenti azioni correttive gestionali ad opera dei dirigenti, avendo spesso omesso di fornire le necessarie direttive cui conformarsi.

Sempre in ambito finanziario, con particolare riferimento al controllo sugli equilibri di bilancio, pur prendendo atto dei notevoli sforzi da parte dei responsabili finanziari nel definire linee guida di indirizzo e coordinamento, sono state deludenti le ultime due fasi che caratterizzano il sistema di controllo degli equilibri congegnato dal citato art. 147-quinques, come noto articolato su un atteggiamento cooperativo di tutte le funzioni attive presso l’ente: dell’indirizzo politico, di revisione, di direzione e segreteria generale, dietro coordinamento del servizio finanziario. Infatti, le ultime due ultime fasi sono state deludenti rispetto alle seguenti quattro previste:

  • istituzione e regolamentazione, senza necessità di specifica struttura;
  • emanazione di linee guida ed indirizzi volti al costante monitoraggio della gestione dei residui, del saldo di cassa, delle somme vincolate, del programma dei pagamenti, dei parametri di deficitarietà e dei vincoli di finanza pubblica;
  • adeguato e dettagliato flusso informativo e condivisione di dati e verifiche;
  • prevenzione degli interventi di riaggiustamento e riequilibrio della gestione con intensa attività di report anche con riferimento al consolidamento dell’ente, fotografando al margine l’evolversi dei flussi economico-finanziari.

In questo caso il raggiungimento del risultato non è quello formale, ma deve rappresentare un sistema che consente alla ragioneria dell’ente di “prevenire in modo più efficace gli squilibri laddove siano supportate dalla tempestiva collaborazione di tutti gli organi dell’Ente chiamati a fornirgli le opportune informazioni contabili e ad adottare le necessarie misure correttive”. Scarsamente frequenti sono, infatti, le formali deliberazioni di correzione degli squilibri rilevati in corso di gestione, ricorrendosi, ove possibile, al meccanico soccorso della quota libera del risultato d’amministrazione.

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